Art. 37 – Codice di procedura civile – Difetto di giurisdizione
Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo. Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo o dei giudici speciali è rilevato anche d'ufficio nel giudizio di primo grado. Nei giudizi di impugnazione può essere rilevato solo se oggetto di specifico motivo, ma l'attore non può impugnare la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui adito.
[Il difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello straniero è rilevato dal giudice d'ufficio in qualunque stato e grado del processo relativamente alle cause che hanno per oggetto beni immobili situati all'estero; in ogni altro caso è rilevato egualmente d'ufficio dal giudice se il convenuto è contumace, e può essere rilevato soltanto dal convenuto costituito che non abbia accettato espressamente o tacitamente la giurisdizione italiana].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 23936/2025
In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, sul riesame del provvedimento, consentito al soggetto in attesa di espulsione dall'art. 15, par. 3, direttiva 2008/115/CE, e al richiedente protezione internazionale dall'art. 9, par. 3 e 5, direttiva 2013/33/UE, sussiste la competenza concorrente del giudice che ha emesso l'originario provvedimento da riesaminare, in ragione di esigenze legate all'unitarietà della valutazione circa il perdurare dei presupposti della misura genetica o delle successive proroghe, e, alternativamente, quella del giudice nella cui circoscrizione si trovi il centro di permanenza dove è trattenuto il migrante al momento dell'istanza, dovendosi dare rilievo al criterio legato alla prossimità territoriale perché idoneo a valorizzare la maggiore vicinanza alle situazioni nuove ovvero a quelle circostanze sopravvenute che possono inficiare la validità del perdurare della misura.
Cass. civ. n. 12258/2025
Qualora fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato, ove non imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ma può essere facoltativamente disposta ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c. applicandosi, in caso di sopravvenuto conflitto tra giudicati, l'art. 336, comma 2 c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso avverso la decisione che aveva respinto la domanda di sospensione del giudizio di divisione in attesa della definizione, con passaggio in giudicato della relativa sentenza, del giudizio di usucapione introdotto dal convenuto dopo la sentenza di primo grado).
Cass. civ. n. 10806/2025
Il ricorso per cassazione sottoscritto da un avvocato iscritto nell'apposito albo può essere validamente notificato a mezzo PEC su istanza di altro avvocato, nominato unitamente al primo difensore e procuratore del ricorrente per il giudizio di legittimità ma non abilitato all'esercizio davanti alle magistrature superiori, sia perché il requisito dell'iscrizione nell'albo speciale riguarda l'attività difensiva e non già quella puramente procuratoria, sia perché il procedimento notificatorio può essere delegato dal soggetto legittimato a compierla ad altro professionista, anche verbalmente).
Cass. civ. n. 10602/2025
In tema di ricorso per cassazione, qualora sia venuto meno, per qualsiasi causa, l'interesse all'impugnazione successivamente alla sua notificazione, deve ritenersi consentito, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., il deposito di documenti comprovanti la cessazione della materia del contendere, in quanto rientranti fra quelli relativi all'ammissibilità del ricorso.
Cass. civ. n. 9501/2025
Ai giudizi di legittimità introdotti con ricorso notificato prima dell'1 gennaio 2023, non si applicano gli artt. 370 e 371 c.p.c., come novellati dal d.lgs. n. 149 del 2022, non essendo tali disposizioni richiamate dall'art. 35, comma 6, del medesimo d.lgs. fra quelle che - in deroga alla regola generale di cui al precedente comma 5 - sono applicabili anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato a tale data, per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.
Cass. civ. n. 9218/2025
In tema di detenzione in condizioni non conformi all'art. 3 Cedu, il ricorso ex art. 35-ter, comma 3, O.P. rientra nella competenza non del magistrato di sorveglianza, bensì del tribunale civile del capoluogo del distretto in cui l'ex detenuto ha la residenza, che decide in composizione monocratica nelle forme previste dall'art. 737 c.p.c., attesa l'esigenza di assicurare uno strumento processuale agile ed effettivo, e la legittimazione ad avvalersene spetta a coloro che hanno subito una detenzione inumana a titolo definitivo o non definitivo, purché, nel primo caso, la pena sia cessata e, nel secondo, la custodia cautelare non sia convertibile in pena espiata. (Principio applicato in un caso in cui la persona, che aveva sofferto la custodia cautelare in condizioni inumane, non era poi stata condannata).
Cass. civ. n. 8885/2025
Nell'opposizione ex art. 615 c.p.c. volta a contestare l'an o il quantum del diritto di agire in executivis del coniuge creditore che ha promosso l'esecuzione nei confronti del terzo debitore ai sensi dell'art. 8, comma 3, della l. n. 898 del 1970, ora sostituito dall'art. 437-bis.37, commi 1 e 2, c.p.c., sussiste il litisconsorzio necessario del coniuge obbligato, interessato a partecipare ad un giudizio che è teso ad accertare l'esatta consistenza del suo obbligo e la cui decisione, avente attitudine al giudicato, incide sulla sua liberazione nei confronti del procedente e/o sul suo diritto di credito verso il terzo.
