Cass. civ. n. 2124 del 22 gennaio 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE Rimborso spese di accesso del medico convenzionato - Art. 35 d.P.R. n. 271 del 2000 - Diversità ontologica rispetto alle indennità di trasferta ex art. 51, comma 5, TUIR - Fondamento - Conseguenze - Soggezione ad imposizione fiscale.


Il <rimborso spese di accesso> alla sede di lavoro che si trovi in un Comune diverso da quello di residenza del medico ambulatoriale convenzionato, determinato con il criterio forfettario della indennità chilometrica previsto dall'art. 35 del d.P.R. n. 271 del 2000, deve ritenersi ontologicamente diverso dalle "indennità percepite per le trasferte" di cui all'art. 51, comma 5, TUIR, le quali consistono in spostamenti temporanei del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa in Comune diverso da quello ove essa è ordinariamente effettuata, spostamenti intervenuti su richiesta e nell'interesse del datore di lavoro, né rientra in alcuna delle ipotesi legali di deroga al principio di onnicomprensività del reddito da lavoro previsto dall'art. 51, comma 1, TUIR.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 8489 del 2020

Normativa correlata

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 51 CORTE COST.
DPR 28/08/2000 num. 271 art. 35

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