Cass. civ. n. 4781 del 24 maggio 1996

Testo massima n. 1


Perché la sentenza ottenuta dal danneggiato contro l'assicuratore, nei cui confronti sia intervenuto in corso di giudizio provvedimento di liquidazione coatta, sia opponibile, ai sensi dell'art. 25 legge 24 dicembre 1969, n. 990, alla impresa cessionaria del portafoglio, è necessario che a quest'ultima sia data comunicazione della pendenza della causa, non in proprio, ma con la indicazione della sua specifica veste di rappresentante processuale ex lege del Fondo di garanzia per le vittime della strada.

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