Cass. civ. n. 25875 del 27 ottobre 2008

Sezione Unite

Testo massima n. 1


Con riferimento all'azione di rendiconto nei confronti di più professionisti di cui il de cuius si sia avvalso per la gestione del proprio patrimonio, proposta contestualmente a quella di petizione di eredità nei confronti del coerede, la giurisdizione è del giudice italiano anche nei confronti dell'unico professionista straniero: a) in applicazione dell'art. 6 della Convenzione di Lugano (legge n. 198 del 1992), interpretata alla luce degli orientamenti della Corte di Giustizia (Sentenza del 13 luglio 2006, C 539/2003), in presenza dei presupposti che rendono necessario un unico giudizio (vincolo di connessione delle domande, interesse a istruttoria e pronuncia unica), trattandosi di più soggetti gestori chiamati al rendiconto, stante la funzione unitariamente ricostruttiva di un unitario asse ereditario, senza che rilevi la natura disgiuntiva dell'incarico; b) in considerazione del carattere pregiudiziale della causa di rendiconto rispetto a quella principale di petizione di eredità (spettante allo stesso giudice ex art. 1 della Convenzione di Lugano e art. 50 della legge n. 218 del 1995), con conseguente attrazione della prima nell'orbita della seconda.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE