14 Mag Cassazione civile Sez. VI-1 ordinanza n. 12444 del 21 maggio 2013
Testo massima n. 1
In tema di cumulo soggettivo di cause connesse per l’oggetto o per il titolo, deve ritenersi consentito lo spostamento di competenza in favore di fori anche differenti da quelli generali di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ. ove il criterio di collegamento diverso da quello del foro generale sia comune a tutte le parti convenute, e non soltanto ad alcune di esse, non potendo l’ulteriore facoltà di scelta attribuita all’attore dall’art. 33 cod. proc. civ. risolversi in un suo pregiudizio, così da limitare, anziché ampliare, l’ordinaria analoga facoltà che gli spetterebbe nei riguardi di ciascun convenuto separatamente considerato.
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