Cass. civ. n. 2211/2025
Tra la causa di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali e la causa di impugnazione della delibera di approvazione e ripartizione della spesa su cui il medesimo decreto ingiuntivo è fondato può ravvisarsi la relazione di continenza, ai sensi dell'art. 39, comma 2, c.p.c., stante l'identità di soggetti e il collegamento di interdipendenza tra le domande contrapposte con riferimento ad un unico rapporto, essendo la validità e l'efficacia della delibera il necessario presupposto logico-giuridico per la definizione del giudizio sulla pretesa monitoria. Ne consegue che, laddove non possa farsi luogo alla riunione del procedimenti o alla declaratoria di continenza per ragioni di ordine processuale, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo può sospendere la causa, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 337, comma 2, c.p.c., in relazione alla pendenza del giudizio pregiudiziale in cui sia stata impugnata la relativa delibera condominiale.
Cass. civ. n. 1323/2025
In tema di protezione internazionale, nel procedimento ex art. 35 bis del d.lgs. n. 25 del 2008, che disciplina un rito camerale peculiare o sui generis, nel quale non sempre è accolto un modello procedimentale "non partecipato", la revoca improvvisa dell'ordinanza di rinvio ad altra udienza, fissata per l'ascolto del richiedente asilo e per il deposito di documentazione, seguita da immediata decisione, comporta una compressione del diritto di difesa del ricorrente, che non può così dispiegare la propria attività difensiva finale, ed una lesione del principio del contraddittorio.
Cass. civ. n. 102/2025
In tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale proposto dalla parte interamente vittoriosa è inammissibile, salvo che faccia riferimento a questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito e che venga inteso in ogni caso come condizionato.
Cass. civ. n. 25694/2024
Il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito, ha natura di ricorso condizionato all'accoglimento del ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte; ne consegue che, laddove le medesime questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito, tale ricorso incidentale va esaminato dal giudice di legittimità solo in presenza dell'attualità dell'interesse, ovvero unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale.
Cass. civ. n. 23351/2024
L'omessa, incompleta o inesatta indicazione, nell'atto di citazione e nella relata di notificazione, del nominativo di una delle parti in causa, è motivo di nullità soltanto ove abbia determinato un'irregolare costituzione del contraddittorio o abbia ingenerato incertezza circa i soggetti ai quali l'atto era stato notificato, mentre l'irregolarità formale o l'incompletezza nella notificazione del nome di una delle parti non è motivo di nullità se dal contesto dell'atto notificato risulti con sufficiente chiarezza l'identificazione di tutte le parti e la consegna dell'atto alle giuste parti; in tal caso, infatti, la notificazione è idonea a raggiungere, nei confronti di tutte le parti, i fini ai quali tende e l'apparente vizio va considerato come un mero errore materiale che può essere agevolmente percepito dall'effettivo destinatario, la cui mancata costituzione in giudizio non è l'effetto di tale errore ma di una scelta cosciente e volontaria. (Nella specie, la S.C. - in relazione ad un processo esecutivo caratterizzato, ex latere creditoris, da una parte plurisoggettiva costituita da 23 creditori procedenti assistiti dal medesimo avvocato - ha escluso la nullità del ricorso in opposizione, con cui la parte opposta era stata evocata come "Amici Marco più ventidue", senza un'analitica specificazione dei nominativi di tutti i procedenti, nonché della sua notificazione, eseguita al difensore della parte così identificata).
Cass. civ. n. 23157/2024
Nel rito del lavoro solo il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo; tale insanabilità deve, tuttavia, escludersi quando sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo, e la seconda inoltre sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga (sì da potersi escludere l'ipotesi di un ripensamento del giudice); in tal caso è configurabile l'ipotesi legale del mero errore materiale, con la conseguenza che, da un lato, è consentito l'esperimento del relativo procedimento di correzione e, dall'altro, deve qualificarsi come inammissibile l'eventuale impugnazione diretta a far valere la nullità della sentenza asseritamente dipendente dal contrasto tra dispositivo e motivazione.
Cass. civ. n. 22907/2024
Nel rito del lavoro, dovendosi contemperare il principio dispositivo con quello di ricerca della verità, il giudice può ammettere il deposito di atti non prodotti tempestivamente - qualora li ritenga indispensabili ai fini della decisione - anche in grado d'appello, ricorrendo ai poteri officiosi di cui all'art. 437 c.p.c., sicché, nel giudizio volto a determinare il minimale contributivo, non può limitarsi a una pronuncia di tardività della produzione del cosiddetto contratto collettivo "leader", ma deve esercitare il suo potere-dovere di integrazione probatoria ed acquisire il c.c.n.l. indicato dalla parte onerata della prova, indispensabile a individuare la retribuzione-parametro.
Cass. civ. n. 20650/2024
Nel caso in cui la parte sia assistita da due difensori, uno dei quali abbia rinunciato al mandato, la notifica eseguita nei confronti dell'avvocato non rinunciante, ma presso il domicilio dell'altro legale, non è affetta da inesistenza, bensì da nullità, trattandosi di un procedimento notificatorio che non è privo dei suoi elementi essenziali.
