Cass. civ. n. 21299 del 30 luglio 2024

Testo massima n. 1


COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - EFFICACIA Obblighi di informazione e consultazione delle rappresentanze sindacali dei lavoratori - Direttiva n. 98/59/CE recepita con l. n. 161 del 2014 - Applicabilità anche al licenziamento collettivo dei dirigenti - Applicabilità in tutte le ipotesi di licenziamento collettivo - Sussistenza.


In materia di licenziamento collettivo, le procedure di informazione e consultazione delle rappresentanze sindacali dei lavoratori di cui alla Direttiva n. 98/59/CE si applicano anche per i dirigenti in tutti i casi di licenziamento collettivo, non rilevando a tal fine che esso sia stato disposto per riduzione del personale o all'esito di procedura di mobilità.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 5513 del 2018

Normativa correlata

Direttive del Consiglio CEE 20/07/1998 num. 59
Legge 30/10/2014 num. 161
Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST.
Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST.

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