Cass. civ. n. 12376 del 5 dicembre 1997
Testo massima n. 1
Poiché ai fini della determinazione della competenza per materia si deve aver riguardo all'oggetto della domanda proposta dall'attore, restando irrilevanti le contrarie contestazioni del convenuto, quando il primo lamenta la violazione di un suo diritto allegando uno specifico fatto relativo ad un determinato rapporto giuridico, senza che il secondo eccepisca la evidente strumentalità dell'allegazione, il giudice competente è quello indicato dalla legge in relazione a tale rapporto; dal che ulteriormente deriva, nella sopraindicata ipotesi, il divieto per il giudice di merito di acquisire ed esaminare prove dedotte dalle parti, attesane l'inutilità ai fini della decisione da assumere, come è del resto confermato dalla nuova formulazione dell'art. 38 c.p.c., risultante dall'art. 4 della legge 26 novembre 1990, n. 353, il quale dopo aver posto il limite della prima udienza di trattazione per il rilievo, anche d'ufficio, della incompetenza per materia prescrive che la relativa questione deve esser decisa solamente allo stato degli atti.
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