Cass. civ. n. 5179 del 12 marzo 2004

Sezione Unite

Testo massima n. 1


Il difetto di giurisdizione del giudice adito, attenendo all'ordine pubblico, può essere fatto valere da qualsiasi parte, e, quindi, anche dall'attore che a tale giudice si sia rivolto per errore, salva l'incidenza di tale condotta sulle spese; parimenti, lo stesso difetto può essere dedotto anche dalla parte che nelle precedenti fasi del giudizio abbia sostenuto la tesi contraria.

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