14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9022 del 28 luglio 1992
Posted at 17:05h
in Massimario
Testo massima n. 1
La parte può convenire in uno stesso processo più convenuti solo nei limiti indicati dall’art. 103 c.p.c. e purché l’eventuale deroga della competenza sia giustificata da una delle ragioni indicate dagli artt. da 31 a 36 c.p.c., tra le quali rientra l’ipotesi della connessione di cause [ art. 33 ], soltanto con riguardo ai diversi fori dei convenuti e non in riferimento ai fori che alternativamente possano utilizzarsi dall’attore a norma dell’art. 20 c.p.c.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]