Art. 30 – Codice di procedura civile – Foro del domicilio eletto

Chi ha eletto domicilio a norma dell'articolo 47 del codice civile può essere convenuto davanti al giudice del domicilio stesso [141, 170].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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