Cass. civ. n. 23298 del 14 dicembre 2004

Testo massima n. 1


In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nell'ipotesi di sottoposizione dell'impresa assicuratrice a liquidazione coatta amministrativa, con trasferimento — anche mediante convenzione — del portafoglio ad altra impresa, la legittimazione passiva a risarcire il danno derivato dal sinistro, avvenuto allorché l'impresa era in bonis, spetta all'impresa cessionaria nella qualità di rappresentante legale del Fondo, mentre se il sinistro si è verificato dopo la sottoposizione alla procedura concorsuale dell'impresa assicuratrice, l'impresa cessionaria è passivamente legittimata in proprio, senza che su tale legittimazione incida la facoltà conferita dall'art. 9 della legge 23 dicembre 1976 n. 857 (conv. con modif. nella legge 26 febbraio 1977 n. 39), al commissario liquidatore di accertare e liquidare il danno.

Testo massima n. 2


In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicurativa (art. 25 legge n. 990 del 1969) intervenuto nel corso del giudizio - instaurato dal danneggiato contro l'impresa in bonis - non impedisce, in deroga alle regole della procedura concorsuale, che tale giudizio prosegua nei confronti della procedura di liquidazione e sia definito con una sentenza che, nei confronti dell'impresa in L.c.a., è di mero accertamento, ed opponibile all'impresa designata - nei limiti di cui all'art. 21 legge 990/1969 - a condizione che la pendenza del giudizio le sia stata comunicata con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario. Le somme erogate dal F.G.V.S. - soggetto obbligato al risarcimento - per effetto della sentenza di accertamento possono poi esser insinuate al passivo della procedura concorsuale per l'eventuale recupero del relativo credito.

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