Cass. civ. n. 14386 del 10 agosto 2012
Testo massima n. 1
Il cumulo soggettivo di domande è espressione di una mera connessione per coordinazione, in cui la trattazione simultanea dipende dalla sola volontà delle parti e la separazione delle cause è sempre possibile, con l'unico rischio di una contraddizione tra giudicati, e non consente la deroga alla competenza per territorio in favore di fori speciali, né la deroga al rito in favore di quello speciale, ove le cause non siano connesse o collegate da rapporto di evidente subordinazione, venendo leso, diversamente, il principio del giudice naturale precostituito per legge, di cui all'art. 25 Cost. (Nella specie, proposta una domanda di pensione nei confronti dell'Inps ed un'azione di risarcimento danni verso un patronato, la S.C. ha escluso che la connessione ex art. 33 c.p.c. fosse sufficiente ad attrarre al giudice individuato ai sensi dell'art. 444 c.p.c. anche la domanda nei confronti del patronato, in deroga ai criteri ex art. 19 c.p.c.).
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