Cass. civ. n. 21437 del 31 luglio 2024
Testo massima n. 1
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE Congedo straordinario retribuito per assistenza a familiari con handicap grave - Art. 42, comma 5-ter, del d.lgs. n. 151 del 2001 - Indennità spettante al lavoratore fruitore del congedo - Detrazione della indennità corrisposta al lavoratore dai contributi previdenziali dovuti - Spettanza anche alle aziende speciali di cui all'art. 114 d.lgs. n. 267 del 2000 - Sussistenza.
In tema di congedo straordinario per assistenza a familiari con handicap grave ex art. 42, comma 5-ter, d.lgs. n. 151 del 2001, le aziende speciali di cui all'art. 114 del d.lgs. n. 267 del 2000, in quanto rientranti fra i datori di lavoro privati, possono detrarre, nella denuncia contributiva, l'importo dell'indennità corrisposta ai dipendenti beneficiari di detto congedo dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 114
Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 20 com. 2 lett. A CORTE COST.
Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE