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Articolo 33 Codice di procedura civile — Cumulo soggettivo

Articolo 33 Codice di procedura civile — Cumulo soggettivo

Le cause contro più persone che a norma degli articoli 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l’oggetto o per il titolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse, per essere decise nello stesso processo [ 103, 274 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 5705/2014

Il cumulo soggettivo di domande è espressione di una mera connessione per coordinazione, in cui la trattazione simultanea dipende dalla sola volontà delle parti, e non consente la deroga alla competenza per territorio in favore di fori speciali, salvo che le cause non siano connesse o collegate da una relazione di evidente subordinazione. Ne consegue che, qualora una domanda abbia ad oggetto un rapporto di consumo, opera, nei confronti di tutte le restanti parti, la deroga alla competenza per territorio in favore del foro del consumatore, in quanto foro più speciale e più inderogabile di ogni altro.

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Cass. civ. n. 12444/2013

In tema di cumulo soggettivo di cause connesse per l’oggetto o per il titolo, deve ritenersi consentito lo spostamento di competenza in favore di fori anche differenti da quelli generali di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ. ove il criterio di collegamento diverso da quello del foro generale sia comune a tutte le parti convenute, e non soltanto ad alcune di esse, non potendo l’ulteriore facoltà di scelta attribuita all’attore dall’art. 33 cod. proc. civ. risolversi in un suo pregiudizio, così da limitare, anziché ampliare, l’ordinaria analoga facoltà che gli spetterebbe nei riguardi di ciascun convenuto separatamente considerato.

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Cass. civ. n. 576/2013

La deroga convenzionale alla competenza per territorio non opera nel caso di cumulo soggettivo di domande.

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Cass. civ. n. 14386/2012

Il cumulo soggettivo di domande è espressione di una mera connessione per coordinazione, in cui la trattazione simultanea dipende dalla sola volontà delle parti e la separazione delle cause è sempre possibile, con l’unico rischio di una contraddizione tra giudicati, e non consente la deroga alla competenza per territorio in favore di fori speciali, né la deroga al rito in favore di quello speciale, ove le cause non siano connesse o collegate da rapporto di evidente subordinazione, venendo leso, diversamente, il principio del giudice naturale precostituito per legge, di cui all’art. 25 Cost. (Nella specie, proposta una domanda di pensione nei confronti dell’Inps ed un’azione di risarcimento danni verso un patronato, la S.C. ha escluso che la connessione ex art. 33 c.p.c. fosse sufficiente ad attrarre al giudice individuato ai sensi dell’art. 444 c.p.c. anche la domanda nei confronti del patronato, in deroga ai criteri ex art. 19 c.p.c.).

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Cass. civ. n. 5765/2012

L’art. 6, n. 1, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, secondo il quale, in caso di pluralità di convenuti, il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato davanti al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi, si riferisce all’ipotesi del cumulo soggettivo di cui all’art. 33 cod. proc. civ., ossia di cause connesse per l’oggetto o per il titolo. Ne consegue che, in relazione a domanda proposta nei confronti di diversi convenuti, concernente l’accertamento dell’indebita escussione, da parte di un creditore straniero, di garanzie autonome prestate da una banca estera e controgarantite da una banca italiana, radicata la giurisdizione del giudice italiano con riguardo alla domanda promossa nei confronti della banca italiana, essa va affermata, per la ritenuta connessione, anche con riferimento alle domande avanzate nei confronti degli altri convenuti. (Nella specie, la S.C. ha altresì escluso che la pendenza, al momento della proposizione della domanda davanti al giudice italiano, di altri giudizi dinanzi a giudice straniero tra alcune delle parti destinatarie del cumulo fosse ostativa all’applicabilità dell’art. 6, n. 1, della Convenzione di Bruxelles, non potendo operare né l’art. 22 della stessa Convenzione, non richiamato dall’art. 3, comma 2, della legge 31 maggio 1995, n. 218, né l’art. 7, comma 3, della medesima legge n. 218 del 1995, il quale presuppone l’avvenuto accertamento della giurisdizione italiana consentendo al giudice italiano di sospendere, per pregiudizialità, l’esercizio della giurisdizione).

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Cass. civ. n. 16007/2011

Qualora venga proposto un cumulo di domande ai sensi dell’art. 33 c.p.c., l’eccezione formulata da alcuno o da alcuni dei convenuti, purché abbia contestato l’esistenza della competenza territoriale ai sensi di detta norma riguardo a tutti i convenuti, compresi quelli non eccipienti o che abbiano formulato l’eccezione in modo tardivo o comunque inammissibile, estende i suoi effetti all’intero cumulo, con la conseguenza che il giudice, ove ravvisi fondata l’eccezione, deve declinare la competenza sull’intera controversia e non soltanto sulla domanda contro il convenuto o i convenuti eccipienti. (Principio enunciato ai sensi dell’art. 363, terzo comma, c.p.c.)

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Cass. civ. n. 4750/2009

Quando, in base a titoli contrattuali diversi, sia richiesto nei confronti di più persone il risarcimento del danno per inadempimento, tra le varie domande proposte non sussite una ipotesi di connessione per il titolo, ma ricorre – in relazione al “petitum” relativo alla domanda di risarcimento del danno – una ipotesi di connessione per l’oggetto che, ai sensi dell’art. 33 cod. proc. civ., legittima lo spostamento della competenza per territorio.

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Cass. civ. n. 5090/2008

Con riferimento alle domande proposte da una società italiana nei confronti di una banca italiana, di una società algerina e di una banca algerina, trattandosi di un’ipotesi di cumulo soggettivo di domande, proposte dallo stesso attore nei confronti di più convenuti, legate da un vincolo di connessione tale da imporne la trattazione unitaria (art. 33 c.p.c.), la giurisdizione è del giudice italiano, atteso che spetta al giudice italiano la domanda nei confronti della banca italiana e che, sulla base dei criteri di collegamento dell’art. 3 della legge n. 218 del 1995 (mancando una convenzione sulla giurisdizione tra l’Italia e l’Algeria), per le materie incluse (come quella della specie) nella Convenzione di Bruxelles (ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge n. 804 del 1971), si applica la stessa Convenzione anche quando il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, e che, per l’ipotesi di cumulo soggettivo suddetto, l’art. art. 6, n. 1 della Convenzione consente all’attore, in caso di pluralità di convenuti, di citare il convenuto domiciliato in uno Stato contraente dinanzi al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi. (Nella specie le domande concernevano un contratto cosiddetto di garanzia autonoma e di controgaranzia).

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Cass. civ. n. 9277/2002

L’art. 33 c.p.c. — relativo alla modificazione della competenza territoriale per effetto del cumulo soggettivo delle domande contro più convenuti — non legittima uno spostamento della detta competenza attraverso la proposizione maliziosa di una domanda verso un convenuto fittizio; tuttavia, affinché il giudice adito possa dichiarare la propria incompetenza, occorre che detta domanda appaia prima facie artificiosa e preordinata al fine sopra indicato e — ove non si tratti di competenza territoriale inderogabile — che vi sia stata tempestiva eccezione del convenuto, in base alla regola generale stabilita dall’art. 38, secondo comma, c.p.c.

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Cass. civ. n. 3109/2002

In tema di competenza territoriale, il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, può subire deroga nel caso di connessione soggettiva, ai sensi dell’art. 33 c.p.c. Ne consegue che la parte che sostenga l’incompetenza del giudice adito in virtù della convenzione che ha attribuito la competenza ad altro giudice in modo esclusivo, ha l’onere di eccepire l’insussistenza di una ragione di competenza nei confronti di quest’ultima in base ai criteri degli artt. 18 o 19 c.p.c., richiamati dall’art. 33 ai fini dell’operatività della relativa ragione di modificazione della competenza.

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Cass. civ. n. 10123/2000

In tema di competenza per territorio, il principio di cui all’art. 33 c.p.c., secondo il quale all’attore è consentita la scelta tra i diversi fori dei diversi convenuti, derogando al foro che si individua attraverso la residenza o il domicilio di ciascuno di essi (così derogando alle regole del foro generale), non si applica nel caso in cui l’attore agisca per l’accertamento dell’obbligo del terzoexart. 548 c.p.c., poiché in tal caso, nonostante la eventuale connessione tra le cause instaurate presso i rispettivi fori di residenza o domicilio di ciascun terzo, la competenza del giudice dell’espropriazione forzata è di carattere funzionale (artt. 543, secondo comma, n. 4; 26 c.p.c.), e, pertanto inderogabile.

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Cass. civ. n. 9369/2000

La modificazione della competenza per territorio, nel caso di cumulo soggettivo di cause connesse per l’oggetto o per il titolo, incide, per espressa previsione normativa (art. 33 c.p.c.), non suscettiva di interpretazione estensiva, soltanto sul foro generale delle persone fisiche o delle persone giuridiche (rispettivamente, art. 18 e art. 19 c.p.c.), nel senso che consente l’attrazione soltanto a favore di uno dei suindicati fori generali e non anche a favore di fori speciali operanti nei riguardi di una delle parti convenute.

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Cass. civ. n. 8316/1998

La regola posta dall’art. 33 c.p.c., a termini della quale le cause contro più persone che, a norma degli artt. 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o di domicilio di una di esse, possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o di domicilio di una di esse per essere decise nello stesso processo, fa riferimento chiaramente al concetto di «cause» e prescinde — pertanto — dalla circostanza che le stesse siano introdotte con ricorso per ingiunzione, piuttosto che con «citazione».

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Cass. civ. n. 11212/1996

Il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, può subire deroga nel caso di connessione oggettiva, ai sensi dell’art. 33 c.p.c.; pertanto in ipotesi di cause contro più convenuti, connesse per l’oggetto o per il titolo (cumulo soggettivo), l’attore può adire il giudice competente per una di esse perché le decida tutte in un unico processo senza esser limitato nella scelta dall’aver pattuito, relativamente ad una causa, un foro esclusivo.

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Cass. civ. n. 6269/1994

La connessione di cause per il titolo o per l’oggetto consente lo spostamento della competenza per territorio, ai sensi dell’art. 33 c.p.c., solo con riguardo al foro generale delle persone fisiche (art. 18 c.p.c.) o giuridiche (art. 19 c.p.c.) e non a quello elettivo relativo ad uno dei convenuti perché le regole contenute negli artt. 31 e seguenti c.p.c., in quanto derogatrici dei principi generali sulla competenza, non possono essere estensivamente interpretate o applicate.

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Cass. civ. n. 9022/1992

La parte può convenire in uno stesso processo più convenuti solo nei limiti indicati dall’art. 103 c.p.c. e purché l’eventuale deroga della competenza sia giustificata da una delle ragioni indicate dagli artt. da 31 a 36 c.p.c., tra le quali rientra l’ipotesi della connessione di cause (art. 33), soltanto con riguardo ai diversi fori dei convenuti e non in riferimento ai fori che alternativamente possano utilizzarsi dall’attore a norma dell’art. 20 c.p.c.

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