Cass. civ. n. 21517 del 20 luglio 2023
Testo massima n. 1
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Avviso di accertamento - Termine dilatorio - Art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 - Mancato rispetto - Omessa prova di ragioni d’urgenza - Conseguenze - Nullità insanabile dell’atto impositivo - Natura del tributo accertato - Irrilevanza.
In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto ad accessi, ispezioni o verifiche fiscali, l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, previsto ex art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000 per l'emanazione dell'avviso di accertamento, a meno che l'Amministrazione finanziaria non provi la ricorrenza di ragioni d'urgenza, determina di per sé la nullità insanabile dell'atto impositivo, indipendentemente dalla natura del tributo accertato, sia esso armonizzato o non armonizzato.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 07/08/1990 num. 241 art. 21 octies CORTE COST.