Cass. civ. n. 20423/2024
La configurazione del giudizio di rinvio quale giudizio ad istruzione sostanzialmente chiusa - in cui è preclusa la formulazione di nuove conclusioni e quindi la proposizione di nuove domande o eccezioni e la richiesta di nuove prove, salvo che la necessità di nuove conclusioni sorga dalla stessa sentenza di cassazione - non osta all'esercizio, in sede di rinvio, dei poteri istruttori esercitabili d'ufficio dal giudice del lavoro anche in appello, limitatamente ai fatti già allegati dalle parti, o comunque acquisiti al processo ritualmente, nella fase processuale antecedente al giudizio di cassazione, in quanto i limiti all'ammissione delle prove concernono l'attività delle parti e non si estendono ai poteri del giudice, ed in particolare a quelli esercitabili d'ufficio.
Cass. civ. n. 19976/2024
Nell'ipotesi di causa di inammissibilità, sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione, non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. doppio contributo unificato. (Fattispecie in tema di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione ravvisato dalla S.C. nella richiesta di cessazione della materia del contendere, avanzata dal ricorrente e rimasta indimostrata in ragione della tardiva produzione dei documenti a sostegno di essa).
Cass. civ. n. 19829/2024
Nel rito del lavoro, il giudice di appello deve vagliare l'ammissibilità dei documenti prodotti dall'appellante, già contumace in primo grado, ex art. 437 c.p.c. in base alla loro rilevanza e, cioè, all'indispensabilità ai fini della decisione, valutandone la potenziale idoneità dimostrativa in rapporto al thema probandum, avuto riguardo allo sviluppo assunto dall'intero processo.
Cass. civ. n. 19253/2024
Le valutazioni tecniche delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi sono assoggettabili al sindacato giurisdizionale di legittimità del giudice amministrativo, nei limiti dell'illogicità manifesta, dell'irragionevolezza grave ed evidente o del travisamento del fatto da valutarsi all'interno dei criteri preventivamente individuati dalle commissioni medesime, senza però invadere la sfera del merito amministrativo, mediante la sostituzione in via giurisdizionale dei criteri di valutazione, essendo quest'ultima ipotesi denunciabile solo con il ricorso per cassazione per eccesso di potere giurisdizionale. (Nella specie, relativa al concorso per esami finalizzato alla nomina a magistrato ordinario, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che - sulla base dell'erronea premessa della necessità, pur in presenza dei criteri di valutazione fissati ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 160 del 2006, di una specifica motivazione del giudizio di inidoneità, ritenuta, nel caso in esame, inadeguata - si era sostituita alla commissione esaminatrice, verificando la ragionevolezza e la coerenza del giudizio d'inidoneità non già alla stregua dei predetti criteri, ma di criteri di massima individuati dal giudice amministrativo, con un ragionamento di tipo inferenziale, anche alla luce del parere pro veritate prodotto dalla ricorrente, e procedendo direttamente alla valutazione dell'adeguatezza dell'elaborato).
Cass. civ. n. 18559/2024
Il sindacato della S.C. sulle decisioni del Consiglio di Stato per motivi inerenti alla giurisdizione si estende al diniego di giurisdizione, il quale si fonda sull'erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale o che la stessa appartenga ad altro giudice, ma non può riguardare i casi e le valutazioni in tema di mancata ammissione di prove.
Cass. civ. n. 18539/2024
Nel giudizio di legittimità, il termine per il deposito previsto dall'art. 371 bis c.p.c. - pur riferendosi espressamente all'ipotesi in cui sia stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte pretermesso - è applicabile, per interpretazione estensiva, anche nel caso in cui è ordinata la rinnovazione della notifica del ricorso ai sensi dell'art. 291 c.p.c., con la conseguenza che il deposito tardivo dell'atto notificato determina l'improcedibilità del ricorso.
Cass. civ. n. 18253/2024
L'istanza ed il pedissequo decreto di anticipazione dell'udienza di discussione ex art. 437 c.p.c.devono essere notificati alla parte non costituita personalmente, poiché la procura conferita per il primo grado non può spiegare effetti ulteriori a quelli previsti dall'art. 330 c.p.c. per la notifica dell'impugnazione, essendo questa l'unica ipotesi di ultrattività prevista dalla citata norma di rito, con la conseguenza che l'omessa o irrituale notifica alla parte non costituita configura una violazione del principio del contraddittorio, da cui deriva la nullità della successiva udienza di discussione e della sentenza resa, che ne comporta l'annullamento con rinvio al giudice d'appello.
Cass. civ. n. 18140/2024
L'obbligo di notificare gli atti processuali (nella specie, il ricorso ex art. 702-bis c.p.c.) in numero di copie corrispondente al numero dei destinatari non sussiste qualora una persona fisica stia in giudizio in nome proprio e, nel contempo, in veste di legale rappresentante di altro soggetto (nella specie, la società a responsabilità limitata in liquidazione), essendo in tale ipotesi sufficiente la notificazione dell'atto in una sola copia, attesa la unicità, sul piano processuale, della persona che agisce contemporaneamente in proprio e nella veste di legale rappresentante di altro soggetto.
