Art. 33 – Codice di procedura civile – Cumulo soggettivo
Le cause contro più persone che a norma degli articoli 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l'oggetto o per il titolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse, per essere decise nello stesso processo [103, 274].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 12258/2025
Qualora fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato, ove non imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ma può essere facoltativamente disposta ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c. applicandosi, in caso di sopravvenuto conflitto tra giudicati, l'art. 336, comma 2 c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso avverso la decisione che aveva respinto la domanda di sospensione del giudizio di divisione in attesa della definizione, con passaggio in giudicato della relativa sentenza, del giudizio di usucapione introdotto dal convenuto dopo la sentenza di primo grado).
Cass. civ. n. 10810/2025
Il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della pronunzia nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, in tale momento venendo ad esistenza la sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione, sicché, se tali momenti sono impropriamente scissi con apposizione in calce alla decisione di due diverse date, ai fini della verifica della tempestività del gravame, il giudice deve accertare - attraverso istruttoria documentale, ovvero ricorrendo a presunzioni semplici o, infine, alla regola di cui all'art. 2697 c.c., alla stregua della quale spetta all'impugnante provare la tempestività della propria impugnazione - quando la sentenza è divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell'elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva erroneamente affermato la tardività dell'impugnazione senza considerare che, in conseguenza dell'accorpamento di due diversi Uffici del G.d.P., la sentenza, pur depositata presso la cancelleria dell'ufficio accorpato, era stata reperita e inserita nell'elenco cronologico delle sentenze - evento dal quale dipende il deposito - di quello accorpante oltre un anno dopo).
Cass. civ. n. 9970/2025
Nel giudizio instaurato davanti al giudice di pace per il risarcimento dei danni (nella specie da condotta di ingiuria aggravata), qualora l'attore, oltre a richiedere una somma specifica non superiore a millecento euro, abbia anche concluso, in via alternativa o subordinata, per la condanna del convenuto al pagamento di una somma maggiore o minore da determinarsi nel corso del giudizio, siffatta ultima indicazione, pur non potendosi reputare mera clausola di stile, non può, tuttavia, ritenersi di per sé sola sufficiente a dimostrare la volontà dello stesso attore di chiedere una somma maggiore - ed ancor meno una somma superiore ad euro 1100,00 - in assenza di ogni altro indice interpretativo idoneo ad ingenerare quanto meno il dubbio che le circostanze dedotte siano potenzialmente idonee a superare il valore espressamente menzionato e, in particolare, quello entro il quale è ammessa la decisione secondo equità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del tribunale che aveva dichiarato inammissibile ex art. 339, comma 3, c.p.c. l'appello proposto avverso la sentenza resa dal giudice di pace, ritenendo ininfluente, al fine di individuare il mezzo di impugnazione esperibile, l'ulteriore richiesta, avanzata dall'attore con l'atto di citazione, di condanna del convenuto al pagamento di "una somma diversa ritenuta di giustizia", rispetto a quella specificamente quantificata di euro 950,00).
Cass. civ. n. 9761/2025
Il difensore della parte vittoriosa in base a una sentenza d'appello poi cassata con rinvio - anche se ha dichiarato solo in sede esecutiva di essere distrattario e purché abbia ottenuto, in tale qualità, l'assegnazione di somme - è passivamente legittimato per la domanda di ripetizione d'indebito svolta nel giudizio di rinvio, poiché la richiesta di restituzione di quanto pagato non può essere rivolta nei confronti dell'assistito, che non ha percepito alcunché, e la domanda, tesa al ripristino della situazione patrimoniale anteriore al pagamento, presuppone la legittimazione del solvens e dell'accipiens soltanto.
Cass. civ. n. 9212/2025
La Corte di cassazione può rilevare d'ufficio una causa di inammissibilità dell'appello che il giudice di merito non abbia riscontrato, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado, non potendosi riconoscere al gravame inammissibilmente spiegato alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione. (Nella specie, il tribunale aveva rigettato nel merito l'appello avverso la sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità, omettendo di dichiarare l'inammissibilità del gravame in quanto proposto per motivi esorbitanti quelli deducibili ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c.).
Cass. civ. n. 2211/2025
Tra la causa di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali e la causa di impugnazione della delibera di approvazione e ripartizione della spesa su cui il medesimo decreto ingiuntivo è fondato può ravvisarsi la relazione di continenza, ai sensi dell'art. 39, comma 2, c.p.c., stante l'identità di soggetti e il collegamento di interdipendenza tra le domande contrapposte con riferimento ad un unico rapporto, essendo la validità e l'efficacia della delibera il necessario presupposto logico-giuridico per la definizione del giudizio sulla pretesa monitoria. Ne consegue che, laddove non possa farsi luogo alla riunione del procedimenti o alla declaratoria di continenza per ragioni di ordine processuale, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo può sospendere la causa, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 337, comma 2, c.p.c., in relazione alla pendenza del giudizio pregiudiziale in cui sia stata impugnata la relativa delibera condominiale.
Cass. civ. n. 1104/2025
La costituzione volontaria di almeno uno degli eredi di una parte costituita che decede in corso di causa equivale alla legale comunicazione del decesso ex art. 300 c.p.c., ma impedisce l'interruzione del processo, poiché compiuta da uno o da alcuni di coloro ai quali spettava proseguirlo; trattandosi di causa inscindibile, ove la morte intervenga nel corso del giudizio d'appello, la mancata costituzione di taluni eredi determina la necessità di integrare il contraddittorio carente, affinché la causa sia decisa in confronto di tutte le parti della sentenza di primo grado, cosicché è nulla la sentenza d'appello pronunciata in difetto dell'ordine di integrazione, senza che da tale nullità derivi l'estinzione del processo per decorrenza del termine ex art. 305 c.p.c., dovendo invece la causa essere rinviata al giudice d'appello per una nuova decisione in confronto di tutte le parti.
Cass. civ. n. 511/2025
In tema di procedimento per la decisione accelerata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., in caso di pluralità di ricorsi avverso la medesima sentenza, ove la proposta di decisione riguardi sia il ricorso principale che quello successivo e l'istanza di decisione sia depositata da una sola delle parti, l'impugnazione non coltivata - pur dovendo essere trattata in adunanza camerale unitamente all'altra, previa riunione ex art. 335 c.p.c. - va considerata rinunciata, con conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio e inapplicabilità, alla parte non richiedente la decisione, dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e del raddoppio del contributo unificato.
Cass. civ. n. 25180/2024
Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio.
Cass. civ. n. 23177/2024
La notifica dell'atto di impugnazione effettuata nei confronti dei difensori domiciliatari presso i luoghi di domicilio dagli stessi indicati ai rispettivi ordini di appartenenza, anziché nel luogo indicato in sede di elezione di domicilio dal difensore costituito, è valida, dovendosi privilegiare il riferimento personale rispetto a quello topografico, in quanto, ai fini della notifica dell'impugnazione ai sensi dell'art. 330 c.p.c., l'elezione di domicilio presso lo studio del procuratore assume la mera funzione di indicare la sede di questo ed è priva di una sua autonoma rilevanza.
Cass. civ. n. 20055/2024
In tema di imposta di registro, ai fini della tassazione per enunciazione ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986, il decreto ingiuntivo va integrato con il contenuto del ricorso monitorio, attesa la peculiare struttura del provvedimento e la relativa procedura sommaria che porta alla sua emissione.
Cass. civ. n. 19795/2024
In tema di giudizio di cassazione, la tardività del ricorso incidentale, ai fini della sua inefficacia ex art. 334, comma 2, c.p.c. conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, può essere apprezzata con riferimento alla data di comunicazione del decreto a cura della cancelleria, ai sensi dell'art. 99, comma 12, l.fall., indicata dal ricorrente principale, poiché, in assenza di diverse allegazioni del ricorrente incidentale, si deve presumere che il decreto sia stato comunicato alle parti in pari data.
Cass. civ. n. 19754/2024
Nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione amministrativa, soggetto al rito del lavoro ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011, quando l'appello è proposto con atto di citazione anziché con ricorso, come previsto dall'art. 433 c.p.c., deve aversi riguardo, ai fini del rispetto del termine per appellare, per il criterio della conversione dell'atto nullo per raggiungimento dello scopo, non al momento in cui l'atto è notificato, ma a quello in cui è depositato, perfezionandosi solo con tale adempimento l'osservanza delle prescrizioni formali richieste dalla legge.
Cass. civ. n. 19535/2024
Ai fini dell'impugnazione delle sentenze delle commissioni tributarie trova applicazione il termine previsto, in generale, dall'art. 327 c.p.c., che decorre dalla pubblicazione della sentenza e, quindi, dal suo deposito in segreteria, non già dalla comunicazione ex art. 37 del d.lgs. n. 546 del 1992, che è attività estranea al procedimento di pubblicazione, senza che ciò contrasti con gli artt. 24 e 3 Cost., come statuito dalla sentenza n. 584 del 1980 della Corte costituzionale.
Cass. civ. n. 18502/2024
La condanna provvisionale ai sensi dell'art. 539 c.p.p., una volta riformata in appello, perde efficacia di titolo esecutivo, sia in ordine alle statuizioni di merito che a quelle relative alle spese in essa contenute, in applicazione dell'art. 336 c.p.c., dovendosi, peraltro, escludere che, in esito alla cassazione della pronuncia d'appello con rinvio al giudice civile ex art. 622 c.p.p., il nuovo accoglimento dell'originaria domanda risarcitoria comporti la reviviscenza dell'efficacia esecutiva del titolo definitivamente caducato, potendo soltanto fondare il diritto ad una nuova esecuzione forzata. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo, avente ad oggetto la restituzione di somme versate in conseguenza di condanna provvisionale riformata in appello, ritenendo ininfluente la sopravvenuta cassazione, ai soli effetti civili, della sentenza penale d'appello assolutoria degli imputati).
Cass. civ. n. 18388/2024
Nel rito cd. Fornero, il termine breve per proporre reclamo avverso la sentenza che decide il ricorso in opposizione, di cui all'art. 1, comma 58, della l. n. 92 del 2012, decorre dalla comunicazione di cancelleria del testo integrale della decisione all'indirizzo PEC del difensore, il cui perfezionamento deve essere certificato dalle ricevute di accettazione e consegna generate dal sistema, senza che possano ammettersi atti equipollenti (nella specie, l'attestazione di cancelleria circa l'avvenuta comunicazione telematica della sentenza), e il messaggio di mancata consegna per fatto imputabile al destinatario rende necessaria la comunicazione mediante deposito dell'atto in cancelleria, ex art. 16, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012, conv. dalla l. n. 221 del 2012.
Cass. civ. n. 18253/2024
L'istanza ed il pedissequo decreto di anticipazione dell'udienza di discussione ex art. 437 c.p.c.devono essere notificati alla parte non costituita personalmente, poiché la procura conferita per il primo grado non può spiegare effetti ulteriori a quelli previsti dall'art. 330 c.p.c. per la notifica dell'impugnazione, essendo questa l'unica ipotesi di ultrattività prevista dalla citata norma di rito, con la conseguenza che l'omessa o irrituale notifica alla parte non costituita configura una violazione del principio del contraddittorio, da cui deriva la nullità della successiva udienza di discussione e della sentenza resa, che ne comporta l'annullamento con rinvio al giudice d'appello.
Cass. civ. n. 17893/2024
La parte soccombente è priva di interesse a far valere, col ricorso per cassazione, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi nel giudizio di appello, se dalla loro partecipazione al processo non avrebbe tratto alcun vantaggio, essendo risultate infondate tutte le altre censure mosse alla sentenza impugnata, e se non sia nemmeno astrattamente ipotizzabile che tale integrazione si sarebbe risolta in una decisione di contenuto diverso e favorevole alla stessa soccombente. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso relativo alla mancata integrazione del contradditorio nei confronti della terza chiamata, che avrebbe dovuto manlevare l'utilizzatore di un bene concesso in leasing, ed i suoi fideiussori, sul presupposto dell'inammissibilità di tutte le censure spiegate dai ricorrenti avverso la sentenza impugnata).
Cass. civ. n. 16664/2024
In tema di titolo esecutivo, la riforma in appello del solo quantum debeatur stabilito dalla sentenza di primo grado, in forza della quale è stata promossa l'esecuzione forzata, determina, nell'ambito della procedura esecutiva, conseguenze differenti a seconda che la modifica intervenga in aumento o in diminuzione: nel primo caso, per ampliare l'oggetto della procedura esecutiva già intrapresa, il creditore deve intervenire, per la parte residuale, in base al nuovo titolo esecutivo costituito dalla sentenza di appello; nel secondo caso, in virtù dell'effetto sostitutivo (con efficacia ex tunc) del titolo, il processo esecutivo prosegue senza soluzione di continuità, nei limiti fissati dalla sentenza di appello, con persistente efficacia, entro tali limiti, anche degli atti anteriormente compiuti.
Cass. civ. n. 16663/2024
La notificazione dell'atto di appello perfezionatasi presso il procuratore della parte erroneamente dichiarata contumace, anziché personalmente alla parte stessa, non è inesistente ma nulla, ricorrendo in tal caso l'ipotesi di mera difformità del procedimento notificatorio dal modello legale, non quella di carenza degli elementi costitutivi essenziali idonei a qualificare l'atto come notificazione.
Cass. civ. n. 16617/2024
Ove durante il giudizio di cassazione la società ricorrente si estingua a seguito di fusione per incorporazione, la società incorporante può intervenire nel procedimento con atto che, per i giudizi instaurati fino al 31 dicembre 2022, deve essere notificato alle altre parti per assicurare il rispetto del contraddittorio, non essendo a tal fine sufficiente il mero deposito dell'atto in cancelleria; la nullità derivante dall'omissione della suddetta notificazione è tuttavia sanata ove
Cass. civ. n. 16526/2024
Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione.
Cass. civ. n. 15473/2024
In caso di mancato perfezionamento per trasferimento o irreperibilità del destinatario, la notificazione dell'impugnazione o dell'opposizione deve considerarsi meramente tentata e, quindi, omessa, poiché priva di uno degli esiti positivi previsti dall'ordinamento secondo il modello legale del procedimento prescelto, sicché il diritto di impugnazione deve intendersi consumato, salva la possibilità di un suo nuovo esercizio nel rispetto del termine cui esso è soggetto, nonché, ove ne ricorrano le condizioni, di un'impugnazione incidentale tardiva ex art. 334 c.p.c..
Cass. civ. n. 14359/2024
La sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale, sottoscritta solo dall'estensore e non dal presidente del collegio, è affetta da nullità sanabile ai sensi dell'art. 161, comma 1, c.p.c., trattandosi di sottoscrizione insufficiente e non mancante, sicché il relativo vizio si converte in motivo di impugnazione ed è preclusa al medesimo giudice la possibilità di rinnovare l'atto viziato.
Cass. civ. n. 12074/2024
In tema di processo tributario, le sentenze di condanna dell'amministrazione finanziaria al pagamento di somme in favore del contribuente, se emesse successivamente al 1° gennaio 2016, sono immediatamente esecutive, in applicazione di un principio generale, immanente nell'ordinamento processuale tributario, che non si limita soltanto alle decisioni riconducibili alle fattispecie previste dall'art. 68, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, e perché, con la predetta decorrenza, la novella dell'art. 49 d.lgs. n. 546 del 1992, che estende alle impugnazioni delle pronunce dei giudici tributari le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del c.p.c., ha soppresso l'inciso "escluso l'articolo 337", così eliminando ogni limitazione alle regole del codice di rito civile.
Cass. civ. n. 11676/2024
Le modalità di proposizione dell'appello incidentale, ex art. 54, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, riguardano esclusivamente i giudizi tributari relativi a cause inscindibili o dipendenti, non anche quelli concernenti cause scindibili; per queste ultime, l'appellato, se intende impugnare la sentenza anche verso una parte non destinataria dell'impugnazione principale, deve proporre appello incidentale notificandolo nel termine ex art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992 decorrente dal momento della conoscenza della sentenza e, comunque, non oltre i termini di decadenza dal diritto all'impugnazione.
Cass. civ. n. 9870/2024
L'appello a motivi limitati, previsto dall'art. 339, comma 3, c.p.c., costituisce l'unico rimedio impugnatorio ammesso (oltre alla revocazione per motivi ordinari) avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria, non essendo configurabile altra impugnazione ordinaria per i motivi esclusi e, segnatamente, il ricorso per cassazione per il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., poiché dette sentenze sfuggono all'applicazione dell'art. 111, comma 7, Cost., che riguarda i provvedimenti aventi natura decisoria in senso c.d. sostanziale, per i quali non è previsto alcun mezzo di impugnazione, e non i casi in cui un mezzo di impugnazione è previsto, seppure limitato a taluni motivi, e la conseguente decisione può poi essere assoggettata a ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 9505/2024
In tema di impugnazioni, qualora l'eccezione di prescrizione sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, richiede la proposizione di gravame incidentale, non essendo sufficiente la mera riproposizione, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., utilizzabile solo quando l'eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure.
Cass. civ. n. 7700/2024
I capi della sentenza di merito, non fatti oggetto di gravame con l'impugnazione principale, sono impugnabili con ricorso per cassazione incidentale tardivo, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., a condizione che siano riferibili ad un unico rapporto atteso che, in caso di distinti rapporti dedotti nello stesso giudizio ovvero in cause diverse riunite, devono essere rispettati i termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c.
Cass. civ. n. 7592/2024
Nell'opposizione a decreto ingiuntivo al creditore opposto è consentito modificare la propria domanda originaria - nel senso di specificare e meglio chiarire e persino mutare causa petendi e petitum - ai sensi dell'art. 183 c.p.c. al fine di adeguare la pretesa azionata in sede monitoria, non potendosi considerare nuova una domanda che non sia ulteriore o aggiuntiva a quella proposta nell'atto introduttivo, in base ai principi di economia dei mezzi processuali e di ragionevole durata dei processi.
Cass. civ. n. 190/2022
Il principio di ultrattività del mandato alla lite, in forza del quale il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento estintivo non si fosse verificato, si applica anche quando, avvenuta la cancellazione della società dal registro delle imprese in data successiva alla pubblicazione della sentenza di appello ed in pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione, non ne sia possibile, per tale ragione, la declaratoria, ed il procuratore della società estinta non abbia inteso notificare l'evento stesso alla controparte, sicchè quest'ultima, legittimamente, può notificare alla società, pur cancellata ed estinta, il ricorso per cassazione presso il domicilio del suddetto difensore. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/05/2016).
Cass. civ. n. 19092/2021
Nel caso di mancata dichiarazione di residenza od elezione di domicilio, conseguente a contumacia o a costituzione personale effettuata senza il compimento di tali atti, l'impugnazione va notificata alla parte personalmente ai sensi dell'art. 330, ultimo comma, c.p.c., sicché, in caso di decesso della stessa, la notificazione agli eredi non può essere fatta collettivamente ed impersonalmente, ma va eseguita "nominatim" ex artt. 137 e ss. c.p.c., a prescindere dall'avvenuta notifica della sentenza e dalla circostanza che il decesso si sia verificato prima o dopo di essa. (Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 03/12/2018).
Cass. civ. n. 25349/2021
L'art. 330 c.p.c. - secondo cui l'impugnazione deve essere notificata, in mancanza di diversa indicazione contenuta nell'atto di notificazione della sentenza, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio - si applica anche alla revocazione per errore di fatto contro le sentenze della Corte di cassazione, rientrando questa tra i mezzi di impugnazione. (Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 24/10/2018).
Cass. civ. n. 10379/2021
La notifica dell'impugnazione relativa a cause inscindibili - sia nell'ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale che processuale - eseguita nei confronti di uno solo dei litisconsorti nei termini di legge, introduce validamente il giudizio di gravame nei confronti di tutte le altre parti, ancorché l'atto di impugnazione sia stato a queste tardivamente notificato; in tal caso, infatti, l'atto tardivo riveste la funzione di notificazione per integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c., e l'iniziativa della parte, sopravvenuta prima ancora dell'ordine del giudice, assolve alla medesima funzione. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/04/2019).
Cass. civ. n. 41254/2021
Le regole sull'impugnazione tardiva, sia ai sensi dell'art. 334 c.p.c., che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., operano esclusivamente per il ricorso incidentale in senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l'impugnazione principale e non anche per quello che abbia contenuto adesivo al ricorso principale - neppure ove contenga censure aggiuntive rispetto a quest'ultimo - che va proposto, a pena di inammissibilità, nel termine ordinario di impugnazione. (Sospende esecutorietà, CORTE D'APPELLO GENOVA, 21/11/2016).
Cass. civ. n. 28298/2021
Quando il giudice abbia pronunziato l'ordine di integrazione del contraddittorio in causa inscindibile e la parte onerata non vi abbia provveduto ovvero vi abbia ottemperato parzialmente, evocando in giudizio soltanto alcuni dei litisconsorti pretermessi, non può essere assegnato un nuovo termine per il completamento dell'integrazione, che equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato, vietata espressamente dall'art. 153 c.p.c., salvo che l'istanza di assegnazione di un nuovo termine, tempestivamente presentata prima della scadenza di quello già concesso, si fondi sull'esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata o, comunque, risulti che la stessa ignori incolpevolmente la residenza dei soggetti nei cui confronti il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/10/2015).
Cass. civ. n. 17718/2020
È inammissibile il giuramento decisorio deferito con atto di appello non sottoscritto dalla parte personalmente, né dal suo difensore munito di mandato speciale, come richiesto dall'art. 233 c.p.c., bensì dal difensore dotato soltanto dell'ordinaria procura "ad litem", anche se questa comprenda la facoltà di "deferire i giuramenti di rito" e nonostante il giuramento sia stato comunque ritualmente deferito in primo grado; l'inammissibilità per tale causa è insanabile, rimanendo irrilevante che non sia eccepita dalla controparte nella prima difesa successiva, in quanto il giuramento decisorio è un mezzo istruttorio per il quale la legge pone condizioni di ammissibilità non derogabili dalle parti e, dunque, non rimesse alla loro disponibilità. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 29/09/2015).
Cass. civ. n. 10648/2020
La decisione adottata all'esito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, emesso per crediti derivanti da prestazioni giudiziali resa da un avvocato, non è appellabile, ma ricorribile per cassazione, qualora il relativo giudizio, sebbene introdotto con atto di citazione e deciso in forma di sentenza, si sia in concreto svolto secondo quanto stabilito dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, per effetto del mutamento del rito da ordinario a sommario, seguito dalla trasmissione della causa al Presidente del Tribunale e dalla nomina del giudice relatore che, all'esito dell'istruttoria, abbia rimesso le parti al collegio. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE LUCCA, 21/09/2018).
Cass. civ. n. 804/2020
In tema di impugnazione di decisione riguardante una pluralità di rapporti giuridici distinti ed autonomi, ove essa sia proposta nei confronti di alcune soltanto delle parti, l'omessa esecuzione, nel termine perentorio assegnato, dell'ordine del giudice ex art. 332 c.p.c. di eseguire la notificazione nei confronti delle altre determina, venendo in rilievo un litisconsorzio facoltativo in cause scindibili, l'estinzione del processo limitatamente ai soggetti destinatari del rinnovo della notifica, non potendo il detto ordine avere riflesso sugli altri. (Nella specie, la S.C., in una controversia nella quale ricorreva un cumulo soggettivo di domande risarcitorie correlate ad un unico fatto storico, ma a contratti di trasporto distinti, ha ritenuto che sussistesse un litisconsorzio facoltativo in cause inscindibili, con la conseguenza che l'estinzione del giudizio di secondo grado per tardiva esecuzione dell'ordine del giudice di rinnovazione della notificazione dell'atto di appello ad una delle parti poteva essere dichiarata solo rispetto alla destinataria). (Cassa con rinvio, TRIBUNALE SIRACUSA, 18/05/2017).
Cass. civ. n. 27471/2019
Al fine di superare la prescrizione presuntiva, il giuramento decisorio da deferirsi al debitore deve essere formulato in modo chiaro e specifico e deve includere la tesi difensiva sostenuta dal debitore stesso, in modo che, a seguito della prestazione del giuramento, il giudice - con valutazione rimessa al suo apprezzamento, sindacabile solo in presenza di vizi logici o giuridici della motivazione - possa limitarsi a verificare l'"an iuratum sit", onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto. Ne consegue che, se il debitore si sia limitato ad eccepire in via generica l'estinzione, senza circostanziare le modalità del pagamento, la formula deve essere, a sua volta generica, mentre solo se sia stato precisamente indicato il modo in cui l'estinzione è avvenuta, detta formula deve aver riguardo alle circostanze del pagamento a pena di inammissibilità del giuramento.
