Cass. civ. n. 21254 del 19 luglio 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Atti impugnabili - Elenco ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 - Atti amministrativi di tipo provvedimentale non inseriti in tale elenco - Impugnabilità - Sussistenza - Assenza di natura provvedimentale - Non impugnabilità - Eccezioni.


In tema di giustizia tributaria, possono essere oggetto di ricorso gli atti iscritti nell'elenco di cui all'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 e tutti gli atti amministrativi aventi natura provvedimentale, capaci di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive del contribuente, modificandole unilateralmente sotto il profilo sostanziale o processuale, inerenti o conseguenti a rapporti tributari, creditori o debitori; non possono, invece, essere oggetto di ricorso gli atti privi della predetta natura, sebbene promananti dall'amministrazione finanziaria, da incaricati per la riscossione o da organismi a questi ancillari, salvo che costituiscano la prima comunicazione di esistenza di un atto tributario di natura provvedimentale, espresso, tacito o presupposto, di cui il contribuente dimostri, anche in via presuntiva, di non aver avuto notizia.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 13394 del 2016

Normativa correlata

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

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