Cass. civ. n. 6275 del 4 giugno 1993

Testo massima n. 1


In tema di assicurazione obbligatoria, il giudizio per il risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale, interrotto a causa della liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice, può essere indifferentemente riassunto e proseguito contro il suo commissario liquidatore, per una sentenza di condanna opponibile all'impresa designata per la liquidazione dei sinistri ai sensi dell'art. 25, L. 24 dicembre 1969, n. 990, o anche solo contro l'Ina — Fondo di garanzia per le vittime della strada — rappresentato dall'impresa cessionaria del portafoglio, senza alcuna necessità di estendere il contraddittorio, nel primo caso, all'impresa cessionaria e, nel secondo caso, nei confronti del commissario liquidatore dell'impresa in liquidazione.

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