Cass. civ. n. 9345 del 20 aprile 2009

Testo massima n. 1


Nel caso in cui il giudizio proposto dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti della società assicuratrice del responsabile si interrompa a causa della sopravvenuta liquidazione coatta amministrativa di quest'ultima, con cessione del portafoglio ai sensi dell'art. 4 del D.L. 26 settembre 1978 n. 576, è valida la riassunzione del giudizio compiuta nei confronti dell'impresa cessionaria senza indicazione di tale sua qualità, a condizione che dal generale contesto dell'atto di riassunzione possa desumersi l'inequivoca volontà della parte di convenire tale impresa nella veste di rappresentante del Fondo di garanzia vittime della strada.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE