Art. 37 – Codice di procedura civile – Difetto di giurisdizione

Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo. Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo o dei giudici speciali è rilevato anche d'ufficio nel giudizio di primo grado. Nei giudizi di impugnazione può essere rilevato solo se oggetto di specifico motivo, ma l'attore non può impugnare la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui adito.

[Il difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello straniero è rilevato dal giudice d'ufficio in qualunque stato e grado del processo relativamente alle cause che hanno per oggetto beni immobili situati all'estero; in ogni altro caso è rilevato egualmente d'ufficio dal giudice se il convenuto è contumace, e può essere rilevato soltanto dal convenuto costituito che non abbia accettato espressamente o tacitamente la giurisdizione italiana].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Può riguarda anche te

  • Nel processo civile, il rispetto delle regole procedurali può essere decisivo quanto il merito della causa.
  • I termini processuali sono spesso perentori: un'azione tardiva può rendere inutilizzabile anche una pretesa fondata.
  • La gestione della procedura — atti, prove, impugnazioni — incide direttamente sulle possibilità di successo.
  • Un errore processuale può essere decisivo: anche una domanda fondata può essere respinta per vizi di forma o di procedura.
  • L'onere della prova non è una formalità: chi non dimostra i fatti su cui basa la propria domanda rischia di perdere la causa.
  • La scelta del rito e degli strumenti processuali incide sui tempi e sull’efficacia della tutela: un’impostazione errata può compromettere l’intero giudizio.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Massime correlate

Cass. civ. n. 22769/2025

L'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto non può intendersi quale rinuncia implicita all'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano (e, dunque, quale accettazione tacita di quest'ultima ai sensi dell'art. 11 della l. n. 218 del 1995), nel caso in cui si fondi proprio su tale eccezione, ritualmente proposta con l'atto di opposizione, e solo in via subordinata sulle altre eccezioni e difese nel merito.

Cass. civ. n. 21642/2025

Ai sensi dell'art. 59, comma 3, della l. n. 69 del 2009, il conflitto di giurisdizione può essere sollevato dal giudice successivamente adito laddove, oltre a ricorrere gli altri requisiti (tempestività della riproposizione della domanda, rispetto del termine preclusivo della prima udienza e mancanza di una pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione), la causa dinanzi a lui promossa costituisca riproposizione di quella per la quale il giudice preventivamente adito aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, mentre, laddove si sia di fronte alla proposizione di una nuova ed autonoma domanda, di contenuto diverso da quella azionata nel precedente giudizio, egli non può investire direttamente le Sezioni Unite della questione di giurisdizione, dovendo, se del caso, statuire sulla stessa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il regolamento di giurisdizione sollevato d'ufficio dal secondo giudice, in una fattispecie in cui il ricorrente aveva dapprima agito dinanzi al giudice amministrativo per l'accertamento del suo diritto ad ottenere il provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo volto alla liquidazione del trattamento economico sostitutivo delle ferie non godute, per poi proporre, dinanzi al giudice ordinario, altra azione volta ad accertare il suo diritto ad ottenere le somme già richieste in via amministrativa e la condanna dell'Amministrazione alla corresponsione del dovuto).

Cass. civ. n. 27165/2023

È valida la sentenza che, nel dichiarare il difetto di giurisdizione, indichi il giudice che ritiene munito di giurisdizione in motivazione, anche se non nel dispositivo, poiché ciò è sufficiente ad adempiere a quanto prescrive l'art. 59 della l. n. 69 del 2009. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice d'appello che aveva rilevato d'ufficio il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine all'accertamento di diritti patrimoniali connessi al rapporto di lavoro di un magistrato ordinario, sul presupposto che non si fosse formato il giudicato implicito sulla questione di giurisdizione, essendosi il giudice di primo grado limitato a dichiarare la cessazione della materia del contendere sulla base di una pretesa volontà della parte ricorrente di rinunciare all'azione, desunta dalla mancata partecipazione della parte stessa all'udienza di discussione).

