Cass. civ. n. 21397 del 30 luglio 2024
Testo massima n. 1
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Art. 195, comma 9, del d.lgs. n. 58 del 1998 - Natura - Norma sostanziale - Abrogazione ex comma 2, dell'art. 6, d.lgs. n. 72 del 2015 - Operatività - In relazione alle violazioni commesse prima l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia - Esclusione - Fondamento.
In tema di sanzioni amministrative irrogate dalla Consob, la previsione della responsabilità solidale in capo alla società di cui al previgente art. 195, comma 9, è norma sostanziale, la cui abrogazione, ex art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015, è operativa soltanto in relazione alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d'Italia (ossia dopo l'otto marzo 2016).
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 12/05/2015 num. 72 art. 6 com. 2 CORTE COST.
Decreto Legisl. 12/05/2015 num. 72 art. 6 com. 8 CORTE COST.