Cass. civ. n. 21281 del 19 luglio 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Direttiva 90/435/CEE (cd. direttiva madre-figlia) - Esenzione dalla ritenuta alla fonte su dividendi distribuiti da società italiana a società di diritto lussemburghese - Rimborso ex artt. 27 bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 38 d.P.R. n. 602 del 1973 - Requisiti - Beneficiario effettivo e sede di direzione effettiva - Accertamento - Criteri con riferimento alle "holding" o "sub-holding" di pura partecipazione.


In tema di esenzione dalla ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti da società italiana a società di diritto lussemburghese, di cui alla Direttiva 90/435/CEE (c.d. direttiva madre-figlia), nella valutazione dei requisiti per ottenere il rimborso ex artt. 27 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 38 d.P.R. n. 602 del 1973, occorre accertare l'esistenza di un'attività economica, significativa di un effettivo insediamento; ne consegue che, con riferimento alle "holding" o "sub-holding" di pura partecipazione, è necessario valutare la sussistenza di uno stato di effettiva padronanza ed autonomia della società-madre percipiente, sia nell'adozione delle decisioni di governo ed indirizzo delle partecipazioni detenute, sia nel trattenimento ed impiego dei dividendi percepiti.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 16173 del 2023

Normativa correlata

Direttive del Consiglio CEE 23/07/1990 num. 436
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27 bis
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27 bis
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.

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