Cass. civ. n. 8675/2023

realtà, a sindacare il merito amministrativo delle scelte compiute dalla P.A. in relazione all'affidamento di un appalto pubblico).

Cass. civ. n. 5873/2012

Ai fini del regolamento di giurisdizione d'ufficio, l'art. 59, comma terzo, della legge n. 69 del 2009, a norma del quale il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d'ufficio la questione di giurisdizione davanti alle Sezioni Unite "fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito", dev'essere interpretato nel senso che il limite oltre il quale il secondo giudice non può sollevare il conflitto di giurisdizione, nel processo davanti al giudice ordinario, non è costituito dal compimento della prima udienza, se nell'udienza prevista dall'art. 183, primo comma, cod. proc. civ. il giudice adotta i provvedimenti indicati nello stesso primo comma, ma dal fatto che il giudice non si sia limitato all'adozione di provvedimenti ordinatori ed eventualmente decisori su questioni impedienti di ordine processuale, logicamente precedenti quella di giurisdizione; in tal caso, quel limite si sposta all'udienza che il giudice fissa in base al secondo comma del medesimo articolo.

Cass. civ. n. 14650/2011

In tema di giurisdizione sullo straniero, la domanda risarcitoria è l'unica da prendere in considerazione, allorché - proposta l'azione di responsabilità extracontrattuale contro colui che, pur non avanzando pretese di natura reale sul bene, abbia posto in essere attività lesive dell'integrità dello stesso - nessuna delle parti abbia avanzato domanda di accertamento della proprietà del bene, né abbia provato il suo interesse a far valere l'accertamento della proprietà con efficacia autonoma, anche al di fuori del processo in corso; in tal caso, infatti, l'oggetto della pretesa non è direttamente l'accertamento della proprietà sul bene, in quanto questa è l'oggetto di un accertamento solo incidentale, ancorché necessario, inidoneo ad integrare gli estremi della questione pregiudiziale in senso proprio (destinata, cioè, ad acquistare autorità di cosa giudicata), dovendo la proprietà essere dimostrata al solo fine di individuare nel titolare del bene l'avente diritto al risarcimento. (Nella specie, la S.C., affermando il riportato principio in un giudizio di opposizione di terzo, ha ravvisato la giurisdizione italiana sulla domanda di risarcimento del danno da illecito aquiliano per distruzione di aeromobile registrato all'estero, pur in presenza della prospettata proprietà del velivolo in capo al terzo opponente, in luogo che all'attore dell'originario giudizio).

Cass. civ. n. 5022/2010

Nella disciplina processuale anteriore all'entrata in vigore dell'art. 59 della l. 18 giugno 2009, n. 69, il giudice investito della controversia non può investire direttamente le Sezioni unite della Corte di cassazione della risoluzione di una questione di giurisdizione, ma è tenuto a statuire sulla stessa ai sensi dell'art. 37 c.p.c. Peraltro, nemmeno dopo l'entrata in vigore della suddetta norma (oltretutto inapplicabile nella fattispecie), il primo giudice adito può sollevare d'ufficio la questione di giurisdizione e rimetterla alle indicate Sezioni unite, poiché la stessa norma impone, a tal fine, che già altro giudice abbia declinato la propria giurisdizione a favore di quello successivamente investito mediante "translatio iudicii", il quale è il solo a poter rimettere d'ufficio la questione alla decisione delle Sezioni unite fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito, sempre che, nelle more, le medesime Sezioni unite non abbiano già statuito al riguardo.

Cass. civ. n. 26643/2009

In tema di giurisdizione nei confronti dello straniero, ai sensi dell'art. 6, n. 2, della Convenzione di Lugano, in caso di azione di garanzia, il garante può, di massima, essere citato davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale, anche se carente di giurisdizione rispetto a tale domanda; a tal fine, mentre é ininfluente la distinzione fra garanzia propria od impropria, é invece necessario che il chiamante invochi un rapporto di garanzia nei confronti del chiamato e chieda la condanna dello stesso in suo favore. (Nella specie, avendo l'attrice chiamato in causa una società perché manlevasse la parte convenuta di quanto quest'ultima doveva pagare in favore della stessa attrice, la S.C. ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano rispetto alla domanda proposta nei confronti della chiamata in causa, non rientrando la stessa nella previsione di cui alla norma citata).

Cass. civ. n. 12105/2009

In tema di trasporto aereo internazionale, qualora la parte convenuta si sia costituita senza eccepire il difetto di giurisdizione del giudice italiano, ma limitandosi a contestare la competenza per territorio del tribunale adito, contestualmente indicando il giudice italiano ritenuto territorialmente competente, la giurisdizione resta consolidata e non più contestabile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 28 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 19 maggio 1932, n. 841), come integrata dal protocollo dell'Aja del 28 settembre 1955 (ratificato con legge 31 dicembre 1982, n. 1832), e dell'art. 24 del Regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, con conseguente inammissibilità del ricorso per regolamento di giurisdizione.

Cass. civ. n. 6597/2009

Qualora il giudice ordinario abbia, in primo grado, dichiarato la propria "incompetenza" in favore del giudice straniero - ai sensi dell'art. 27, comma 2, del regolamento CE n. 44/01 del Consiglio, del 22 dicembre 2000 -, la relativa sentenza non è impugnabile con il regolamento di competenza ma con l'appello, trattandosi di una decisione sulla "competenza internazionale" che attiene, dunque, non alla ripartizione interna della competenza tra i giudici dell'ordinamento italiano, ma ad una questione di giurisdizione tra i giudici di diversi Stati.

Cass. civ. n. 5965/2009

In tema di giurisdizione nei confronti dello straniero, in caso di chiamata in giudizio, da parte del convenuto nella causa principale, di un soggetto di diritto straniero, dal quale egli pretenda di essere manlevato, al fine di affermare o negare la giurisdizione del giudice nazionale, ai sensi dell'art. 6, numero 2 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - per il quale, in caso di azione di garanzia, il garante può, di massima, essere citato davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale - è ininfluente la distinzione fra garanzia propria od impropria, dovendo l'indagine circoscriversi al solo accertamento della non pretestuosità della chiamata in causa, in quanto avente il solo scopo di distogliere il convenuto dal giudice naturale.

Cass. civ. n. 2865/2009

Qualora il giudice declini la giurisdizione sulla domanda principale, gli è preclusa ogni valutazione di merito, e quindi anche la decisione sulla domanda eventualmente proposta in via subordinata, la quale non può essere dichiarata improponibile, essendo riservata al giudice cui spetta la potestà di decidere, altrimenti potendosi verificare il passaggio in giudicato della statuizione sulla domanda subordinata, con la conseguente preclusione della possibilità di conoscerla da parte del giudice fornito di giurisdizione su quella principale. (Nella specie, il giudice di merito aveva declinato la giurisdizione sulla domanda "ex contractu" proposta da una casa di cura privata per ottenere il corrispettivo di prestazioni sanitarie erogate in regime di convenzione, ed aveva altresì dichiarato improponibile la domanda subordinata ex art. 2041 cod. civ.; in applicazione del predetto principio, la Corte ha riconosciuto la giurisdizione dell'A.G.O. sulla domanda principale e cassato con rinvio anche in riferimento alla domanda subordinata).

Cass. civ. n. 28873/2008

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario il giudizio contenzioso instaurato con la domanda volta ad ottenere l'accertamento dello stato di apolidia di cui la Convenzione di New York del 28 settembre 1954 ed all'art. 17 d.p.r. 12 ottobre 1993, n. 572, trattandosi di un procedimento sullo stato e capacità delle persone, attribuito in via esclusiva al tribunale dall'art. 9 cod. proc. civ., nonchè relativo ad un diritto civile e politico, la cui tutela è sempre ammessa ex art. 113 cost. davanti al giudice ordinario.

Cass. civ. n. 25875/2008

Con riferimento all'azione di rendiconto nei confronti di più professionisti di cui il de cuius si sia avvalso per la gestione del proprio patrimonio, proposta contestualmente a quella di petizione di eredità nei confronti del coerede, la giurisdizione è del giudice italiano anche nei confronti dell'unico professionista straniero: a) in applicazione dell'art. 6 della Convenzione di Lugano (legge n. 198 del 1992), interpretata alla luce degli orientamenti della Corte di Giustizia (Sentenza del 13 luglio 2006, C 539/2003), in presenza dei presupposti che rendono necessario un unico giudizio (vincolo di connessione delle domande, interesse a istruttoria e pronuncia unica), trattandosi di più soggetti gestori chiamati al rendiconto, stante la funzione unitariamente ricostruttiva di un unitario asse ereditario, senza che rilevi la natura disgiuntiva dell'incarico; b) in considerazione del carattere pregiudiziale della causa di rendiconto rispetto a quella principale di petizione di eredità (spettante allo stesso giudice ex art. 1 della Convenzione di Lugano e art. 50 della legge n. 218 del 1995), con conseguente attrazione della prima nell'orbita della seconda.

Cass. civ. n. 25038/2008

In tema di giurisdizione in ordine alla dichiarazione di apertura della procedura fallimentare, il trasferimento in uno Stato extracomunitario della sede di una società, benchè anteriore al deposito dell'istanza di fallimento, non esclude la giurisdizione italiana, essendo essa inderogabile - salve le convenzioni internazionali o le norme comunitarie - secondo il disposto degli artt. 9 e 10 legge fall. (quali novellati dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis" e dell'art. 25 della legge n. 218 del 1995, i quali escludono la predetta giurisdizione solo nei casi di effettivo e tempestivo trasferimento all'estero (principio affermato in fattispecie di trasferimento meramente fittizio della sede sociale alle Isole Vergini e cancellazione della società dal registro delle imprese in Italia seguito, meno di un anno dopo, dal deposito dell'istanza di fallimento).

Cass. civ. n. 24883/2008

L'interpretazione dell'art. 37 c.p.c., secondo cui il difetto di giurisdizione «è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo» deve tenere conto dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo («asse portante della nuova lettura della norma»), della progressiva forte assimilazione delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza e dell'affievolirsi dell'idea di giurisdizione intesa come espressione della sovranità statale, essendo essa un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. All'esito della nuova interpretazione della predetta disposizione, volta a delinearne l'ambito applicativo in senso restrittivo e residuale, ne consegue che: 1) il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti anche dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 38 c.p.c. (non oltre la prima udienza di trattazione), fino a quando la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado; 2) la sentenza di primo grado di merito può sempre essere impugnata per difetto di giurisdizione; 3) le sentenze di appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito, operando la relativa preclusione anche per il giudice di legittimità; 4) il giudice può rilevare anche d'ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito. In particolare, il giudicato implicito sulla giurisdizione può formarsi tutte le volte che la causa sia stata decisa nel merito, con esclusione per le sole decisioni che non contengano statuizioni che implicano l'affermazione della giurisdizione, come nel caso in cui l'unico tema dibattuto sia stato quello relativo all'ammissibilità della domanda o quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione (ad es., per manifesta infondatezza della pretesa) ed abbia indotto il giudice a decidere il merito per saltum non rispettando la progressione logica stabilita dal legislatore per la trattazione delle questioni di rito rispetto a quelle di merito. (Nella specie, le Sezioni Unite hanno giudicato inammissibile l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata per la prima volta in sede di legittimità dalla parte che, soccombente nel merito in primo grado, aveva appellato la sentenza del giudice tributario senza formulare alcuna eccezione sulla giurisdizione, così ponendo in essere un comportamento incompatibile con la volontà di eccepire il difetto di giurisdizione e prestando acquiescenza al capo implicito sulla giurisdizione della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 329, comma 2 c.p.c.).

Cass. civ. n. 5091/2008

In base all'art. 5 della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, resa esecutiva con la legge 21 giugno 1971, n. 804 (alla quale norma è identica quella dell'art. 5.1 del Regolamento CE n. 44 del 2001), il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente, in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, luogo che va determinato in conformità della legge che disciplina l'obbligazione controversa secondo le norme di conflitto del giudice adito, nella specie italiano, e quindi in base all'art. 57 della legge 31 maggio 1995, n. 218; e poiché quest'ultimo fa rinvio alle norme della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984, n. 975, ai sensi dell'art. 4, primo comma, della stessa il contratto è regolato dalla legge del Paese con il quale presenta il collegamento più stretto (nella specie, le S.U. hanno dichiarato che è devoluta alla giurisdizione del giudice italiano la controversia - promossa da una società italiana nei confronti di una società di diritto francese, a seguito dell'inadempimento di un'obbligazione contrattuale consistente nella presentazione di un'offerta per un appalto concorso, quale capogruppo di un'associazione temporanea di imprese - sul rilievo che, essendo il collegamento più stretto con l'Italia che con la Francia, il luogo dell'adempimento era da individuare secondo i principi di cui all'art. 1182 c.c., che consente di far riferimento al domicilio del debitore solo come criterio residuale, non operante in presenza di un'individuazione del luogo di adempimento risultante dalla natura stessa del contratto).

Cass. civ. n. 35/2008

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno il potere di pronunciarsi sulla giurisdizione anche in sede di regolamento di competenza proposto contro il provvedimento di sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., essendo la questione di giurisdizione rilevabile d'ufficio fino a quando sul punto non intervenga il giudicato, anche implicito.

Cass. civ. n. 26479/2007

Nella disciplina della competenza giurisdizionale di cui al regolamento CE n. 44/2001 del 22 dicembre 2000, il criterio di collegamento posto dall'art. 5, numero 3, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, opera anche per l'azione con cui si faccia valere la responsabilità precontrattuale del convenuto; ne consegue che il soggetto di cui si deduca tale responsabilità può essere citato «davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire» dovendosi intendere per luogo in cui l'evento è avvenuto, sia quello in cui è stato posto in essere il comportamento del danneggiante, sia quello, eventualmente diverso, in cui l'attore ha subito il danno. (Nella specie, la S.C, ha affermato la giurisdizione del giudice italiano - con riferimento ad un'azione per responsabilità precontrattuale, nell'ambito della costituzione di un'associazione temporanea di imprese - ritenendo verificato il danno nel luogo in cui doveva avvenire l'esecuzione del contratto (di appalto) che l'associazione avrebbe dovuto stipulare).

Cass. civ. n. 16296/2007

La controversia insorta con riguardo a contratto di somministrazione stipulato da operatore economico italiano con imprenditore straniero ed intesa all'accertamento negativo di un patto di esclusiva in favore di quest'ultimo, che abbia qualità di somministrato, avendo ad oggetto un'obbligazione di non fare da eseguirsi nel territorio straniero in cui svolge la propria attività il detto imprenditore, si sottrae alla giurisdizione italiana, non sussistendo rispetto a questa né il criterio di collegamento del foro generale del convenuto, né quello del luogo dell'adempimento di cui all'art. 5, n. 1 della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, resa esecutiva in Italia con legge 21 giugno 1971, n. 804.

Cass. civ. n. 8095/2007

La giurisdizione nei confronti dello straniero si determina sulla base dell'oggetto della domanda, che va individuato (come afferma (anche la Corte di Giustizia delle Comunità Europee: sent. 8 maggio 2003, Gartner Electronic Gmbh) con esclusivo riferimento alla domanda stessa, essendo irrilevanti i mezzi di difesa proposti dal convenuto.

Cass. civ. n. 27188/2006

Il difetto di giurisdizione, ove non si traduca in radicale nullità od inesistenza dell'atto in ragione della sua provenienza da un organo non incluso fra quelli cui l'ordinamento astrattamente riconosce attribuzioni giurisdizionali, integra un vizio denunciabile con i mezzi d'impugnazione e con i rimedi accordati dalla regole del procedimento nel quale l'atto stesso si è formato, di modo che non può essere dedotto o rilevato in una diversa sede processuale, per confutare il titolo, ormai definitivo (sia pure rebus sic stantibus), fatto valere a sostegno di una distinta domanda od eccezione.

Cass. civ. n. 14287/2006

Qualora davanti al giudice italiano siano convenute più persone, delle quali soltanto alcune titolari della cittadinanza italiana, e la domanda proposta nei confronti di queste ultime si fondi su una causa petendi comune alla domanda formulata nei riguardi degli stranieri, sussiste, fra l'una e l'altra, quella connessione per il titolo che, ai sensi dell'art. 6 n. 1 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva in Italia con la legge 21 giugno 1971, n. 804 e concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale), ha lo scopo di facilitare l'instaurazione del litisconsorzio passivo, consentendo la vocatio in ius dei diversi litisconsorti in simultaneus processus, con la conseguente idoneità a radicare la giurisdizione italiana. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha confermato l'impugnata sentenza di appello dichiarativa della sussistenza della giurisdizione del giudice italiano, con la quale, nell'affermare che nell'ipotesi di cumulo soggettivo la presenza di un convenuto soggetto alla giurisdizione del giudice italiano era idonea a realizzare la potestas iudicandi nei confronti degli altri convenuti stranieri, era stato tenuto conto del fatto che i convenuti erano stati citati in giudizio per rispondere, in via solidale, in virtù del medesimo fatto genetico dannoso, costituito dal concorso nel fatto illecito della diffamazione compiuta con il mezzo della stampa attraverso la diffusione di un articolo su un giornale tedesco, versandosi, perciò, nell'ipotesi tipica di connessione propria per identità di titolo).

Cass. civ. n. 7035/2006

La proposizione di difese di ordine procedurale o di una domanda riconvenzionale da parte del convenuto straniero non comporta accettazione tacita della giurisdizione del giudice italiano, qualora venga espressamente subordinata al mancato accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione di detto giudice.

Cass. civ. n. 6585/2006

Nel vigente sistema di diritto internazionale privato (legge 31 maggio 1995, n. 218) - essendo venuto meno, a seguito dell'abrogazione dell'art. 4 c.p.c., ogni riferimento allo straniero ai fini della determinazione dell'ambito della giurisdizione del giudice italiano - assume rilevanza, quale criterio generale di radicamento della competenza giurisdizionale del giudice italiano, solo il dato obiettivo del domicilio o della residenza del convenuto in Italia, senza che possa più farsi distinzione tra convenuto italiano o straniero. Tale criterio generale di determinazione della competenza non incontra deroghe in materia di trasporto internazionale su strada cui si applica la Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (resa esecutiva con la legge 6 dicembre 1960, n. 1621) che, all'articolo 31, prevede che: «per tutte le controversie, l'attore può adire, oltre ai giudici dei Paesi contraenti designati di comune accordo dalle parti, i giudici del Paese sul cui territorio il convenuto ha la sua residenza abituale, la sua sede principale o la succursale o l'agenzia per il cui tramite è stato concluso il trasporto».

Cass. civ. n. 6635/2005

Il difetto assoluto di giurisdizione è ravvisabile solo quando manchi nell'ordinamento una norma di diritto astrattamente idonea a tutelare l'interesse dedotto in giudizio, sì che non possa individuarsi alcun giudice titolare del potere di decidere; attiene, per contro, al merito della controversia ogni questione attinente all'idoneità di una norma di diritto a tutelare il concreto interesse affermato dalla parte in giudizio. (Enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno respinto il motivo di ricorso concernente il difetto assoluto di giurisdizione per improponibilità della domanda in controversia relativa all'elezione del rettore di un'università, che i ricorrenti, professori universitari, ritenevano illegittima, con conseguente invalidità del D.M. di nomina del rettore, in quanto lo statuto universitario - formulato in asserita violazione dell'art. 97 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 - aveva esteso il diritto d'elettorato attivo per la detta carica agli studenti ed al personale tecnico - amministrativo).

Cass. civ. n. 5179/2004

Il difetto di giurisdizione del giudice adito, attenendo all'ordine pubblico, può essere fatto valere da qualsiasi parte, e, quindi, anche dall'attore che a tale giudice si sia rivolto per errore, salva l'incidenza di tale condotta sulle spese; parimenti, lo stesso difetto può essere dedotto anche dalla parte che nelle precedenti fasi del giudizio abbia sostenuto la tesi contraria.

Cass. civ. n. 10243/2003

La giurisdizione si determina sulla base della domanda e in particolare in base al cosiddetto petitum sostanziale, il quale si identifica, oltre che dalla concreta statuizione chiesta al giudice, anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dei fatti indicati a fondamento della pretesa fatta valere con l'atto introduttivo del giudizio.

Cass. civ. n. 225/2001

Nelle controversie relative a sovvenzioni da parte della pubblica amministrazione per la promozione di determinate attività economiche, il discrimine fondamentale per la individuazione del giudice fornito di giurisdizione va rapportato alle posizioni giuridiche del privato interessato, il quale vanta nei confronti della P.A. una posizione sia di interesse legittimo (se la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento attuativo del beneficio o rispetto al potere della pubblica amministrazione di ritirare in via di autotutela il provvedimento concessorio — o anche solo di sospendere l'erogazione delle provvidenze concesse — per vizi di illegittimità o per contrasto sin dall'origine con il pubblico interesse), sia di diritto soggettivo (nei riguardi tanto della concreta erogazione del beneficio oggetto del finanziamento o della sovvenzione quanto della susseguente conservazione della disponibilità delle somme erogate di fronte alla posizione assunta dalla pubblica amministrazione con provvedimenti variamente definiti — revoca, decadenza, risoluzione — emanati in funzione dell'asserito inadempimento da parte del beneficiario per l'inosservanza della disciplina che regola il rapporto); ne consegue che, proposta domanda dinanzi al giudice ordinario per l'erogazione dei contributi revocati dalla pubblica amministrazione per vizi di legittimità nell'originaria concessione, la carenza di giurisdizione del giudice adito al momento della proposizione della domanda resta superata dall'annullamento, pronunciato dal giudice amministrativo con sentenza passata in giudicato, della revoca del provvedimento concessorio, stante il definitivo accertamento del diritto del privato alla erogazione dei benefici ad esso concessi, non ostandovi il principio espresso dall'art. 5 c.p.c. (a norma del quale la giurisdizione si determina in base allo stato di fatto esistente — ovvero alla legge vigente — al momento della proposizione della domanda, senza che abbiano rilevanza i successivi mutamenti), giacché esso è diretto a favorire, e non già ad impedire, la perpetuatio iurisdictionis, e trova perciò applicazione solo nel caso di sopravvenuta carenza di giurisdizione del giudice adito, non già nel caso inverso in cui il mutamento dello stato di fatto o di diritto comporti l'attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era privo al momento della proposizione della domanda.

Cass. civ. n. 1141/2000

Con riferimento al criterio del «luogo in cui l'evento è avvenuto», utilizzata dall'art. 5, n. 3, della Convenzione di Lugano 16 settembre 1988 sulla giurisdizione, ratificata dalla legge 10 gennaio 1992, n. 198 - analogo all'art. 5, n. 3, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - la giurisdizione in ordine ad una domanda di risarcimento dei danni conseguenti ad una diffamazione internazionale a mezzo stampa appartiene, oltre che al giudice dello Stato del convenuto responsabile dell'illecito, anche al giudice del luogo nel quale è diffusa la pubblicazione diffamatoria, ma non anche al giudice del domicilio del danneggiato o del luogo ove questi sostenga di aver subito un pregiudizio alla sua reputazione, quando la pubblicazione non sia distribuita in questo Sato; sicché in caso di diffamazione mediante un articolo di stampa diffuso in più Stati contraenti il danneggiato può promuovere un'azione di risarcimento contro l'editore sia dinanzi ai giudici dello Stato contraente del luogo di stabilimento dell'editore della pubblicazione diffamatoria, competenti a pronunciarsi sul risarcimento dei danni derivanti dalla diffamazione nella loro integralità, sia dinanzi ai giudici di ciascuno Stato contraente nel quale la pubblicazione sia stata diffusa e dove il danneggiato asserisca di aver subito una lesione della propria reputazione, i quali sono competenti a conoscere dei soli danni cagionati nello Stato del giudice adito. Viceversa la ripresa della notizia nello Stato di domicilio del danneggiato ad opera di altro mezzo stampa costituisce un fatto illecito totalmente diverso perché è generato da un comportamento che ha una sua autonomia causale e produce effetti non inseribili nella concatenazione causale che ha il suo momento iniziale nel primo illecito, per il quale i criteri di determinazione della giurisdizione non subiscono alterazioni.

Cass. civ. n. 128/2000

È devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia instaurata dalla pubblica amministrazione al fine di ottenere, una volta scaduta la concessione di un bene demaniale, il rilascio dell'immobile e un indennizzo sostitutivo dei canoni non percepiti, giacché, non sussistendo alcun rapporto concessivo in atto, nella suddetta controversia vengono in evidenza il diritto (soggettivo) del privato di continuare a detenere il bene demaniale e la pretesa dell'Amministrazione di conseguire il rilascio di esso e il pagamento di un indennizzo in relazione alla detenzione sine titulo.

Cass. civ. n. 368/1999

In relazione alle controversie tra privati la carenza di giurisdizione del giudice ordinario non è prospettabile neanche nel caso in cui si ritenga l'inesistenza nell'ordinamento di una norma che riconosca e tuteli la posizione soggettiva dedotta in giudizio, attenendo tale contestazione al fondamento della domanda stessa e non alla giurisdizione. (Fattispecie relativa a controversia sulla validità di delibere adottate da un comitato elettorale di un circolo ricreativo aziendale e degli atti consequenziali, promossa da componenti del circolo contro il circolo stesso, il comitato elettorale ed alcune organizzazioni sindacali).

Cass. civ. n. 850/1998

Il principio della rilevabilità d'ufficio del difetto di giurisdizione, in ogni stato e grado del processo, va coordinato con il sistema delle impugnazioni ed opera ogni qualvolta sulla giurisdizione non sia intervenuta una situazione anteriore, mentre, ove questa vi sia stata, anche se implicitamente, i giudici delle successive fasi possono conoscere della questione di giurisdizione solo se ed in quanto essa sia stata riproposta con l'impugnazione. Diversamente, quei giudici sono tenuti ad applicare il capoverso dell'art. 329 c.p.c. e rilevare, di conseguenza, la formazione del giudicato interno, restando precluso ogni ulteriore esame della questione.

Cass. civ. n. 1012/1993

In tema di contenzioso elettorale amministrativo, le controversie nelle quali si deduce l'irregolare ammissione a votare, con l'ausilio di un accompagnatore, di elettori non fisicamente impediti, riguardano posizioni di interesse legittimo e sono devolute alla giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo.

Ricerca articolo

Ricerca altre sentenze

La norma fornisce solo il quadro generale

L’applicazione al tuo caso richiede l’analisi della giurisprudenza più recente e rilevante, oltre alla verifica della tua situazione concreta

Non affidarti solo all’intelligenza artificiale