Cass. civ. n. 12105 del 26 maggio 2009
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
In tema di trasporto aereo internazionale, qualora la parte convenuta si sia costituita senza eccepire il difetto di giurisdizione del giudice italiano, ma limitandosi a contestare la competenza per territorio del tribunale adito, contestualmente indicando il giudice italiano ritenuto territorialmente competente, la giurisdizione resta consolidata e non più contestabile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 28 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 19 maggio 1932, n. 841), come integrata dal protocollo dell'Aja del 28 settembre 1955 (ratificato con legge 31 dicembre 1982, n. 1832), e dell'art. 24 del Regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, con conseguente inammissibilità del ricorso per regolamento di giurisdizione.
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