Cass. civ. n. 9662 del 24 luglio 2000

Testo massima n. 1


In difetto di espressa richiesta di una delle parti del giudizio, il giudice non può disporre, nella sentenza, la compensazione della somma al cui pagamento abbia condannato una parte in favore dell'altra, con altra somma dovuta alla prima dalla seconda per effetto della medesima decisione.

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