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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9022 del 28 luglio 1992

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9022 del 28 luglio 1992

Testo massima n. 1

La parte può convenire in uno stesso processo più convenuti solo nei limiti indicati dall’art. 103 c.p.c. e purché l’eventuale deroga della competenza sia giustificata da una delle ragioni indicate dagli artt. da 31 a 36 c.p.c., tra le quali rientra l’ipotesi della connessione di cause [ art. 33 ], soltanto con riguardo ai diversi fori dei convenuti e non in riferimento ai fori che alternativamente possano utilizzarsi dall’attore a norma dell’art. 20 c.p.c.

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