Cass. civ. n. 368 del 30 giugno 1999
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
In relazione alle controversie tra privati la carenza di giurisdizione del giudice ordinario non è prospettabile neanche nel caso in cui si ritenga l'inesistenza nell'ordinamento di una norma che riconosca e tuteli la posizione soggettiva dedotta in giudizio, attenendo tale contestazione al fondamento della domanda stessa e non alla giurisdizione. (Fattispecie relativa a controversia sulla validità di delibere adottate da un comitato elettorale di un circolo ricreativo aziendale e degli atti consequenziali, promossa da componenti del circolo contro il circolo stesso, il comitato elettorale ed alcune organizzazioni sindacali).
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