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Articolo 35 Codice di procedura civile — Eccezione di compensazione

Articolo 35 Codice di procedura civile — Eccezione di compensazione

Quando è opposto in compensazione un credito che è contestato ed eccede la competenza per valore del giudice adito, questi, se la domanda è fondata su titolo non controverso o facilmente accertabile, può decidere su di essa e rimettere le parti al giudice competente per la decisione relativa all’eccezione di compensazione, subordinando, quando occorre, l’esecuzione della sentenza alla prestazione di una cauzione [ 119 ]; altrimenti provvede a norma dell’articolo precedente.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 24098/2006

Allorquando in un giudizio di primo grado avente ad oggetto l’accertamento di un credito venga eccepita in compensazione l’esistenza di un controcredito, oggetto di altro giudizio fra le stesse parti pendente in secondo grado, il giudice del primo giudizio deve risolvere la situazione di connessione sulla base dei principi emergenti dall’art. 35 c.p.c. opportunamente adattati alla situazione di pendenza dei due giudizi in gradi diversi e, pertanto, non potendo far luogo alla rimessione del giudizio avanti al giudice di secondo grado deve, qualora il credito oggetto della domanda principale proposta avanti di lui sia fondato su titolo non controverso o facilmente accertabile, decidere su tale domanda e far luogo a condanna con riserva dell’eventuale accertamento del controcredito eccepito in compensazione nel giudizio di secondo grado, mentre, ove la domanda principale non presenti delle caratteristiche, deve disporre la sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello pendente in secondo grado sul controcredito. La adozione di un provvedimento di sospensione senza che risulti compiuta la necessaria valutazione fra tali alternative consente alla Corte di cassazione, investita del regolamento di competenza sull’ordinanza di sospensione, di procedervi e, in presenza dei presupposti della condanna con riserva, di caducare il provvedimento.

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Cass. civ. n. 20337/2005

Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della giustizia da un aiutante ufficiale giudiziario, allo scopo di ottenere il pagamento dei compensi maturati per lo svolgimento della sua attività, l’amministrazione convenuta non può far valere, in via di compensazione, il credito per il mancato versamento all’erario delle somme eccedenti l’importo che egli può trattenere, ai sensi dell’art. 171 del D.P.R. n. 1229 del 1959, in quanto l’accertamento di quest’ultimo credito appartiene ad una giurisdizione diversa da quella ordinaria.

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Cass. civ. n. 157/2005

Il giudice deve decidere sul credito opposto in compensazione anche allorché non sia di facile e pronta liquidazione, se fatto valere con domanda riconvenzionale e non eccedente la sua competenza per materia o valore; tuttavia, ove nella compensazione ricorra al criterio equitativo di cui agli articoli 1226 e 2056 del c.c., tale criterio deve importare la previa individuazione delle due poste da comparare, con analitica e circostanziata indicazione delle componenti patrimoniali, in modo da rendere palese e chiara l’individuazione dell’
iter logico seguito nella valutazione equitativa.

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Cass. civ. n. 9662/2000

In difetto di espressa richiesta di una delle parti del giudizio, il giudice non può disporre, nella sentenza, la compensazione della somma al cui pagamento abbia condannato una parte in favore dell’altra, con altra somma dovuta alla prima dalla seconda per effetto della medesima decisione.

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