Cass. civ. n. 9286/2019
Qualora la notificazione di un atto di impugnazione, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si perfezioni per circostanze non imputabili al richiedente, questi - anche in virtù del principio di economia processuale, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – ha l'onere di riattivare autonomamente il procedimento notificatorio entro un termine ragionevolmente contenuto, dovendosi di conseguenza dichiarare non luogo a provvedere sulla richiesta dello stesso di rimessione in termini per la rinnovazione della notifica.
Cass. civ. n. 8618/2019
Nell'ipotesi di notifica dell'atto di impugnazione non andata a buon fine, ove risulti il trasferimento del difensore domiciliatario della parte destinataria della notifica, al fine di stabilire se il mancato perfezionamento sia imputabile al notificante, per la riattivazione del procedimento notificatorio entro il termine di cui all'art. 325 c.p.c., occorre distinguere a seconda che il difensore al quale viene effettuata detta notifica eserciti o meno la propria attività nel circondario del tribunale dove si svolge la controversia, essendo nella prima ipotesi onere del notificante accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell'albo professionale, quale sia l'effettivo domicilio del difensore, a prescindere dalla comunicazione, da parte di quest'ultimo, nell'ambito del giudizio, del successivo mutamento. (Nella specie, in applicazione del principio, poiché il domicilio del difensore ove doveva essere eseguita la notifica si era spostato sempre all'interno della città de L'Aquila, la S.C. ha escluso che ricorresse il requisito della assenza di negligenza nel notificante che giustifica la possibilità di rinnovare la notifica, stante la notorietà del sisma verificatosi nel 2009 e delle conseguenti condizioni della città, eventi questi che imponevano di effettuare gli accertamenti necessari a verificare se l'immobile non fosse più abitato).
Cass. civ. n. 17336/2019
La notificazione di un atto di appello non compiutasi, perché tentata presso il precedente recapito del difensore della controparte che abbia trasferito altrove il suo studio, è inesistente "in rerum natura", ossia per totale mancanza materiale dell'atto, non avendo conseguito il suo scopo consistente nella consegna dell'atto al destinatario; essa non è pertanto suscettibile di sanatoria ex art. 156, comma 3, c.p.c. a seguito della costituzione in giudizio dell'appellato, né di riattivazione del relativo procedimento, trattandosi di vizio imputabile al notificante in considerazione dell'agevole possibilità di accertare l'ubicazione dello studio attraverso la consultazione telematica dell'albo degli avvocati.
Cass. civ. n. 25403/2019
Quando il procedimento notificatorio dell'atto introduttivo del gravame non si è perfezionato (nella specie, perché il destinatario risultava trasferito altrove), l'inesistenza della notificazione dell'impugnazione principale non implica la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che la stessa parte, ricevuta la notificazione dell'impugnazione avversaria, è ammessa a ripetere le stesse censure già avanzate con il proprio originario atto mediante una successiva impugnazione incidentale tardiva ai sensi dell'art. 334 c.p.c.. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto ammissibile l'appello incidentale tardivo, pur avendo pronunciato l'inammissibilità dell'appello principale della stessa parte in quanto la notificazione - tentata presso il difensore operante "infra districtum" al domicilio originario anziché a quello mutato - non si era perfezionata).
Cass. civ. n. 32681/2019
La notifica dell'atto di impugnazione al procuratore che, esercente fuori della circoscrizione cui è assegnato, abbia eletto domicilio, ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, presso un altro procuratore iscritto nella circoscrizione del tribunale adito, va effettuata nel domicilio eletto in forza degli art. 141 e 330 c.p.c., senza che al notificante sia fatto onere di verificare previamente la correttezza di quell'indirizzo presso il locale albo professionale, perché è onere della parte che ha eletto domicilio comunicare alla controparte gli eventuali mutamenti. (Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/07/2014).
Cass. civ. n. 34252/2019
Ai sensi dell'art.330, primo comma, c.p.c., l'impugnazione, quando non preceduta dalla notificazione della sentenza impugnata o dall'elezione di domicilio o dalla dichiarazione di residenza al momento di tale notificazione, può essere notificata alla parte in uno qualsiasi dei luoghi indicati nella citata disposizione, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio, a scelta della parte impugnante, dovendosi escludere che la norma prescriva un tassativo ordine di successione dei luoghi suddetti, anziché un concorso alternativo degli stessi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto valida la notificazione del ricorso per cassazione eseguita presso la residenza dichiarata della parte intimata e non nel domicilio processuale eletto). (Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 15/12/2014).
Cass. civ. n. 8790/2019
L'art. 331 c.p.c., disciplinante il litisconsorzio nelle fasi di gravame, si applica non solo alle fattispecie in cui la necessità del litisconsorzio in primo grado derivi da ragioni di ordine sostanziale, ma anche a quelle di cd. litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio. Ne consegue che la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità. (Nella specie, a seguito della cassazione con rinvio della sentenza di secondo grado, il processo era stato riassunto dalla ricorrente nei confronti di una sola delle parti che avevano partecipato al giudizio di legittimità e il giudice del rinvio - con decisione ritenuta corretta dalla S.C. - ha dichiarato l'improcedibilità dell'impugnazione per mancata esecuzione dell'ordine di integrazione del contraddittorio).
Cass. civ. n. 23564/2019
L'azione diretta alla demolizione di un bene comune a più persone, dovendo necessariamente essere proposta nei confronti di tutte, dà vita ad una ipotesi di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che, ove, nel giudizio di primo grado, sia mancata l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli interessati non citati a comparire, il giudice di appello è tenuto a rimettere la causa al primo giudice a norma dell'art. 354 c.p.c., per la riassunzione del giudizio nei confronti di costoro.
Cass. civ. n. 20313/2019
Il rapporto processuale tra creditore, debitore principale e fideiussore, facoltativo nella fase d'introduzione del giudizio, potendo il creditore agire separatamente, a norma dell'art. 1944, comma 1, c.c., nei confronti dei due debitori solidali, una volta instaurato, dà luogo a un litisconsorzio processuale, che diventa necessario nei gradi d'impugnazione, se siano riproposti temi comuni al debitore principale e al fideiussore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che, in una controversia relativa ad una polizza fideiussoria emessa a fronte di un finanziamento regionale, aveva dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, il gravame proposto dalla regione nei confronti della società garante e non luogo a provvedere nei confronti della società finanziata, sul presupposto che si trattasse di cause scindibili e, quindi, non soggette al regime di cui all'art. 331 c.p.c., senza considerare che in primo grado la garante aveva convenuto in un unico giudizio sia l'ente territoriale che la società finanziata onde ottenere l'accertamento dell'inefficacia della polizza fideiussoria e che in secondo grado la regione appellante aveva richiesto termine per la rinnovazione della notificazione dell'impugnazione).
Cass. civ. n. 16858/2019
L'ordine di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, quando l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte le parti passivamente legittimate, ha lo scopo di rendere possibile la decisione sul merito, sicché esso non deve essere disposto dal giudice d'appello quando l'impugnazione sia inammissibile.
Cass. civ. n. 14266/2019
Nel caso in cui, in sede di notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio nei confronti del contumace, la parte venga a conoscenza della sua morte o della sua perdita della capacità, il termine assegnatogli dal giudice ai sensi dell'art. 331 c.p.c. è automaticamente interrotto e, in applicazione analogica dell'art. 328 c.p.c., comincia a decorrere un nuovo termine, di durata pari a quella iniziale, indipendentemente dal momento in cui l'evento interruttivo si è verificato. è,tuttavia, onere della parte notificante riattivare con immediatezza il processo notificatorio, senza necessità di apposita istanza al giudice "ad quem". Solo nel caso in cui, per ragioni eccezionali, di cui la stessa parte deve fornire la prova, tale termine risulti insufficiente ad individuare le persone legittimate a proseguire il giudizio, è consentito chiedere al giudice la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c.
Cass. civ. n. 23977/2019
Qualora il convenuto chiami un terzo in giudizio indicandolo come soggetto responsabile della pretesa fatta valere dall'attore e chieda, senza contestare la propria legittimazione passiva, soltanto di essere manlevato delle conseguenze della soccombenza nei confronti dell'attore, il quale a sua volta non estenda la domanda verso il terzo, il cumulo di cause integra un litisconsorzio facoltativo ed ove la decisione di primo grado abbia rigettato la domanda di manleva in sede di impugnazione dà luogo ad una situazione di scindibilità delle cause. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di appello che, rilevata la nullità della citazione del terzo chiamato per difetto di "editio actionis" - vizio non riconducibile ad uno dei casi tassativamente indicati dall'art. 354 c.p.c. -, non aveva provveduto alla rimessione degli atti al primo giudice pronunciando sul merito della causa scindibile intentata contro il terzo).
Cass. civ. n. 30775/2019
In tema processo litisconsortile, in virtù del principio di unità dell'impugnazione, il ricorso proposto irritualmente in forma autonoma da chi, ai sensi degli artt. 333 e 371 c.p.c., avrebbe potuto proporre soltanto impugnazione incidentale, per convertirsi in quest'ultima deve averne i requisiti temporali, onde la conversione risulta ammissibile solo se la notificazione del relativo atto non ecceda il termine di quaranta giorni da quello dell'impugnazione principale; né la decadenza conseguente all'inosservanza di detto termine può ritenersi superata dall'eventuale rispetto del termine "esterno" di cui agli artt. 325 o 327 c.p.c., giacché la tardività o la tempestività, in relazione a quest'ultimo, assume rilievo ai soli fini della determinazione della sorte dell'impugnazione stessa in caso di inammissibilità di quella principale, ex art. 334 c.p.c.
Cass. civ. n. 33809/2019
Nei procedimenti con pluralità di parti, una volta avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, alle quali il ricorso sia stato notificato, debbono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e, perciò, nella forma del ricorso incidentale, ai sensi dell'art. 371 c.p.c., in relazione all'art. 333 dello stesso codice, salva la possibilità della conversione del ricorso comunque presentato in ricorso incidentale - e conseguente riunione ai sensi dell'art. 335 c.p.c. - qualora risulti proposto entro i quaranta giorni dalla notificazione del primo ricorso principale, posto che in tale ipotesi, in assenza di una espressa indicazione di essenzialità dell'osservanza delle forme del ricorso incidentale, si ravvisa l'idoneità del secondo ricorso a raggiungere lo scopo. (Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 16/01/2018).
Cass. civ. n. 30782/2019
Il gravame incidentale tardivamente proposto, in quanto processualmente dipendente da quello principale ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., è inefficace anche quando quest'ultimo sia dichiarato improcedibile per difetto di interesse all'impugnazione dell'appellante principale, attesa la similitudine tra inammissibilità e improcedibilità, entrambe incidenti sul procedimento di impugnazione prima della trattazione del merito e con effetti non riferibili alla volontà dell'appellante.
Cass. civ. n. 12795/2019
Qualora taluna delle impugnazioni separatamente proposte da due o più parti soccombenti contro la medesima sentenza non risulti notificata a un litisconsorte necessario, il quale abbia però a sua volta impugnato la decisione, l'obbligatoria riunione delle distinte impugnazioni ai sensi dell'art. 335 c.p.c. esclude che debba ordinarsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti del predetto litisconsorte, il quale, per effetto della disposta riunione, è già parte dell'ormai unitario giudizio, e dunque in condizione di contraddire sull'intera materia di lite. (La S.C., nel confermare la pronuncia di merito, ha ritenuto che nel caso di specie le altre parti avevano già impugnato la decisione ed erano perciò parte del giudizio scaturito dalla riunione).
Cass. civ. n. 33719/2019
In tema di obbligazioni di valore, la regola per la quale capitale ed interessi compensativi formano un "unicum" inscindibile, con la conseguenza che l'impugnazione del capo di sentenza relativo alla liquidazione del primo rimette in discussione anche quello concernente i secondi e viceversa, non trova applicazione nel diverso caso di correzione di errore materiale della sentenza medesima (nella specie, in ordine all'entità del capitale), poiché il provvedimento di correzione, di natura amministrativa, non produce gli effetti di cui all'art. 336 c.p.c.
Cass. civ. n. 80/2019
Salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è doverosa, ma può essere disposta, ai sensi dell'art. 337 c.p.c., come si desume dall'interpretazione sistematica della disciplina del processo, in cui un ruolo decisivo riveste l'art. 282 c.p.c.; il diritto pronunciato dal giudice di primo grado, infatti, qualifica la posizione delle parti in modo diverso rispetto allo stato iniziale della lite, giustificando sia l'esecuzione provvisoria, sia l'autorità della sentenza di primo grado (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'accertamento del passaggio del rapporto di lavoro in capo alla società cessionaria, con decorrenza dalla data della cessione di azienda, operato in separato giudizio con sentenza non definitiva, ma dotata di provvisoria efficacia esecutiva, consentisse di escludere in capo alla società cedente la qualifica di parte datoriale alla data di intimazione del licenziamento, successiva a quella della cessione, e di ritenere perciò l'inefficacia del recesso).
Cass. civ. n. 14337/2019
Il provvedimento di sospensione del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c. può essere impugnato, in applicazione analogica di quanto previsto dall'art. 42 c.p.c. per le ordinanze di sospensione del processo per cd. pregiudizialità-dipendenza, mediante regolamento di competenza, rimedio che, anche in tale ipotesi, conserva la propria struttura e funzione, sicché il sindacato esercitabile dalla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell'esistenza dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione, nonché della presenza di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'ordinanza di sospensione perché mancava del tutto la valutazione circa il nesso di pregiudizialità tra l'accertamento incidentale sulla illiceità dell'appalto e il "petitum" della causa sospesa, di pagamento delle retribuzioni per le mensilità successive all'accertamento della illegittima interposizione di manodopera, oltre che l'esame dei motivi di impugnazione formulati avverso la decisione la cui autorità era invocata nel processo). (Regola sospensione).
Cass. civ. n. 14738/2019
Ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c., è indispensabile un'espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l'autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta. Ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l'autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici. (In applicazione del principio, la S.C. ha disposto la prosecuzione del giudizio innanzi al giudice che, in una causa avente ad oggetto la restituzione di un fondo occupato dalla P.A. "sine titulo", aveva sospeso il procedimento limitandosi ad evidenziare il rapporto di pregiudizialità con il procedimento pendente davanti al Consiglio di Stato avverso il provvedimento ablatorio emesso nelle more senza spiegare perché la sentenza del T.A.R., che lo aveva annullato, fosse inidonea a spiegare effetti di autorità nel giudizio davanti a sé). (Regola sospensione).