Cass. civ. n. 21333 del 30 luglio 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Fallimento - Notifica dell'avviso di accertamento al solo curatore - Conseguenze - Nullità dell'avviso - Esclusione - Inefficacia e inopponibilità al soggetto fallito ed ai soci ex amministratori - Sussistenza.


In tema di fallimento, la notifica dell'avviso di accertamento nei confronti del solo curatore - e non anche nei riguardi del contribuente - non comporta la nullità o l'inesistenza dell'atto impositivo, né tantomeno la decadenza dell'Amministrazione dal potere accertativo, ma solo la sua inefficacia e inopponibilità al soggetto fallito ed ai soci ex amministratori destinati a succedere nei debiti fiscali dell'ente, i quali rimangono legittimati ad impugnare tempestivamente l'atto a decorrere dal giorno in cui ne vengono effettivamente a conoscenza.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 10760 del 2024

Normativa correlata

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST.
Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST.

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