Cass. civ. n. 15 del 1 febbraio 1999

Sezione Unite

Testo massima n. 1


La convenzione stipulata tra la USL ed il proprietario del laboratorio di analisi o della casa di cura (sia esso persona coincidente o diversa dai medici chiamati a fornire le loro prestazioni nell'ambito di tali strutture) non costituisce un rapporto d'opera professionale (le prestazioni mediche rappresentano, infatti, solo una parte del servizio che la struttura privata si impegna a fornire a favore degli utenti), bensì una concessione amministrativa di servizio pubblico. Ne consegue che tutte le controversie sorte in seguito all'esercizio dei poteri autoritativi di controllo e di intervento della USL (che, nella specie, ha unilateralmente revocato la concessione) sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo.

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