Cass. civ. n. 3547 del 6 dicembre 1971
Testo massima n. 1
L'elezione di domicilio presso il difensore per un determinato processo o per un determinato affare non può valere, secondo i comuni principi ermeneutici, oltre i fini e i tempi cui essa si riferisce, e in ogni caso non può valere ai fini del rapporto che si viene a stabilire tra il cliente ed il difensore.