Cass. civ. n. 9277 del 25 giugno 2002

Testo massima n. 1


L'art. 33 c.p.c. — relativo alla modificazione della competenza territoriale per effetto del cumulo soggettivo delle domande contro più convenuti — non legittima uno spostamento della detta competenza attraverso la proposizione maliziosa di una domanda verso un convenuto fittizio; tuttavia, affinché il giudice adito possa dichiarare la propria incompetenza, occorre che detta domanda appaia prima facie artificiosa e preordinata al fine sopra indicato e — ove non si tratti di competenza territoriale inderogabile — che vi sia stata tempestiva eccezione del convenuto, in base alla regola generale stabilita dall'art. 38, secondo comma, c.p.c.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE