Art. 35 – Codice di procedura civile – Eccezione di compensazione

Quando è opposto in compensazione un credito che è contestato ed eccede la competenza per valore del giudice adito, questi, se la domanda è fondata su titolo non controverso o facilmente accertabile, può decidere su di essa e rimettere le parti al giudice competente per la decisione relativa all'eccezione di compensazione, subordinando, quando occorre, l'esecuzione della sentenza alla prestazione di una cauzione [119]; altrimenti provvede a norma dell'articolo precedente.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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