Cass. civ. n. 27188 del 20 dicembre 2006

Sezione Unite

Testo massima n. 1


Il difetto di giurisdizione, ove non si traduca in radicale nullità od inesistenza dell'atto in ragione della sua provenienza da un organo non incluso fra quelli cui l'ordinamento astrattamente riconosce attribuzioni giurisdizionali, integra un vizio denunciabile con i mezzi d'impugnazione e con i rimedi accordati dalla regole del procedimento nel quale l'atto stesso si è formato, di modo che non può essere dedotto o rilevato in una diversa sede processuale, per confutare il titolo, ormai definitivo (sia pure rebus sic stantibus), fatto valere a sostegno di una distinta domanda od eccezione.

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