Cass. civ. n. 21429 del 19 luglio 2023
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Giudizio di separazione consensuale o divorzio congiunto - Difensore di una sola parte - Liquidazione - Riduzione per la difesa di più parti - Esclusione - Fondamento.
Nei procedimenti di separazione e divorzio congiunti, il difensore che assiste una sola parte ha diritto all'intero compenso liquidato, senza riduzione del compenso al 50% applicabile alla difesa di più parti ad opera di un unico difensore, in quanto la circostanza che i coniugi accedano al giudizio sulla base di un accordo consensuale non comporta l'assenza di interessi contrastanti.
Nessuna massima correlata
Normativa correlata
Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4 com. 3
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 130 CORTE COST.
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 131 CORTE COST.