Cass. civ. n. 8316 del 21 agosto 1998

Testo massima n. 1


La regola posta dall'art. 33 c.p.c., a termini della quale le cause contro più persone che, a norma degli artt. 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o di domicilio di una di esse, possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o di domicilio di una di esse per essere decise nello stesso processo, fa riferimento chiaramente al concetto di «cause» e prescinde — pertanto — dalla circostanza che le stesse siano introdotte con ricorso per ingiunzione, piuttosto che con «citazione».

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