Cass. civ. n. 17722/2024
In tema di notificazione dell'atto impositivo operata mediante la Posta Raccomandata Pro, ai fini del rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza, in applicazione del principio di scissione degli effetti della notificazione, la data nella quale il mittente ha consegnato il plico-bolgetta a un ufficio postale, e non quella, successiva, della consegna, curata da quest'ultimo, all'ufficio centralizzato che concretamente poi provvede agli inoltri ai singoli destinatari.
Cass. civ. n. 17587/2024
Nel rito del lavoro, la mancata comunicazione del dispositivo (che, secondo la regola generale dell'art. 437 c.p.c., dev'essere letto nella stessa udienza di discussione) in esito all'udienza cartolare a trattazione scritta - prevista per l'emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020 - non determina alcuna nullità, sia perché il legislatore ha adottato in via generale, anche nel rito speciale, lo schema camerale per la trattazione dei processi civili, ritenuto sufficiente a garantire il contraddittorio anche con la successiva comunicazione, unitamente o separatamente dal provvedimento decisorio, del dispositivo senza che ciò comporti lesione del diritto di difesa (dato che i termini per l'impugnazione decorrono dalla data della comunicazione telematica), sia perché nessuna invalidità è espressamente prevista dal sottosistema processuale "emergenziale", né è vietata l'annotazione postuma, nel fascicolo elettronico, di atti precedenti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, affermando l'irrilevanza del fatto che nello storico del procedimento la lettura del dispositivo risultava registrata successivamente alla data dell'udienza, contestualmente alla registrazione del deposito della minuta).
Cass. civ. n. 16833/2024
In tema di mancata corresponsione del trattamento di fine rapporto, il diritto del lavoratore verso il Fondo di garanzia dell'INPS, in caso di datore di lavoro non soggetto a procedure concorsuali ex art. 2, comma 5, l. n. 297 del 1982, presuppone come fatto costitutivo l'insolvenza di quest'ultimo ed il necessario ed infruttuoso tentativo di esecuzione forzata nei suoi confronti, sicché l'allegazione da parte dell'ente previdenziale del mancato previo esperimento di tale esecuzione non è da qualificare come eccezione in senso proprio, bensì come mera difesa, con conseguente inapplicabilità del divieto di nuove eccezioni in appello di cui all'art. 437 c.p.c.
Cass. civ. n. 16617/2024
Ove durante il giudizio di cassazione la società ricorrente si estingua a seguito di fusione per incorporazione, la società incorporante può intervenire nel procedimento con atto che, per i giudizi instaurati fino al 31 dicembre 2022, deve essere notificato alle altre parti per assicurare il rispetto del contraddittorio, non essendo a tal fine sufficiente il mero deposito dell'atto in cancelleria; la nullità derivante dall'omissione della suddetta notificazione è tuttavia sanata ove
Cass. civ. n. 16358/2024
Nel rito del lavoro costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado. (Nella specie, la S.C. ha qualificato prova nuova indispensabile la produzione, avvenuta solo in appello, dell'atto interruttivo della prescrizione).
Cass. civ. n. 15993/2024
Nel rito del lavoro, nel caso in cui l'udienza pubblica di discussione sia sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18 del 2020, conv. con l. n. 27 del 2020, l'omesso deposito telematico del dispositivo il giorno dell'udienza equivale alla sua mancata lettura, che determina, pertanto, la nullità della sentenza. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato la nullità della sentenza d'appello depositata in data successiva a quella in cui risultava assunta la decisione, non consacrata in un dispositivo depositato in cancelleria, neanche telematicamente).
Cass. civ. n. 15473/2024
In caso di mancato perfezionamento per trasferimento o irreperibilità del destinatario, la notificazione dell'impugnazione o dell'opposizione deve considerarsi meramente tentata e, quindi, omessa, poiché priva di uno degli esiti positivi previsti dall'ordinamento secondo il modello legale del procedimento prescelto, sicché il diritto di impugnazione deve intendersi consumato, salva la possibilità di un suo nuovo esercizio nel rispetto del termine cui esso è soggetto, nonché, ove ne ricorrano le condizioni, di un'impugnazione incidentale tardiva ex art. 334 c.p.c..
Cass. civ. n. 1086/2022
Il giudice di primo grado, cui il giudice d'appello abbia rimesso la causa ai sensi dell'art. 353 c.p.c. per averne riformato la declinatoria di giurisdizione, non può proporre regolamento di giurisdizione d'ufficio, ma è tenuto a statuire sulla domanda, atteso che soltanto il giudice "ad quem", in presenza di "translatio" a seguito della declinatoria di giurisdizione pronunciata dal primo giudice adito ed appartenente ad un altro plesso giurisdizionale, può rimettere d'ufficio, sino alla prima udienza di trattazione, la questione di giurisdizione alle sezioni unite. (Regola giurisdizione).
Cass. civ. n. 5418/2021
Spetta al giudice ordinario, e non a quello tributario, la giurisdizione sull'opposizione ad ordinanza ingiunzione per il pagamento del "benefit" ambientale, previsto dall'art. 29, comma 2, della l.r. Lazio n. 27 del 1998 in favore dei Comuni che ricevono determinate categorie di rifiuti e ospitano determinati impianti per il loro trattamento e smaltimento, atteso che tale beneficio economico non presenta i caratteri del tributo (che ricorrono allorché la prestazione determini una decurtazione patrimoniale non integrante modifica di un rapporto sinallagmatico e collegata al finanziamento di pubbliche spese), ma assume la natura di indennizzo avente la funzione di ristorare il Comune ospitante dei danni ambientali derivanti dall'attività di smaltimento dei rifiuti. (Regola giurisdizione).
Cass. civ. n. 6118/2021
In tema processo tributario, per far salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda originariamente proposta innanzi al giudice privo di giurisdizione e riproposta innanzi al giudice tributario, alla "translatio iudicii" deve seguire la "conversione" dell'azione secondo i canoni propri del processo tributario, avente natura impugnatoria-demolitoria di provvedimento (espresso o tacito) entro un termine decadenziale, con conseguente individuazione del bene della vita richiesto dall'attore sostanziale originario nei suoi termini identificativi di "petitum" e di "causa petendi", senza che tuttavia sia necessario il rispetto di requisiti formali o temporali del rito del giudice munito di giurisdizione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la domanda restitutoria, previo accertamento di non debenza di somme versate, originariamente proposto avanti al giudice civile, sia stata validamente riassunta avanti al giudice tributario a prescindere dall'impugnazione di un atto). (Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 06/07/2015).
Cass. civ. n. 12149/2021
Avuto riguardo al rilievo che nel quadro della struttura pluralista della Costituzione, orientata all'apertura dell'ordinamento dello Stato ad altri ordinamenti, assume, alla luce delle pronunce della Corte costituzionale nn. 49 del 2011 e 160 del 2019, il sistema dell'organizzazione sportiva, il quale trova protezione nelle previsioni costituzionali che riconoscono e garantiscono i diritti inviolabili dell'individuo, come singolo e nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, nonché nel diritto di associarsi liberamente per fini non vietati ai singoli dalla legge penale (art.18 Cost.), deve ritenersi che le regole dell'ordinamento sportivo, disciplinanti l'osservanza e l'applicazione di norme regolamentari, organizzative e statutarie dirette a garantire il corretto svolgimento delle attività sportive (ccdd. "regole tecniche"), nonché i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione delle relative sanzioni, costituiscono espressione dell'autonomia interna delle Federazioni e restano irrilevanti per l'ordinamento giuridico dello Stato, con il limite del rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona; pertanto, ogniqualvolta dalla violazione delle suddette regole si originino controversie tecniche, riguardanti cioè il corretto svolgimento della prestazione agonistica e la regolarità della competizione, ovvero controversie disciplinari, concernenti l'irrogazione di provvedimenti di carattere punitivo, sussiste il difetto assoluto di tutela giurisdizionale statale e le società, le associazioni, gli affiliati e i tesserati - quali soggetti dell'ordinamento sportivo - sono tenuti, secondo le previsioni e i regolamenti del Coni e delle singole Federazioni, ad adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo. (Regola giurisdizione).
Cass. civ. n. 12903/2021
La domanda di accertamento delle condizioni sanitarie preordinate al riconoscimento del beneficio contributivo ex art. 80, comma 3, della l. n. 388 del 2000, introdotta dal pubblico dipendente con procedimento ex art. 445 bis c.p.c., in quanto strumentale all'adozione del provvedimento amministrativo di attribuzione di un beneficio, pari a due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio, rilevante ai fini della quantificazione dell'anzianità contributiva utile per la determinazione dell'"an" e del "quantum" della prestazione pensionistica, appartiene alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, che ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti. (Cassa e dichiara giurisdizione, TRIBUNALE AVEZZANO, 29/10/2019).
Cass. civ. n. 42090/2021
In tema di udienza disciplinata dall'art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 176 del 2020, la parte intimata e non costituita, che non si sia avvalsa della facoltà di proporre istanza di discussione orale, non può depositare memoria ex art. 378 c.p.c. (Cassa con rinvio, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 31/03/2021).
Cass. civ. n. 2271/2021
Nel rito del lavoro, la preclusione in appello di un'eccezione nuova sussiste nel solo caso in cui la stessa, essendo fondata su elementi e circostanze non prospettati nel giudizio di primo grado, abbia introdotto in sede di gravame un nuovo tema d'indagine, così alterando i termini sostanziali della controversia e determinando la violazione del principio del doppio grado di giurisdizione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la corte di appello avesse ritualmente statuito rigettando, oltre alla domanda di risarcimento del danno da demansionamento, anche quella di pagamento della quota di TFR, relativa all'indennizzo da anticipata cessazione del rapporto, riconosciuto in primo grado ad un dirigente per la liquidazione di un danno per giusta causa di recesso di cui la società datrice di lavoro aveva da subito contestato l'esistenza). (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/08/2015).
Cass. civ. n. 41474/2021
L'eccezione di pagamento ha efficacia estintiva di un rapporto giuridico indipendentemente dal tramite di una manifestazione di volontà della parte, sicché integra un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/03/2018).
Cass. civ. n. 5987/2021
Il successore a titolo particolare nel diritto controverso può tempestivamente impugnare per cassazione la sentenza di merito, ma non anche intervenire nel giudizio di legittimità, mancando una espressa previsione normativa, riguardante la disciplina di quell'autonoma fase processuale, che consenta al terzo la partecipazione a quel giudizio con facoltà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che sono quelle che hanno partecipato al giudizio di merito. (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BERGAMO, 03/12/2014).
Cass. civ. n. 41254/2021
Le regole sull'impugnazione tardiva, sia ai sensi dell'art. 334 c.p.c., che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., operano esclusivamente per il ricorso incidentale in senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l'impugnazione principale e non anche per quello che abbia contenuto adesivo al ricorso principale - neppure ove contenga censure aggiuntive rispetto a quest'ultimo - che va proposto, a pena di inammissibilità, nel termine ordinario di impugnazione. (Sospende esecutorietà, CORTE D'APPELLO GENOVA, 21/11/2016).
Cass. civ. n. 7454/2020
Il giudicato implicito sulla giurisdizione si forma tutte le volte in cui la causa sia stata decisa nel merito, con esclusione delle sole decisioni che non contengano statuizioni implicanti l'affermazione della giurisdizione, sicché la preclusione da giudicato non può scaturire da una pronuncia che non contenga alcuna statuizione sull'attribuzione o sulla negazione del bene della vita preteso, ma si limiti a risolvere questione giuridiche strumentali all'attribuzione del bene controverso. (Nella specie, relativa ad una domanda di risarcimento danni per accessione invertita e occupazione illegittima, la S.C. ha escluso la presenza di un giudicato implicito sulla giurisdizione del giudice ordinario, rispetto alla domanda risarcitoria, nella sentenza non definitiva di primo grado, che si era limitata a ritenere non perfezionato un accordo di cessione volontaria dell'area occupata, senza esaminare la predetta domanda, neppure al fine di ritenere sussistente l'"an" della pretesa). (Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 17/01/2018).
Cass. civ. n. 2415/2020
Legittimato a richiedere la notificazione di un atto giudiziario, ai sensi dell'art. 137 c.p.c. e dell'art. 104, comma 2, del d.p.r. n. 1229 del 1959, non è soltanto la parte personalmente ed il suo difensore munito di procura, ma anche qualunque persona da loro incaricata pure verbalmente, purchè non vi sia incertezza assoluta sull'istante e si possa individuare la parte a richiesta della quale la notifica è eseguita. (Nella specie la S. C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto inesistente la notificazione di un reclamo, in quanto effettuata su istanza di persona diversa dalla parte e dal suo difensore). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 09/03/2018).
Cass. civ. n. 23903/2020
In tema di danno erariale, l'azione esercitata contro più soggetti solidalmente responsabili inserisce in un unico giudizio più cause scindibili e indipendenti; ne consegue che, proposto ricorso per cassazione da uno dei condebitori solidali, gli altri, per i quali sia ormai decorso il relativo temine, non possono giovarsi dell'impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell'art.334 c.p.c., operando le forme e i termini stabiliti da questa norma esclusivamente per l'impugnazione incidentale in senso stretto, ossia per quella proveniente dalla parte "contro" la quale è stata proposta l'impugnazione principale, o per quella chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art.331 c.p.c. (Dichiara inammissibile, CORTE CONTI II SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 11/09/2018).
Cass. civ. n. 1574/2020
La morte dell'unico difensore della parte costituita, che intervenga nel corso del giudizio, determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata; ove, tuttavia, il processo sia irritualmente proseguito, nonostante il verificarsi dell'evento morte, la causa interruttiva può essere dedotta e provata in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., mediante la produzione dei documenti necessari, ma solo dalla parte colpita dal predetto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l'interruzione, non potendo essere rilevata d'ufficio dal giudice, né eccepita dalla controparte come motivo di nullità della sentenza. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 09/03/2017).
Cass. civ. n. 21359/2020
La cancellazione volontaria del difensore dall'albo degli avvocati, ancorché avvenuta, come nella specie, dopo la notifica della citazione in appello, comporta la perdita dello "status" di avvocato e procuratore legalmente esercente, così integrando una causa di interruzione del processo. Ne consegue la nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata, che può essere dedotta e provata in sede di legittimità mediante la produzione dei documenti necessari, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., solo dalla parte colpita dal detto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l'interruzione, non potendo questa essere rilevata d'ufficio dal giudice né eccepita dalla controparte. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/11/2018).
Cass. civ. n. 11756/2020
Nel procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale la Corte di cassazione non è competente a pronunciarsi sull'istanza di sospensiva dell'esecutività del provvedimento impugnato, poiché l'art. 35 del d.lgs. n. 25 del 2008 attribuisce tale potere in via esclusiva al giudice che ha adottato il provvedimento impugnato, come già previsto in via generale dall'art. 373, comma 1, c.p.c.; né davanti al giudice di legittimità può essere impugnato il rigetto dell'istanza di sospensiva pronunciato dal giudice di merito, trattandosi di provvedimento non definitivo a contenuto cautelare, in relazione al quale è inammissibile il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TRENTO, 22/03/2019).
Corte di Giustizia dell’Unione Europea n. 26480 del 20 novembre 2020
In tema di giudizio di legittimità, la causa (nella specie tributaria) può essere trattata, anziché in pubblica udienza, con il nuovo rito camerale "non partecipato", ai sensi degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c., in presenza di particolari ragioni giustificative, purché obiettive e razionali, tra cui rientra l'esigenza di evitare, nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone, alla luce sia dell'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv., con modif., in l. n. 77 del 2020 - che consente, fino a cessata emergenza sanitaria, la trattazione scritta delle cause civili (cd. udienza cartolare) - sia delle misure organizzative adottate dal Primo presidente della Cassazione, con propri decreti, al fine di regolamentare l'accesso ai servizi. (Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 26/02/2015).
Cass. civ. n. 2029/2020
L'ammissione degli invalidi civili, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, all'assegno sociale erogato dall'INPS in sostituzione del trattamento di invalidità, in applicazione dell'art. 19 della l. n. 118 del 1971, ha carattere automatico e prescinde pertanto dall'accertamento, da parte di detto Istituto, della rivalutazione della posizione patrimoniale dell'assistito, costituendo la titolarità dell'assegno di invalidità (o della pensione di inabilità) presupposto sufficiente per il conseguimento dell'assegno sociale alle condizioni di maggior favore già accertate; ne consegue che non può dirsi nuova, in quanto tale inammissibile ex art. 437, comma 2, c.p.c., la domanda di attribuzione dell'assegno sociale in luogo di quello di invalidità. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/05/2018).
Cass. civ. n. 9685/2020
Nel giudizio di legittimità possono essere prodotti, dopo la scadenza del termine di cui all'art. 369 c.p.c. e ai sensi dell'art. 372 c.p.c., solo i documenti che attengono all'ammissibilità del ricorso e non anche quelli concernenti l'allegata fondatezza del medesimo. (Nella specie, relativa a domanda di risarcimento dei danni conseguenti a una perizia su immobili costituenti garanzia di mutuo ipotecario, la S.C. ha ritenuto che la produzione di documenti - successivi alla decisione impugnata, inerenti la prosecuzione della procedura esecutiva e volti a dimostrare l'ulteriore riduzione del prezzo di vendita - non riguardasse l'ammissibilità del ricorso, bensì il merito della pretesa risarcitoria). (Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 01/09/2017).
Cass. civ. n. 15582/2020
Nell'ipotesi in cui vengano iscritti due ricorsi per cassazione di identico contenuto, proposti dalla stessa parte contro la medesima sentenza, uno in via principale e l'altro in via incidentale rispetto al ricorso principale di un'altra parte, qualora la loro notificazione sia stata coeva, in sede di loro riunione, deve essere data priorità di esame a quello iscritto per primo, e, se esso sia ammissibile e procedibile, la sua decisione rende inammissibile, in via sopravvenuta, l'altro ricorso. (Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 26/09/2012).
Cass. civ. n. 26597/2020
Nel rito del lavoro, l'esercizio dei poteri istruttori del giudice, che può essere utilizzato a prescindere dalla maturazione di preclusioni probatorie in capo alle parti, vede quali presupposti la ricorrenza di una "semiplena probatio" e l'individuazione "ex actis" di una pista probatoria che, in appello, ben può essere costituita dalla indicazione di un teste de relato in primo grado, secondo una ipotesi prevista in via generale dall'art. 257, comma 1, c.p.c. che, al ricorrere dei requisiti di cui agli artt. 421 e 437 c.p.c., resta assorbita. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 29/07/2014).
Cass. civ. n. 540/2019
In materia di appalti pubblici, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto l'incameramento della cauzione prestata dalla partecipante alla gara, poi esclusa dalla stessa, trattandosi di questione che non attiene alla fase esecutiva del rapporto, mai sorto, ma a quella deliberativa dell'aggiudicazione, in cui si configurano poteri pubblicistici della stazione appaltante, dipendendo la sorte della cauzione dall'adozione del provvedimento amministrativo di esclusione dalla gara, che ne è il presupposto e alla cui legittimità occorre aver riguardo.
Cass. civ. n. 8054/2019
La richiesta di notificazione di un atto processuale, riguardante più soggetti, a nome di uno solo di essi deve ritenersi effettuata nell'interesse anche degli altri, poiché tale notificazione sostituisce a tutti gli effetti l'elencazione, inutilmente ripetitiva, dei nominativi dei detti soggetti, la cui presenza si ricava dall'atto notificato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte d'appello che, in sede di opposizione contro un decreto che aveva liquidato a tre ricorrenti un indennizzo ex l. n. 89 del 2001, aveva confermato il provvedimento unicamente nei confronti della parte che ne aveva richiesto la notificazione, dichiarandolo inefficace in ordine alle somme ingiunte in favore delle altre).
Cass. civ. n. 13750/2019
Il giudicato interno sulla giurisdizione si forma tutte le volte in cui il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando anche implicitamente la propria giurisdizione, e le parti abbiano prestato acquiescenza a tale statuizione, non impugnando la sentenza sotto questo profilo, sicché non può validamente prospettarsi l'insorgenza sopravvenuta di una questione di giurisdizione all'esito del giudizio di secondo grado, perché tale questione non dipende dall'esito della lite, ma da due invarianti primigenie, costituite dal "petitum" sostanziale della domanda e dal tipo di esercizio di potere giurisdizionale richiesto al giudice. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso, in quanto non erano stati trascritti i motivi di appello con i quali era stata contestata la decisione di primo grado sotto il profilo della giurisdizione e non risultando, peraltro, dalla pronuncia impugnata le doglianze sollevate con il gravame).
Cass. civ. n. 80/2019
Salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è doverosa, ma può essere disposta, ai sensi dell'art. 337 c.p.c., come si desume dall'interpretazione sistematica della disciplina del processo, in cui un ruolo decisivo riveste l'art. 282 c.p.c.; il diritto pronunciato dal giudice di primo grado, infatti, qualifica la posizione delle parti in modo diverso rispetto allo stato iniziale della lite, giustificando sia l'esecuzione provvisoria, sia l'autorità della sentenza di primo grado (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'accertamento del passaggio del rapporto di lavoro in capo alla società cessionaria, con decorrenza dalla data della cessione di azienda, operato in separato giudizio con sentenza non definitiva, ma dotata di provvisoria efficacia esecutiva, consentisse di escludere in capo alla società cedente la qualifica di parte datoriale alla data di intimazione del licenziamento, successiva a quella della cessione, e di ritenere perciò l'inefficacia del recesso).
Cass. civ. n. 10019/2019
Nel giudizio di cassazione è inammissibile una "memoria di costituzione" depositata dalla parte intimata dopo la scadenza del termine di cui all'art. 370 c.p.c. e non notificata al ricorrente (così da non potersi qualificare come controricorso, seppur tardivo), atteso che non è sufficiente il mero deposito perché l'atto possa svolgere la sua funzione di strumento di attivazione del contraddittorio rispetto alla parte ricorrente, la quale, solo avendone acquisito legale conoscenza, è in condizioni di presentare le sue osservazioni nelle forme previste dall'art. 378 c.p.c.. Ne consegue, pertanto,che la procura speciale rilasciata in calce all'anzidetta memoria non sia valida, restando priva di efficacia l'autenticazione del difensore, il cui potere certificativo è limitato agli atti specificamente indicati nell'art. 83, comma 3, c.p.c.
Cass. civ. n. 19172/2019
Il successore a titolo universale può partecipare al giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione mediante un atto d'intervento che dev'essere notificato alla controparte per assicurare il rispetto del contraddittorio, non essendo sufficiente il mero deposito dell'atto in cancelleria, stante l'esigenza di assicurare una forma simile a quella del ricorso e del controricorso, fermo restando che la nullità derivante dall'omissione della suddetta notificazione è sanata se le controparti costituite accettano il contraddittorio senza sollevare eccezioni.
Cass. civ. n. 1150/2019
Nel giudizio di cassazione, il controricorso - ai fini del rispetto del requisito di cui all'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. (richiamato dall'art. 370, comma 2, c.p.c., «in quanto è possibile») - assolvendo alla sola funzione di contrastare l'impugnazione altrui, deve contenere l'autonoma esposizione sommaria dei fatti della causa soltanto nel caso in cui con esso venga proposta impugnazione incidentale, stante l'autonomia di questa rispetto all'impugnazione principale; tuttavia, qualora il controricorrente, pur senza proporre impugnazione incidentale, sollevi eccezioni sull'ammissibilità del ricorso che implichino una valutazione del materiale documentale delle fasi di merito, il controricorso deve contenere una sufficiente ed autonoma esposizione dei fatti di causa inerenti a dette eccezioni, in modo da consentire alla Corte di verificarne la portata, dalla sola lettura dell'atto. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile l'eccezione sollevata dal controricorrente, che aveva a propria volta eccepito l'inammissibilità del ricorso in ragione dell'assunto passaggio in giudicato di alcuni capi della sentenza di primo grado, senza peraltro riportarne la motivazione, se non per estratto, in modo ritenuto inidoneo ad apprezzare se le frasi trascritte integrassero vere e proprie "rationes decidendi").
Cass. civ. n. 9983/2019
In tema di giudizio per cassazione, alla parte che abbia depositato il controricorso privo dei motivi di diritto - i quali costituiscono requisito essenziale, a pena di inammissibilità, di tale atto ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c., richiamato dall'art. 370, comma 2, c.p.c. - è preclusa la produzione di documenti e memorie ex artt. 372 e 378 c.p.c. fino alla data della discussione.
Cass. civ. n. 10934/2019
Nelle controversie condominiali che investono i diritti dei singoli condòmini sulle parti comuni, ciascun condòmino ha, in considerazione della natura dei diritti contesi, un autonomo potere individuale - concorrente, in mancanza di personalità giuridica del condominio, con quello dell'amministratore - di agire e resistere a tutela dei suoi diritti di comproprietario "pro quota", sicché è ammissibile il ricorso incidentale tardivo del condòmino che, pur non avendo svolto difese nei precedenti gradi di merito, intenda evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del condominio senza risentire dell'analoga difesa già svolta dallo stesso.