Cass. civ. n. 8698 del 17 giugno 2002

Testo massima n. 1


In virtù dell'art. 25 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel caso in cui l'impresa assicuratrice convenuta in giudizio dal danneggiato sia posta in liquidazione coatta amministrativa si verifica, sul piano processuale, una successione a titolo particolare del Fondo di garanzia per le vittime della strada — attraverso l'impresa designata — rispetto a quella posta in liquidazione, con la conseguenza che l'impresa designata è legittimata, ai sensi dell'art. 111, secondo comma, c.p.c., a proporre impugnazione avverso la sentenza, pronunciata contro la sua dante causa, ancorché non sia intervenuta nelle fasi pregresse del giudizio.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE