Art. 38 – Codice di procedura civile – Incompetenza
L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsadi risposta tempestivamente depositata. L’eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l’indicazione del giudice che la parte ritiene competente.
Fuori dei casi previsti dall'articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo [disp. att. 125].
L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'art. 183.
Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 3892/2025
In sede di convalida del decreto applicativo della misura precautelare dell'allontanamento d'urgenza dall'abitazione familiare, emesso dal pubblico ministero ex art. 384-bis, comma 2-bis, cod. proc. pen., il giudice è tenuto a verificare, anche sulla base degli elementi acquisiti in udienza nel contraddittorio delle parti, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e del pericolo di reiterazione di condotte che espongano a rischio, grave e attuale, la vita o l'integrità fisica della persona offesa.
Cass. civ. n. 1229/2025
Ricomprensione del termine per le difese del lavoratore - Necessità - Dilazionabilità del termine - Ragioni - Fattispecie. In tema di procedimento disciplinare, l'art. 38 c.c.n.l. chimica industria del 19/07/2018 va interpretato nel senso che il termine complessivo di sedici giorni dalla contestazione disciplinare, assegnato al datore di lavoro per concludere il procedimento e adottare il licenziamento, va calcolato tenendo conto del precedente termine previsto per le deduzioni difensive del lavoratore, necessariamente dilatorio, di otto giorni dalla medesima contestazione, sicché se il datore di lavoro accorda un termine superiore di otto giorni per le difese del dipendente, su sua richiesta o per ragioni organizzative, come nella specie per la chiusura estiva, il predetto termine complessivo è dato dal maggior lasso temporale concesso per tali difese, cui va ad aggiungersi l'ulteriore termine di otto giorni previsto per la parte datoriale.
Cass. civ. n. 768/2025
In tema di contenzioso tributario, può proporre l'impugnazione tardiva ex art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 soltanto il cd. contumace involontario, ovverosia la parte non costituita che dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza.
Cass. civ. n. 511/2025
In tema di procedimento per la decisione accelerata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., in caso di pluralità di ricorsi avverso la medesima sentenza, ove la proposta di decisione riguardi sia il ricorso principale che quello successivo e l'istanza di decisione sia depositata da una sola delle parti, l'impugnazione non coltivata - pur dovendo essere trattata in adunanza camerale unitamente all'altra, previa riunione ex art. 335 c.p.c. - va considerata rinunciata, con conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio e inapplicabilità, alla parte non richiedente la decisione, dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e del raddoppio del contributo unificato.
Cass. civ. n. 32091/2024
L'inammissibilità della richiesta di ricusazione per carenza di allegazione della documentazione a sostegno dei motivi addotti può essere dichiarata con procedura camerale "de plano".
Cass. civ. n. 31606/2024
È manifestamente infondata, in rapporto all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 47-ter, comma 8, legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui prevedono, per la violazione della detenzione domiciliare quale misura alternativa alla detenzione, conseguenze penali diverse e deteriori rispetto a quelle stabilite per la detenzione domiciliare quale pena sostitutiva, introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. (In motivazione, la Corte ha ritenuto la disomogeneità di disciplina ragionevole, alle luce delle peculiari finalità risocializzanti e deflattive che connotano la detenzione domiciliare come pena sostitutiva).
Cass. civ. n. 30600/2024
È affetto da abnormità strutturale il provvedimento con cui il giudice, investito della richiesta di convalida dell'arresto e di giudizio direttissimo, dopo aver provveduto alla convalida, senza alcuna motivazione disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero perché proceda al giudizio nelle forme ordinarie, in tal modo determinandosi una indebita alterazione della sequenza degli atti del procedimento, in violazione del principio di ragionevole durata del processo.
Cass. civ. n. 29530/2024
Non integra il delitto di evasione la condotta di chi, autorizzato a lasciare l'abitazione ove si trovi ristretto in stato di detenzione domiciliare al fine di raggiungere un luogo determinato, effettui una sosta per ragioni diverse da quelle fondanti l'autorizzazione, senza significative deviazioni dal percorso e senza la finalità di eludere la vigilanza. (Nella specie, la Corte ha annullato la condanna inflitta al ricorrente per essersi fermato lungo il tragitto di ritorno dal SERT, ove era stato autorizzato a recarsi, al fine di acquistare sostanza stupefacente).
Cass. civ. n. 29209/2024
Ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante speciale del reato di evasione, prevista dall'art. 385, comma quarto, cod. pen., è sufficiente la volontaria costituzione in carcere prima della sentenza di condanna, senza che assuma rilevanza il tempo decorso dalla evasione. (Fattispecie in cui è stata annullata la sentenza di merito nella parte in cui aveva ritenuto tardiva la costituzione in carcere dell'imputato, avvenuta sette mesi dopo l'evasione).
Cass. civ. n. 27411/2024
Ai fini del riconoscimento di una causa di giustificazione o di una causa di esclusione della colpevolezza, l'onere di allegazione gravante sull'imputato opera in relazione ai presupposti fattuali della esimente che rientrino nella sfera personale di conoscenza del medesimo, venendo meno ove le circostanze conosciute o conoscibili "ex actis" consentano al giudice di svolgere anche autonomamente il relativo apprezzamento. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per il reato di falsa testimonianza del ricorrente che, deponendo in un processo per vari reati, fra i quali un omicidio, aveva negato di essere stato vittima, circa tre anni prima, di un grave "pestaggio" da parte degli stessi imputati, ascrivendo le lesioni nell'occasione riportate ad un fatto accidentale). (Vedi: S.U. n. 12093 del 1980,
Cass. civ. n. 25181/2024
In tema di procedimento sommario di cognizione, è inammissibile il regolamento di competenza avverso l'ordinanza con la quale il giudice, ravvisate le condizioni per la trattazione a cognizione piena ai sensi dell'art. 702-ter, comma 3, c.p.c., dispone il mutamento del rito e rigetta la questione di competenza, in quanto siffatta valutazione - non preceduta, secondo la scansione processuale della causa, dall'invito a precisare le conclusioni - deve ritenersi priva di valore decisorio e ridiscutibile successivamente, rinvenendo operatività il disposto dell'art. 187, comma 3, c.p.c.
Cass. civ. n. 25005/2024
Non è manifestamente infondata, in rapporto all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui impedisce di ritenere prevalente la circostanza attenuante della "costituzione in carcere" di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen. sulla recidiva a effetto speciale.
Cass. civ. n. 24942/2024
L'intervenuta risoluzione del mutuo fondiario, ex art. 1456 c.c., non incide sull'obbligo contrattuale del mutuatario di restituzione della somma mutuata, né rende totalmente inefficaci le pattuizioni contrattuali, con la conseguenza che l'atto pubblico che le contiene mantiene i propri requisiti di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
Cass. civ. n. 23475/2024
La prova che la spesa per l'incremento patrimoniale è stata sostenuta per intero con redditi esenti o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta al fine - fornita dal contribuente per superare la presunzione di cui all'art. 38, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973 (ratione temporis vigente) - comporta esclusivamente che dai redditi rideterminati in ciascun anno del quinquennio è eliminata solo la quota parte (un quinto) della spesa sostenuta, senza che l'accertamento, fondato anche su altri elementi, sia integralmente annullabile.
Cass. civ. n. 21829/2024
Il regolamento di competenza d'ufficio è inammissibile quando il primo giudice si sia dichiarato incompetente per valore o per territorio derogabile, dal momento che la maturazione della preclusione fissata, anche per il rilievo dell'incompetenza per materia o territorio inderogabile, dal nuovo testo dell'art. 38 c.p.c., non consente di interpretare la suddetta declaratoria quale implicita negazione anche dei profili di competenza appena evocati, diversamente da quanto accadeva nel regime antecedente alla riforma di cui alla l. n. 353 del 1990, nel quale l'incompetenza per materia (e per territorio inderogabile) era rilevabile in ogni stato e grado del processo.
Cass. civ. n. 21668/2024
Non deve farsi luogo alla sanzione processuale di cui all'ultimo comma dell'art. 380-bis c.p.c. laddove la definizione collegiale del ricorso prescinda del tutto dalla proposta di definizione anticipata, come nel caso in cui, a fronte d'una proposta di rigetto o d'inammissibilità nel merito, il ricorso venga dichiarato improcedibile o inammissibile ab origine oppure venga rigettato prendendo in esame motivi non vagliati in sede di proposta.
Cass. civ. n. 20268/2024
In tema di società a ristretta base partecipativa, l'annullamento in autotutela dell'accertamento ai fini Ires degli utili extracontabili della società, nella specie azzerati dal computo delle perdite pregresse, esclude che possa operare, nei confronti del socio, una presunzione di distribuzione di tali utili, con conseguente incremento ai fini Irpef dei suoi redditi di capitale in ragione della partecipazione detenuta nella società.
Cass. civ. n. 19293/2024
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - in relazione agli artt. 24, 103, 111, 113 e 117 Cost., nonché dell'art. 47 della Carta dei diritti dell'UE e degli artt. 6 e 13 CEDU - dell'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. nella parte in cui stabilisce che, nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, in conseguenza dell'istanza di decisione avanzata dal ricorrente, la Corte procede in camera di consiglio, anziché in pubblica udienza, perché la trattazione camerale soddisfa esigenze di celerità e di economia processuale, costituisce un modello processuale capace di assicurare un confronto effettivo e paritario tra le parti (ed è espressione non irragionevole della discrezionalità riservata al legislatore nella conformazione degli istituti processuali), garantisce la partecipazione del Procuratore generale (con la prevista facoltà di rassegnare conclusioni scritte) e non vulnera l'essenza collegiale della giurisdizione di legittimità (non avendo la proposta carattere decisorio, né di anticipazione di giudizio da parte del relatore).
Cass. civ. n. 18881/2024
Il giudice avanti al quale la causa viene riassunta a seguito di un provvedimento declinatorio della competenza, quantunque per ragioni di materia o per territorio inderogabile, non impugnato con regolamento necessario di competenza, non può sollevare conflitto di competenza d'ufficio per far valere la violazione delle regole sulla tempestività dell'eccezione o del rilievo d'ufficio, giacché, in conseguenza della mancata proposizione del regolamento necessario di competenza ad istanza della parte interessata, la questione della tardività del rilievo dell'incompetenza avanti al giudice remittente è ormai preclusa e resta estranea al potere di elevazione del conflitto come individuato dall'art. 45 c.p.c.
Cass. civ. n. 18351/2024
Ai fini della revoca di una misura alternativa per condotte di rilievo penale tenute dal condannato nel corso dell'esecuzione della pena, la valutazione del magistrato di sorveglianza in ordine alla loro rilevanza si fonda su un apprezzamento autonomo rispetto a quello svolto dal giudice della cognizione nel procedimento relativo alle medesime condotte, con l'unico limite dell'accertamento dell'insussistenza del fatto o della sua mancata commissione da parte dell'istante. (Fattispecie relativa a revoca della detenzione domiciliare nei confronti di soggetto allontanatosi dalla propria abitazione, nella quale la Corte ha ritenuto irrilevante che il procedimento penale per evasione si fosse concluso con l'assoluzione per particolare tenuità del fatto).
Cass. civ. n. 16535/2024
La qualificazione dell'azione come opposizione all'esecuzione nella pronuncia di inammissibilità del ricorso per cassazione determina la formazione di un giudicato vincolante tra le stesse parti sulla predetta qualificazione in ogni altro giudizio in cui essa assume rilievo, con la conseguenza che al termine per proporre la revocazione non si applica la sospensione feriale, a nulla rilevando l'allegazione di un errore qualificatorio, che può essere dedotto soltanto introducendo il giudizio nelle forme e nei tempi previsti dalla legge rispetto alla domanda così qualificata dal giudice.
Cass. civ. n. 15655/2024
La legittimazione a proporre querela per il reato, previsto dall'art. 388, comma quinto, cod. pen., di sottrazione di beni pignorati o sequestrati, posto in essere dal proprietario-custode, spetta sia all'aggiudicatario, in quanto leso nel diritto di conseguire il bene, sia al creditore pignorante, il quale, pur se soddisfatto dal conseguito prezzo della vendita, resta esposto alle azioni dell'aggiudicatario che dovesse impugnare l'aggiudicazione per inadempimento degli obblighi di custodia. (Fattispecie relativa ad asportazione di beni di pertinenza dell'immobile pignorato, in violazione dell'obbligo, gravante sull'esecutato, di custodire il compendio nella sua integrità).
Cass. civ. n. 15563/2024
L'attore non è legittimato a impugnare per incompetenza la pronuncia del giudice da lui adito, ancorché sfavorevole nel merito, poiché il riconoscimento della competenza, desumibile dalla proposizione della domanda, esclude la sua soccombenza sul punto.
Cass. civ. n. 15162/2024
La Tosap trova applicazione nell'ipotesi di utilizzazione di strade comunali o provinciali per la realizzazione della rete autostradale da parte del concessionario, in quanto l'art. 38 del d.lgs. n. 507 del 1993 ha come presupposto impositivo qualsiasi occupazione di aree riconducibili al demanio comunale e provinciale e ricomprende, quindi, anche quelle che trovano fondamento nella legge, non spettando l'esenzione di cui all'art. 49, comma 1, lett. a), del predetto decreto, non essendo il concessionario soggetto annoverabile tra gli enti ivi indicati.
Cass. civ. n. 13555/2024
Il requisito della "specialità" della procura necessaria per la presentazione dell'istanza di decisione, di cui al comma 2 dell'art. 380-bis c.p.c., può essere soddisfatto dalla congiunzione (cd. "collocazione topografica") tra la procura rilasciata con firma autenticata dall'avvocato e l'atto a cui si riferisce, ex art. 83, comma 3, c.p.c., dovendosi, peraltro, escludere - in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione - che sia necessaria una procura notarile.
Cass. civ. n. 13326/2024
In tema di armi, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 2023 – che ha indicato quale interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 6 legge 22 maggio 1975, n. 152, quella secondo cui la confisca delle armi oggetto del reato non può essere disposta a seguito di proscioglimento ove non sia accertata la sussistenza del reato e la sua ascrivibilità all'imputato – è consentito al giudice di legittimità, investito dell'impugnazione del pubblico ministero, disporre l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la confisca delle armi nel caso in cui emerga dalla prima e dagli atti in essa richiamati l'accertamento, in punto di fatto e in contraddittorio con la difesa, dei presupposti applicativi del provvedimento ablativo, risultando superfluo il rinvio al giudice di merito ex art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 13253/2024
La statuizione con la quale il giudice liquidi, in favore della parte vittoriosa in appello, le spese processuali del primo grado di giudizio, nel quale la stessa era rimasta contumace, va cassata senza rinvio, in applicazione dell'art. 382, comma 3, c.p.c., in quanto, pur essendo espressione di un potere officioso del giudice, la condanna alle spese in favore della parte vittoriosa che non si sia difesa e non abbia, quindi, sopportato il corrispondente carico non può essere disposta ed è assimilabile ad una pronuncia resa in mancanza del suddetto potere.
Cass. civ. n. 12651/2024
In tema di processo tributario, la competenza territoriale è inderogabile, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 546 del 1992, e la sua violazione, rilevabile anche d'ufficio nel grado di giudizio a cui si riferisce, si trasforma in motivo di impugnazione che, se accolto, impone al giudice - in forza del citato art. 5, comma 5, nel giudizio di merito e, ai sensi del combinato disposto degli artt. 382, comma 2, c.p.c. e 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 nel giudizio di legittimità - di rimettere le parti innanzi al giudice tributario ritenuto competente.
Cass. civ. n. 11886/2024
In tema di rimborso IVA, gli interessi legali, dovuti nella misura e secondo le modalità previste dall'articolo 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, vanno qualificati come interessi moratori e sono dovuti dall'Amministrazione finanziaria in caso di fermo amministrativo illegittimo del credito, ma non anche in caso di fermo amministrativo legittimo ovvero di sequestro conservativo, non maturando in tali ipotesi nemmeno interessi compensativi.
Cass. civ. n. 11869/2024
Nelle associazioni non riconosciute non rileva, per i debiti sorti su base negoziale, la posizione astrattamente rivestita dal soggetto nella compagine dell'ente, poiché la responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, ex art. 38 c.c., corrisponde all'esigenza di garantire i creditori in assenza di forma di pubblicità legale del patrimonio dell'ente; al contrario, per i debiti d'imposta, sorti ex lege, risponde solidalmente delle sanzioni e del tributo non corrisposto, nel solo periodo di relativa investitura, il soggetto che in forza del ruolo rivestito ha effettivamente gestito l'ente. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato il rigetto del ricorso avverso un'intimazione di pagamento emessa, a seguito di un avviso di accertamento, nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica e del suo legale rappresentante, in quanto, nel periodo di riferimento, il ricorrente era il legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta, sicché, in assenza di una diversa indicazione, doveva presumersi in capo al medesimo il ruolo di gestore dell'ente rappresentato).
Cass. civ. n. 11731/2024
La dichiarazione di ricusazione, qualora il motivo che la determina sia sorto o divenuto noto dopo la lettura del dispositivo della sentenza di condanna e prima dell'udienza di rinvio fissata per la decisione in ordine all'applicabilità di una pena sostitutiva, può essere proposta anche in tale fase, giacché l'udienza di rinvio ex art. 545-bis cod. proc. pen. va considerata "udienza" in senso proprio e solo con la lettura del dispositivo in quella sede integrato o confermato la sentenza si intende pubblicata.
Cass. civ. n. 11553/2024
All'esito della declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 38 del d.P.R. n. 818 del 1957, ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2022, il diritto alla pensione di reversibilità previsto dall'art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939, conv. con modif. dalla l. n. 1272 del 1939, deve essere esteso - alle stesse condizioni e con le stesse limitazioni previste per i figli - a favore dei nipoti maggiorenni orfani, riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati, precedentemente non inclusi fra i soggetti equiparati ai beneficiari della prestazione.
Cass. civ. n. 10955/2024
In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), che, per i casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, richiama l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., si applica ai giudizi di cassazione pendenti alla data del 28 febbraio 2023, poiché l'art. 35, comma 6, del citato d.lgs. fa riferimento ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data dell'1 gennaio 2023 per i quali non sia stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio e una diversa interpretazione, volta ad applicare la normativa in esame ai giudizi iniziati in data successiva al 28 febbraio 2023, depotenzierebbe lo scopo di agevolare la definizione delle pendenze in sede di legittimità, anche tramite l'individuazione di strumenti dissuasivi di condotte rivelatesi prive di giustificazione.
Cass. civ. n. 10490/2024
La responsabilità di cui all'art. 38, comma 2, c.c. presuppone sempre un'attività negoziale posta in essere da colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta creando rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che detta responsabilità non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale effettivamente svolta per conto di essa. Grava, pertanto, su colui che invochi in giudizio tale responsabilità l'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente. (In applicazione del detto principio, la S.C. ha confermatato la sentenza impugnata che ha ravvisato detta responsabilità nella sottoscrizione dei contratti bancari in nome e per conto dell'associazione, nei limiti delle obbligazioni assunte).
Cass. civ. n. 10337/2024
In caso di cassazione con rinvio, per erronea applicazione del criterio legale di determinazione del "quantum" del diritto accertato dalla sentenza impugnata, e di successiva estinzione del giudizio per mancata riassunzione, ai sensi dell'art. 310, comma 2, c.p.c. resta efficace il giudicato di merito formatosi non solo sull'"an" del diritto, ma anche sulla parte del "quantum" non travolta dall'annullamento della sentenza di merito. (Nella specie, in relazione ad una opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la restituzione di somme corrisposte in esecuzione di una sentenza di condanna al risarcimento del danno per tardiva attuazione delle direttive comunitarie in tema di retribuzione dei medici specializzandi, pronunciata in un giudizio estintosi in ragione della mancata riassunzione a seguito della cassazione con rinvio di tale pronuncia, la S.C. ha riconosciuto il giudicato nell'accertamento della spettanza del diritto nei limiti quantitativi di cui all'art. 11 della l. n. 370 del 1999, residuati alla intervenuta cassazione della pronuncia d'appello).
Cass. civ. n. 10318/2024
In tema di scioglimento del matrimonio, la domanda di un genitore, volta ad ottenere provvedimenti relativi all'amministrazione del patrimonio personale del figlio minore, ove il contrasto con l'altro genitore sia insorto dopo la conclusione del procedimento di divorzio, va proposta dinanzi al giudice tutelare, competente, altresì, ai sensi dell'art. 321 c.p.c., alla nomina del curatore speciale, stante il conflitto di interessi dei genitori con il minore, ed alla liquidazione del relativo compenso, non potendo trovare applicazione l'art. 38 disp.att. c.c., che opera nella pendenza dei procedimenti di separazione o divorzio o di quelli per le modifiche dei provvedimenti relativi alla prole, introdotti ex artt. 710 c.p.c. o 337-quinquies c.c..
Cass. civ. n. 10310/2024
In tema di accertamento sintetico, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, il contribuente, che deduca che le spese effettuate e contestate derivano dalla percezione di ulteriori redditi di cui ha goduto, è onerato della prova contraria sulla loro disponibilità, sull'entità degli stessi e sulla durata del possesso, sicché, sebbene non debba dimostrarne l'utilizzo diretto per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti, quali gli estratti conto bancari, dai quali emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere.
Cass. civ. n. 10164/2024
In tema di procedimento per la decisione accelerata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ove la proposta di decisione riguardi sia il ricorso principale che quello incidentale non condizionato e l'istanza di decisione sia depositata da una sola delle parti, l'impugnazione non coltivata va considerata rinunciata e va decisa solo quella coltivata, cosicché se tale decisione sia conforme alla proposta, la condanna in favore della cassa ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c. ed il raddoppio del contributo unificato, dipendente dalla pronuncia di improcedibilità, inammissibilità o rigetto del ricorso, si applicano nei soli confronti della parte richiedente la decisione, mentre le spese del giudizio di legittimità vanno regolate in base al suo esito complessivo, considerando non soltanto la decisione del ricorso coltivato, ma anche la sostanziale soccombenza dell'altra parte, che pur avendo inizialmente proposto impugnazione, abbia scelto di non coltivarla facendo acquiescenza alla proposta di definizione anticipata.
Cass. civ. n. 9980/2024
In tema di associazioni dilettantistiche sportive, la notificazione dell'avviso di accertamento nei confronti del solo soggetto che ha agito per l'associazione è legittima, in quanto, essendo il medesimo solidalmente responsabile con l'associazione ai sensi dell'art. 38 c.c., l'Amministrazione finanziaria ha la facoltà di scegliere l'obbligato al quale rivolgersi, non essendo necessariamente tenuta alla notificazione dell'avviso anche nei confronti dell'associazione.
Cass. civ. n. 9858/2024
In tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore abbia commesso altri reati della stessa indole, per tali intendendosi quelli che, anche se incriminati da norme diverse, presentino caratteri fondamentali comuni per le circostanze oggettive e le condizioni ambientali nelle quali le azioni sono state compiute, o per i motivi che li hanno determinati. (Fattispecie in cui si è ritenuta abituale la condotta di chi, condannato per il delitto di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, annoverava plurimi precedenti per il delitto di evasione).
Cass. civ. n. 9664/2024
In tema di deducibilità dei costi in sede di accertamento, l'Amministrazione finanziaria, non essendo vincolata ai valori o corrispettivi indicati dal contribuente nel bilancio e nelle dichiarazioni, ha il potere di valutare la congruità dei costi e dei ricavi rilevati e, conseguentemente, anche se non ricorrono irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi negli atti giuridici d'impresa, ha la facoltà di non riconoscere la deducibilità di un costo ritenuto insussistente o sproporzionato rispetto all'attività svolta o contabilizzata.
Cass. civ. n. 9556/2024
In tema di rimborsi IVA transfrontalieri, l'art. 38-bis.2 del d.P.R. n. 633 del 1972 va applicato alla luce dell'art. 3 della Direttiva 2008/9/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008, per cui rilevano quali cause ostative al rimborso sia la stabilità dell'organizzazione all'interno dello Stato nel periodo di riferimento, sia l'effettuazione di operazioni attive imponibili necessariamente nel medesimo periodo di tempo, coincidente con l'anno civile, ossia con l'anno solare, e non con l'anno di imposta.
Cass. civ. n. 9403/2024
In tema d'imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari, giusta l'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia, all'esito della sentenza della Corte cost. n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l'efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti.
Cass. civ. n. 9009/2024
Ai fini della commisurazione dell'indennità di buonuscita, l'indennità sostitutiva delle ferie non godute va inclusa nel computo della base contributiva di cui agli artt. 3 e 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973, in quanto avente natura retributiva e assoggettata a contribuzione previdenziale ai sensi dell'art. 12 della l. n. 153 del 1969.
Cass. civ. n. 8012/2024
E'affetto da abnormità strutturale e funzionale, in quanto adottato in carenza di potere ed idoneo a cagionare un'indebita regressione del procedimento, il provvedimento, emesso fuori udienza, con cui il presidente di sezione del tribunale, senza essersi pronunziato sulla richiesta di convalida dell'arresto in flagranza e di giudizio direttissimo, restituisce gli atti al pubblico ministero sul rilievo che non era stato previsto un turno per la celebrazione collegiale del richiesto giudizio direttissimo.
Cass. civ. n. 6700/2024
In tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazione impropria (o atecnica) riguarda crediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto e risolvendosi in una verifica delle reciproche poste attive e passive delle parti, consente al giudice di procedere d'ufficio al relativo
Cass. civ. n. 5817/2024
In tema di competenza per territorio derogabile, nelle cause relative ai diritti di obbligazione, il principio in base al quale grava sulla parte che eccepisce l'incompetenza l'onere di contestare tutti i possibili criteri di collegamento previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. subisce un'eccezione ove l'attore indichi espressamente di volere radicare la competenza territoriale in forza di un determinato criterio, in tal caso dovendo il convenuto contestare solo quel criterio, non potendosi addossare su di lui l'onere di di contestare criteri di collegamento esclusi dall'attore.
Cass. civ. n. 5667/2024
In tema di impiego pubblico contrattualizzato, ai fini della determinazione della base di calcolo del trattamento di fine servizio del dipendente che non abbia conseguito la qualifica di dirigente e che sia cessato dal servizio nell'esercizio di mansioni superiori in ragione dell'affidamento di un incarico dirigenziale temporaneo (ex art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001), va considerato il solo stipendio relativo alla qualifica di appartenenza e non anche l'incremento corrisposto in relazione al suddetto incarico, il quale, per la sua temporaneità, non è assimilabile ad un incarico di ruolo.
Cass. civ. n. 5253/2024
L'oggetto e i limiti del giudizio di rinvio impongono di escludere che il giudice, al quale la causa sia rimessa dopo la pronuncia cassatoria, possa sindacare la correttezza in iure del principio stabilito dalla sentenza pronunciata in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il giudice del rinvio potesse rimettere in discussione l'applicabilità del principio di non contestazione affermata in sede cassatoria, così come la ritualità della notifica dell'atto di deferimento dell'interrogatorio formale, pure affermata in sede di legittimità, essendogli unicamente consentito di valutare le conseguenze probatorie derivanti dalla mancata risposta all'interpello ex art. 232 c.p.c.).
Cass. civ. n. 4861/2024
La presunzione di riparto degli utili extrabilancio tra i soci di una società di capitali a ristretta base partecipativa non è neutralizzata dallo schermo della personalità giuridica, ma estende la sua efficacia a tutti i gradi di organizzazione societaria per i quali si riscontri la ristrettezza della compagine sociale, operando il principio generale del divieto dell'abuso del diritto, che trova fondamento nei principi costituzionali di capacità contributiva e di eguaglianza, nonché nella tendenza all'oggettivazione del diritto commerciale ed all'attribuzione di rilevanza giuridica all'impresa, indipendentemente dalla forma giuridica assunta dal suo titolare. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, secondo cui l'imputazione presuntiva di utili extrabilancio al socio di maggioranza di un s.r.l. estinta per cancellazione - e, a sua volta, socia della s.r.l. sottoposta a verifica fiscale - presupponeva il previo accertamento a carico della società partecipante).
Cass. civ. n. 4838/2024
In tema di imposte sui redditi, l'accertamento del reddito con metodo sintetico, ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito, determinato o determinabile sinteticamente, è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta e, più in generale, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.
Cass. civ. n. 4822/2024
In tema di accertamento sintetico, l'art. 38, comma 5, d.P.R. n. 600 del 1973 (nel testo anteriore alla modifica ex art. 22 d.l. n. 78 del 2010) secondo cui, nella determinazione del reddito complessivo netto, la spesa per incrementi patrimoniali rilevata dall'amministrazione finanziaria si presume sostenuta con redditi conseguiti in quote costanti nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti, contempla una presunzione iuris tantum, fermo restando per il contribuente l'onere di provare che il maggior reddito accertato è costituito, in tutto o in parte, da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte.
Cass. civ. n. 4065/2024
Nel giudizio promosso sia nei confronti di un'associazione non riconosciuta che di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'ente, ai sensi dell'art. 38 c.c., tra l'associazione ed il suo rappresentante non si determina una situazione di litisconsorzio necessario, neppure in fase di impugnazione, in quanto, vertendosi in un'ipotesi di obbligazione solidale, dal lato passivo, i rapporti giuridici restano distinti, anche se fra loro connessi, rimanendo perciò sempre possibile la scissione del rapporto processuale. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dal creditore nei confronti della sola associazione, per la mancata integrazione del contradditorio nei confronti del suo presidente, pure convenuto in primo grado e nei cui confronti l'associazione non aveva proposto domanda di regresso ma solo una domanda di accertamento della sua responsabilità esclusiva, rigettata in primo grado, con sentenza non impugnata dall'ente).
Cass. civ. n. 3462/2024
In tema di opposizione allo stato passivo del fallimento, la nullità del mutuo fondiario per eccedenza del limite di finanziabilità non comporta l'inefficacia delle garanzie reali e personali che, in aggiunta al beneficio fondiario, la banca finanziatrice abbia ottenuto dal terzo a salvaguardia dell'adempimento del credito restitutorio.
Cass. civ. n. 3150/2024
Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione in relazione ai punti decisivi non congruamente valutati dalla sentenza cassata e, se non può rimetterne in discussione il carattere di decisività, conserva il potere di procedere ad una nuova valutazione dei fatti già acquisiti e di quegli altri la cui acquisizione si renda necessaria in relazione alle direttive espresse dalla sentenza di annullamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che, in sede di giudizio di rinvio in tema di divisione ereditaria, non aveva verificato se per tutti gli eredi fosse stato provato l'effettivo possesso dei beni per i fini di cui all'art. 485 c.c. limitandosi a ritenere provata tale circostanza in forza della mera cassazione della precedente sentenza della Corte d'Appello, sebbene la decisione della S.C. avesse solamente emendato l'errore di diritto in cui era incorso il giudice di merito rimanendo impregiudicato l'accertamento dell'effettiva ricorrenza della condizione prevista dalla norma).
Cass. civ. n. 3134/2024
La nullità del procedimento per pretermissione di litisconsorti necessari è rilevabile d'ufficio, anche per la prima volta nel giudizio di legittimità e pure in sede di regolamento di competenza, perché la declaratoria di competenza di uno dei giudici di merito determinerebbe un inutile ritardo nella definizione del giudizio, inevitabilmente destinato a concludersi con una pronuncia inutiliter data, essendo la questione della corretta instaurazione del rapporto processuale preliminare rispetto a quella concernente la competenza.
Cass. civ. n. 3060/2024
Integra il reato di cui all'art. 388, comma quinto, cod. pen. la condotta del socio accomandatario di una s.a.s. che trasferisce a sé stesso la proprietà di un bene della società pignorato affidato alla sua custodia, trattandosi di un atto dispositivo che incide sui tempi della procedura esecutiva e potenzialmente pregiudizievole per l'interesse del creditore, senza che rilevi la responsabilità dell'agente per le obbligazioni sociali che, sebbene illimitata e solidale, opera solo in via sussidiaria.
Cass. civ. n. 2691/2024
In caso di riforma della sentenza di condanna dell'ente previdenziale al pagamento di somme in favore del lavoratore, il predetto ente ha diritto di ripetere quanto il lavoratore medesimo abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente.
Cass. civ. n. 736/2024
In tema di accertamento, tra l'avviso notificato a una società di capitali e quello notificato al socio per il reddito da partecipazione non si configura alcun rapporto, né procedimentale né formale, tale per cui il secondo trova causa ed è condizionato dal primo; ne consegue che l'annullamento dell'avviso notificato alla società, che non abbia escluso, in fatto, la sussistenza del suo maggior reddito, non comporta un automatico effetto caducatorio di quello notificato al socio, con riferimento al quale la determinazione del reddito già imputabile all'ente è sempre possibile incidenter tantum.
Cass. civ. n. 453/2024
Il termine per impugnare il provvedimento reso in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, anche nel regime processuale di cui all'art. 38 disp. att. c.c., come sostituito dall'art. 3 della l. n. 219 del 2012, nel quale era applicabile, in quanto compatibile, il rito camerale ex artt. 737 e ss. c.p.c., è quello ordinario previsto dagli artt. 325 e 327 c.p.c. e non quello di dieci giorni di cui all'art. 739, comma 2, c.p.c., non valendo le regole idonee ad arrecare un vulnus ai diritti della difesa, tenuto conto della particolare rilevanza dei diritti e degli interessi in gioco, richiedenti una elaborazione di strategie difensive anche di una certa complessità, sicché, in caso di provvedimento notificato, opera il termine di trenta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c.
Cass. civ. n. 299/2024
In tema di status di consigliere comunale e provinciale, il gettone di presenza, previsto dall'art. 82, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, non è riconosciuto per la partecipazione alle sedute di articolazioni di organi deliberativi del comune e della provincia, quali la conferenza dei capigruppo, la conferenza di programmazione e l'ufficio di presidenza, che, per le funzioni svolte, non sono equiparabili ai consigli e alle commissioni di cui al citato art. 82, in ossequio ai principi dell'onnicomprensività dei compensi e della necessità del contenimento della spesa per il funzionamento degli organi degli enti locali.
Cass. civ. n. 112/2024
In tema di arbitrato rituale, l'exceptio compromissi ha carattere processuale e integra una questione di competenza, pertanto deve essere sollevata, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo della parte convenuta, non potendosi assimilare la competenza arbitrale a quella funzionale sì da giustificarne il rilievo officioso ad opera del giudice, fondandosi essa unicamente sulla volontà delle parti.
Cass. civ. n. 92/2024
Il termine semestrale per la riassunzione del giudizio a seguito dell'annullamento con rinvio comporta il necessario computo della sospensione feriale, che interessa indistintamente tutti i termini processuali, i quali, dopo tale periodo, riprendono a decorrere.
Cass. civ. n. 48749/2023
Le dichiarazioni accusatorie rese dall'indagato, in sede di interrogatorio, a carico di terzi, nella consapevolezza della loro innocenza, non sono scriminate dall'esercizio del diritto di difesa, ai sensi dell'art. 51 cod. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che la mancata inclusione del delitto di calunnia nel novero di quelli per i quali opera la causa di esclusione della colpevolezza di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen., comporta che la difesa attuata mediante incolpazioni calunniose non esclude, "a fortiori", l'antigiuridicità della condotta).
Cass. civ. n. 48560/2023
E' configurabile il delitto di favoreggiamento personale in corso di consumazione del delitto associativo di cui all'art. 416-bis cod. pen. nel caso in cui la condotta dell'agente sia sorretta dall'intenzione di aiutare il partecipe ad eludere le investigazioni dell'autorità e non dalla volontà di prendere parte, con "animus socii", all'azione criminosa. (Fattispecie in cui si è ritenuto sussistente il delitto di favoreggiamento personale a fronte di una condotta consistita nel recupero e nella consegna di una microspia in favore di partecipe a una consorteria mafiosa).
Cass. civ. n. 46787/2023
La pena accessoria interdittiva di cui all'art. 32-bis cod. pen., che inibisce al condannato - in funzione specialpreventiva - l'esercizio delle mansioni nell'esercizio delle quali ha commesso il delitto, comporta la perdita temporanea della capacità di esercitare uffici direttivi o di rappresentanza delle persone giuridiche e delle imprese, con la conseguenza che la violazione di tale divieto produce, sotto il profilo civilistico, la nullità degli atti posti comunque in essere, perché contrari a norme imperative, ai sensi dell'art. 1418, comma primo, cod. civ., ed integra, sotto il profilo penalistico, il delitto di cui all'art. 389 cod. pen.
Cass. civ. n. 43306/2023
emessa ex art. 2932 cod. civ. non ancora irrevocabile - Reato di cui all'art. 388, comma primo, cod. pen. - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.
Cass. civ. n. 41364/2023
In tema di esecuzione, l'applicazione della sanzione accessoria della revoca delle prestazioni assistenziali, ex art. 2, comma 58, legge 28 giugno 2012, n. 92, nei confronti dei condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione non è consentita, per effetto della sentenza n. 137 del 2021 della Corte costituzionale, nel caso in cui vengano a mancare i mezzi necessari per vivere.
Cass. civ. n. 37634/2023
663 INDAGINI PRELIMINARI - 110 casi INDAGINI PRELIMINARI - FERMO DI INDIZIATI - CASI - Mancata convalida del fermo - Interesse all'impugnazione del pubblico ministero - Sussistenza - Ragioni. In tema di impugnazioni, sussiste l'interesse del pubblico ministero a ricorrere avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di convalida del fermo di indiziato di delitto, in ragione del principio generale per cui è sempre necessaria la verifica di legittimità dell'arresto e del fermo. (Conf.: n. 3410 del 1993,
Cass. civ. n. 37428/2023
Integra il delitto di evasione la condotta di chi, essendo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, con autorizzazione ad assentarsi in determinati giorni ed orari onde raggiungere per la via più breve determinati luoghi, si allontani dal percorso consentito per commettere un reato. (Fattispecie relativa a detenuto sorpreso dalla polizia giudiziaria mentre, nella stessa fascia oraria in cui era stato autorizzato a recarsi presso il Sert, commetteva un furto in altra parte della città).
Cass. civ. n. 37154/2023
È inapplicabile l'esimente di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen. alla condotta di favoreggiamento personale aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. realizzata dalla moglie di soggetto latitante il quale rivesta una posizione apicale all'interno di un gruppo criminale mafioso, ove caratterizzata da una generalizzata, preventiva e continuativa messa a disposizione (nella specie, mediante appoggi logistici e la fornitura di veicoli "bonificati" da microspie per gli spostamenti, schede telefoniche, denaro) volta ad eludere le ricerche dell'autorità giudiziaria, trattandosi di condotta non necessitata né riconducibile ai soli rapporti affettivo-familiari.
Cass. civ. n. 37146/2023
Ai fini della configurabilità del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, di cui all'art. 388, comma quinto, cod. pen., la condotta di danneggiamento mediante deterioramento del bene sottoposto a pignoramento è configurabile solo quando la cosa che ne costituisce oggetto sia ridotta in uno stato tale da esserne compromessa la funzionalità, sì da rendere necessaria, per il suo ripristino, un'attività non agevole. (Nella specie la Corte ha valutato assertivamente motivata la sentenza di appello, in relazione al ritenuto deterioramento dell'immobile pignorato, sul quale i ricorrenti avevano compiuto interventi di ristrutturazione per il cambio di destinazione d'uso in difformità dalla concessione edilizia, deprezzandone il valore).
Cass. civ. n. 36068/2023
Il provvedimento cautelare emesso dall'Amministrazione finanziaria volto a sospendere il rimborso di un credito IVA deve essere, fin dall'origine e a pena di nullità, motivato con specifico riferimento alle ragioni di fatto e di diritto che hanno condotto alla sua emissione; detta motivazione non può essere integrata, in corso di causa, con riferimento a ragioni diverse rispetto a quelle richiamate nel provvedimento medesimo.
Cass. civ. n. 35813/2023
Lo scostamento per almeno due periodi di imposta, previsto dall'ultima parte del comma 4 dell'art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, vigente ratione temporis, integra un requisito di legittimità dell'accertamento cd. redditometrico; esso non sussiste ove, nel separato giudizio avente ad oggetto l'avviso emesso proprio con riferimento all'anno di imposta integrativo, l'accertamento sia annullato con pronuncia passata in giudicato.
Cass. civ. n. 35680/2023
Il procedimento di rendiconto previsto dagli artt. 385 e seguenti c.c., applicabile anche in relazione all'operato dell'amministratore di sostegno in ragione del richiamo espresso contenuto nell'art. 411 c.c., non rientra tra le cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone ex art. 70, comma 1, n. 3), c.p.c. e, pertanto, non richiede la partecipazione del Pubblico Ministero.
Cass. civ. n. 35668/2023
Ai fini della operatività della polizza fideiussoria prevista dall'art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, il fallimento del garante - i cui debiti si considerano scaduti ex art. 55, comma 2, l.fall., agli effetti del concorso, alla data della dichiarazione di fallimento - rende irrilevante l'omessa notificazione nei suoi confronti della richiesta di pagamento, in quanto l'esercizio del diritto potestativo di escussione è ravvisabile nella domanda di ammissione al passivo.
Cass. civ. n. 35042/2023
In tema di rimborso anomalo di imposte dirette, il termine di presentazione dell'istanza di rimborso è quello biennale, previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, decorrente dalla data in cui è divenuto definitivo l'accertamento, ancorché indiretto, della non debenza dell'imposta originariamente versata. (Nella specie, la S.C. ha confermato sul punto la sentenza impugnata, che aveva applicato il termine di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, anziché quello di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, all'istanza di rimborso presentata dopo la notificazione dell'atto impositivo per il recupero dei tributi ricalcolati a seguito dell'attribuzione ad un diverso periodo di imposta di componenti negative di reddito, imputate dal contribuente ad altri esercizi).
Cass. civ. n. 34821/2023
La domanda per il riconoscimento della paternità o maternità, quando non vi siano eredi immediati e diretti del presunto genitore premorto, deve essere proposta nei confronti di un curatore speciale (unico legittimato passivo, salva la facoltà di intervento degli eredi degli eredi), la cui nomina deve essere richiesta prima dell'introduzione del giudizio secondo la regola stabilita dalla disposizione speciale di cui all'art. 276 c.c., anche in sede di riassunzione del giudizio a seguito di cassazione della sentenza d'appello per violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, per la natura autonoma del relativo procedimento.
Cass. civ. n. 33857/2023
In tema di arresto facoltativo, non può computarsi nei termini prescritti per la convalida dell'arresto il tempo necessario per l'identificazione, nel caso e nelle forme previsti dall'art, 349, commi 4 e 5 cod. proc. pen., cosicché, se si tratta di delitto perseguibile a querela, è sufficiente che questa venga sporta dopo l'accompagnamento e il trattenimento per l'identificazione, ma prima dell'arresto.
Cass. civ. n. 33810/2023
In tema di bancarotta fraudolenta, sussiste piena continuità normativa fra la previsione dell'art. 216 legge fall. e l'art. 322 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (cd. Codice della crisi e dell'insolvenza di impresa) stante l'identità della formulazione delle due norme incriminatrici, al netto di non rilevanti, in sede penale, aggiornamenti lessicali, sicché la disciplina antecedente, da applicarsi ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'art. 390, comma 3, Codice della crisi, in ordine a tutti i casi in cui vi sia stata dichiarazione di fallimento, non determina alcun trattamento deteriore, rilevante ai fini dell'art. 2 cod. pen.
Cass. civ. n. 33346/2023
In tema di concordato preventivo, nel giudizio di rinvio a seguito di cassazione per violazione di legge, non è consentito procedere ad una nuova valutazione della fattibilità del piano concordatario ove la sentenza di merito sia stata cassata per violazione dell'obbligo di accantonamento dei crediti erariali contestati, poiché, in caso di annullamento per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il giudice del rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi al principio enunciato, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo.
Cass. civ. n. 33345/2023
Nel giudizio di legittimità la dichiarazione della nullità della notifica dell'originaria citazione, non comporta la caducazione del rapporto processuale, in quanto a seguito della tempestiva riassunzione del processo dinnanzi al giudice di primo grado e la conseguente rinnovazione degli atti processuali successivi all'atto invalido, si ha la sanatoria del vizio, con conseguente salvezza degli effetti processuali della domanda originaria.
Cass. civ. n. 32980/2023
In tema di indennità di buonuscita, la base di calcolo di quella dovuta agli ex dipendenti del Corpo forestale della Regione Sicilia va determinata, anche successivamente al 1^ gennaio del 2004, ricomprendendo in essa l'indennità cd. forestale di cui agli artt. 42 della l.r. Sicilia n. 41 del 1985 e 7 della l.r. Sicilia n. 11 del 1985, in quanto emolumento pensionabile corrisposto in maniera fissa e continuativa per tredici mensilità, ricompreso nella clausola di chiusura di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973, senza che a conclusioni di segno opposto conduca l'interpretazione dell'art. 20, comma 6, della l.r. Sicilia n. 21 del 2003 che, con rinvio alla legislazione nazionale, si occupa della diversa questione delle modalità di calcolo dell'emolumento.
Cass. civ. n. 32412/2023
Al cd. appalto non genuino di servizi si applica analogicamente la norma di interpretazione autentica - dettata in tema di somministrazione irregolare di lavoro - di cui all'art. 80-bis del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020 (la quale esclude che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro, menzionati dall'art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 81 del 2015, rientri il licenziamento), in virtù della comune ratio di tutela del lavoratore coinvolto in fenomeni interpositori irregolari o simulati, testimoniata anche dalla sovrapponibilità dei testi normativi di cui al previgente art. 27, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003 (cui l'art. 29, comma 3-bis, del medesimo d.lgs. - anch'esso abrogato - rinviava) e all'attuale art. 38, comma 3, d.lgs. n. 81 del 2015.
Cass. civ. n. 31839/2023
Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c., quando l'istanza di definizione del giudizio dopo la formulazione della proposta sia stata fatta in modo irrituale, il Collegio fissato in adunanza camerale definisce il giudizio in conformità alla proposta per ragioni di rito impedienti la discussione su di essa, con piena applicazione del terzo comma della citata disposizione.
Cass. civ. n. 31397/2023
In tema di IRAP dovuta da enti pubblici, il termine decadenziale per la proposizione dell'istanza di rimborso - pure quando i versamenti siano strutturati sulla base del sistema retributivo di cui agli artt. 16 e 30 del d.lgs. n. 446 del 1997 - decorre, di norma, dalla data del versamento, anche se rappresentato da un mero acconto, salva l'ipotesi in cui esso non sia determinato tramite una struttura differente rispetto al saldo ovvero la determinazione definitiva dell'imposta non dipenda da fattori non noti al momento dell'acconto e sempre che il versamento di quest'ultimo non sia stato effettuato in presenza di condizioni di non debenza della somma già in quel momento verificabili, il che si verifica allorché il pagamento sia ritenuto non dovuto dallo stesso contribuente ovvero sia, in tutto o in parte, frutto di errori nella determinazione della base imponibile.
Cass. civ. n. 31173/2023
Il procedimento di convalida dell'arresto in flagranza dinanzi al tribunale in composizione monocratica può svolgersi anche nel caso in cui gli agenti o gli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno eseguito la misura precautelare non possano effettuare, per una qualsiasi ragione, la relazione orale prevista dall'art. 558, comma 3, cod. proc. pen., potendo, in tal caso, essere utilizzati, purché ritualmente trasmessi, il verbale di arresto e la relazione di servizio redatti dagli operanti, in ragione del richiamo alla previsione dell'art. 122 disp. att. cod. proc. pen. operato dall'art. 558, comma 4, cod. proc. pen. o comunque, ove predisposta e trasmessa, la relazione scritta dei predetti, in quanto ciò che il procedimento in oggetto intende assicurare non è l'oralità della relazione afferente l'eseguito arresto, ma la celere definizione della convalida, consentendo la presentazione dell'arrestato anche prima della scadenza del termine di ventiquattro ore previsto dall'art. 386, comma 3, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 31081/2023
In caso di cassazione con rinvio restitutorio (o improprio), assume rilevanza la modifica, nelle more, del regime di impugnazione della decisione annullata, con la conseguenza che il provvedimento emesso all'esito del rinvio è impugnabile secondo la disciplina vigente all'epoca della sua pronuncia. (In applicazione del principio la S.C., in ragione dell'applicabilità dell'art. 616 c.p.c. nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla l. n. 69 del 2009, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza che aveva definito, in primo grado, un giudizio di opposizione all'esecuzione, a seguito della cassazione con rinvio della precedente sentenza che tale opposizione aveva dichiarato inammissibile).
Cass. civ. n. 30945/2023
In tema di somministrazione irregolare, l'art. 80-bis del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020 - nella parte in cui prevede che il secondo periodo del comma 3 dell'art. 38 del d.lgs. n. 81 del 2015, ai sensi del quale tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o gestione del rapporto si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione, si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento - deve qualificarsi come norma di interpretazione autentica, che, sebbene espressamente riferita all'art. 38 del d.lgs. n. 81 del 2015, costituisce criterio ermeneutico decisivo per giungere ad identica conclusione con riguardo alla disposizione di cui al previgente art. 27, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 - ratione temporis applicabile - in ragione della sovrapponibilità dei due testi normativi.
Cass. civ. n. 30639/2023
Gli interessi sulle somme pagate a titolo di rimborso di crediti di imposta hanno natura compensativa e decorrono, come previsto dall'art. 44, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973, dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione.
Cass. civ. n. 30462/2023
In tema di permessi ex art. 33 della l. n. 104 del 1992, grava sul lavoratore la prova di aver eseguito la prestazione di assistenza in un luogo diverso da quello di residenza della persona protetta.
Cass. civ. n. 30326/2023
In caso di indennità di fine rapporto corrisposta in buoni postali fruttiferi con applicazione di un'aliquota d'imposta errata ed eccessiva, il contribuente può proporre istanza di rimborso, ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data della ritenuta e consegna dei buoni, perché l'amministrazione finanziaria ha manifestato, mediante tale consegna, la propria valutazione definitiva in ordine alle somme spettanti, con trattenuta di quanto dovuto a titolo d'imposta; pertanto, la successiva scelta discrezionale del contribuente, di ripartire nel tempo la riscossione dei titoli, non incide sul termine per l'istanza di rimborso.
Cass. civ. n. 29987/2023
In tema di liquidazione coatta amministrativa, qualora un creditore proponga contestazioni al rendiconto presentato dal commissario liquidatore e alla misura del compenso liquidatogli dall'autorità amministrativa, su istanza di detto creditore medesimo, in quanto parte interessata, il presidente del tribunale deve procedere alla nomina di un curatore speciale in favore della procedura concorsuale, la quale è parte necessaria del procedimento in conflitto d'interessi con il commissario, suo rappresentante sostanziale, con la conseguenza che, in difetto di nomina, gli atti del giudizio sono viziati da nullità insanabile e rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio ed anche in sede di legittimità, mentre la causa va rimessa al primo giudice, perché provveda all'integrazione del contraddittorio, in applicazione degli artt. 354, comma 1, e 383, comma 3, c.p.c., con la procedura concorsuale in persona di un curatore speciale.
Cass. civ. n. 29879/2023
Atteso il carattere chiuso del giudizio di rinvio ex art. 394 c.p.c., è preclusa alle parti in tale fase non solo la possibilità di proporre domande nuove, ma anche di prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio in cui è stata pronunciata la sentenza cassata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto ammissibile in fase di rinvio la domanda di accertamento del trasferimento della proprietà, nonostante che la domanda originariamente formulata avesse ad oggetto esclusivamente l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.).
Cass. civ. n. 28540/2023
In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. - codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché non attenersi ad una valutazione del proponente poi confermata nella decisione definitiva lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente.
Cass. civ. n. 28219/2023
In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), l'istanza di decisione, tempestivamente presentata da uno solo dei litisconsorti necessari, fa sì che il processo litisconsortile, in virtù dell'inscindibilità delle cause, debba essere trattato nelle forme camerali di cui all'art. 380-bis.1 c.p.c. anche nei confronti degli altri litisconsorti che non abbiano presentato analoga istanza, potendo tale circostanza rilevare unicamente in relazione alle conseguenze sanzionatorie eventualmente discendenti dalla conformità della decisione finale alla proposta.
Cass. civ. n. 27947/2023
In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), nel caso in cui il ricorrente abbia formulato istanza di decisione e la Corte abbia definito il giudizio in conformità alla proposta, l'omessa costituzione dell'intimato, se da un lato preclude la statuizione ex art. 96, comma 3, c.p.c. (non ricorrendo una situazione che consenta una pronuncia sulle spese), dall'altro ne impone la condanna al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c., alla stregua dell'autonoma valenza precettiva del richiamo a tale ultima disposizione, contenuto nel citato art. 380-bis, comma 3, c.p.c., che si giustifica in funzione della ratio di disincentivare la richiesta di definizione ordinaria a fronte di una proposta di definizione accelerata (esigenza che sussiste anche nel caso di mancata costituzione dell'intimato).
Cass. civ. n. 27433/2023
In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. - codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché non attenersi ad una valutazione del proponente poi confermata nella decisione definitiva lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente.
Cass. civ. n. 27409/2023
Il giudizio di rinvio e quello per le restituzioni ex art. 389 c.p.c. sono autonomi e possono essere instaurati separatamente, fermo restando che, ove il giudice del rinvio si sia pronunciato nel senso della conferma della sentenza cassata, prima che giunga a decisione la causa sulle restituzioni, il giudice di quest'ultima può omettere la pronuncia di accoglimento della domanda restitutoria o risarcitoria, essendo stato nuovamente posto in essere il titolo giustificativo del corrispondente spostamento patrimoniale.
Cass. civ. n. 27195/2023
In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380 bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), la condanna del ricorrente al pagamento della somma di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della cassa delle ammende - nel caso in cui egli abbia formulato istanza di decisione (ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 380 bis c.p.c.) e la Corte abbia definito il giudizio in conformità alla proposta - deve essere pronunciata anche qualora nessuno dei soggetti intimati abbia svolto attività difensiva, avendo essa una funzione deterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori.
Cass. civ. n. 26864/2023
In tema di protezione dei dati personali, la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito di cui agli artt. 37, comma 1, lett. b), e 38 del d.lgs. n. 196 del 2003, consistente nell'omessa notificazione al GPDP del trattamento dei dati personali sensibili (nella specie, idonei a rivelare lo stato di salute delle cellule staminali contenute nel cordone ombelicale e destinate alla conservazione presso lavoratori terzi ubicati anche all'estero, nel territorio UE), può essere soggetta alla riduzione ex art. 164-bis, comma 1, del medesimo d.lgs. per minore gravità dell'infrazione, atteso che una diversa interpretazione della norma si risolverebbe nella sua sostanziale disapplicazione.
Cass. civ. n. 26748/2023
Il termine preclusivo del "compimento dell'atto" ex art. 38, comma 1, cod. proc. pen., entro il quale deve essere presentata l'istanza di ricusazione nei procedimenti camerali, coincide con qualunque adempimento nel quale per la prima volta si concretizza il contraddittorio delle parti. (Fattispecie relativa ad udienza ex art. 409, comma 2, cod. proc. pen., in cui la Corte ha ritenuto tempestiva la dichiarazione di ricusazione proposta dopo ripetuti meri rinvii concessi al difensore per formalizzare la relativa istanza, reputando detti rinvii inidonei a concretizzare una situazione processuale di effettivo contraddittorio).
Cass. civ. n. 26562/2023
In materia di opposizioni esecutive, il ricorso per cassazione carente dell'esatta indicazione dei litisconsorti necessari è inammissibile, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 1, c.p.c.: non è possibile, nonostante la violazione dell'art. 102 c.p.c., rimettere l'intera causa al giudice di primo grado al fine di procedere a contraddittorio integro a causa dell'assoluta incertezza dell'identità dei litisconsorti stessi, trattandosi di requisito di contenuto-forma che deve essere assolto necessariamente con il ricorso e non può essere ricavato "aliunde". (In applicazione del principio la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal creditore procedente avverso la sentenza di accoglimento dell'opposizione proposta dal debitore esecutato in un'esecuzione mobiliare presso terzi, in ragione della totale omissione di identificazione dei terzi pignorati, litisconsorti necessari).
Cass. civ. n. 26428/2023
Nel processo tributario, la notifica della sentenza di appello, effettuata ai sensi dell'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, è idonea a far decorrere il termine breve di sessanta giorni, di cui all'art. 51 del citato d.lgs., coincidente con quello previsto dall'art. 325, comma 2, c.p.c. per il giudizio di cassazione. Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325 com. 2, Decreto Legge 25/03/2010 num. 40 art. 3 CORTE COST., Legge 25/05/2010 num. 73 CORTE COST.
Cass. civ. n. 26416/2023
Nel processo tributario, la notificazione della sentenza di primo grado, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, effettuata dall'ufficiale giudiziario presso la sede a mani dell'impiegato addetto, è idonea ai fini della decorrenza del termine breve per appellare, di cui all'art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, pur in presenza di elezione di domicilio presso il procuratore del libero foro, in quanto l'art. 17 del medesimo decreto fa comunque salva, anche in caso di elezione di domicilio, la validità della consegna a mani proprie.
Cass. civ. n. 26105/2023
La domanda di condanna alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di sentenza penale annullata dalla Corte di cassazione è di competenza del giudice civile.
Cass. civ. n. 25391/2023
Il regolamento di competenza d'ufficio ex art. 45 c.p.c. soggiace al termine preclusivo di cui all'art. 38, comma 3, c.p.c., dovendo pertanto essere sollevato entro la prima udienza di trattazione.
Cass. civ. n. 25368/2023
Il reato di violazione degli obblighi di custodia, in caso di pignoramento di un bene mobile registrato eseguito nelle forme di cui all'art. 521-bis cod. proc. civ., si perfeziona alla scadenza del termine assegnato al debitore esecutato, divenuto custode, per la consegna del bene agli organi della procedura esecutiva, decorrendo dalla conoscenza della relativa omissione il termine per proporre querela. (In applicazione di quanto in premessa, la Corte ha ritenuto irrilevante il momento in cui il difensore, già informato della mancata consegna, aveva avuto notizia del fermo del veicolo, trattandosi di attività amministrativa meramente eventuale e successiva alla consumazione).
Cass. civ. n. 24357/2023
Nel giudizio di rinvio, il quale è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice del rinvio che, disattendendo il giudicato interno, aveva escluso la sussistenza di un danno risarcibile, non provvedendo alla sua liquidazione, sebbene lo stesso fosse stato ritenuto in re ipsa dalla sentenza di cassazione con rinvio).
Cass. civ. n. 24295/2023
In tema di rimborso del credito IVA, la constatazione a carico del creditore di uno dei reati indicati al comma 3 (attualmente comma 8) dell'art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 comporta la sospensione ope legis del rimborso del credito e della decorrenza degli interessi moratori, fino alla definizione del relativo procedimento in uno dei modi previsti dal codice di procedura penale.
Cass. civ. n. 23896/2023
La responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38 c.c. è circoscritta alle singole obbligazioni negoziali assunte ed è assimilabile a quella del fideiussore per le obbligazioni del debitore principale. Il fallimento dell'associazione non riconosciuta non comporta il fallimento "per ripercussione" di chi ha agito in nome e per conto dell'associazione medesima, che si limita a rispondere in via personale e solidale delle specifiche obbligazioni scaturite dall'attività negoziale così posta in essere.
Cass. civ. n. 22423/2023
I provvedimenti "de potestate" adottati dal tribunale ordinario, quando competente ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., nel corso dei giudizi aventi ad oggetto la separazione e lo scioglimento (o cessazione degli effettivi civili) del matrimonio, nel sistema normativo antecedente alla riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, non sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, della Costituzione, trattandosi di provvedimenti temporanei incidenti su diritti soggettivi (in tal senso decisori) ma non definitivi, in quanto privi di attitudine al giudicato seppur "rebus sic stantibus", essendo destinati ad essere assorbiti nella sentenza conclusiva del grado di giudizio e, comunque, revocabili e modificabili in ogni tempo per una nuova e diversa valutazione delle circostanze di fatto preesistenti o per il sopravvenire di nuove circostanze.
Cass. civ. n. 22063/2023
In tema di locazione di immobili urbani ad uso non abitativo, al conduttore non spettano il diritto di prelazione ed il conseguente diritto di riscatto dell'immobile, secondo la disciplina degli artt. 38 e 39 della l. n. 392 del 1978, qualora il locatore intenda alienare a terzi una quota del bene oggetto del rapporto di locazione. (Nella specie, con riferimento ad un immobile i cui comproprietari avevano dato in locazione allo stesso soggetto, con distinti contratti, la rispettiva quota di un terzo, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che al conduttore competesse il diritto di prelazione ex art. 38 della l. n. 392 del 1978 in ordine alla quota posta in vendita da uno dei contitolari, in virtù dell'assimilabilità della fattispecie a quella che si sarebbe avuta laddove questi ultimi avessero concesso in locazione il bene mediante un unico contratto).
Cass. civ. n. 21281/2023
In tema di esenzione dalla ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti da società italiana a società di diritto lussemburghese, di cui alla Direttiva 90/435/CEE (c.d. direttiva madre-figlia), nella valutazione dei requisiti per ottenere il rimborso ex artt. 27 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 38 d.P.R. n. 602 del 1973, occorre accertare l'esistenza di un'attività economica, significativa di un effettivo insediamento; ne consegue che, con riferimento alle "holding" o "sub-holding" di pura partecipazione, è necessario valutare la sussistenza di uno stato di effettiva padronanza ed autonomia della società-madre percipiente, sia nell'adozione delle decisioni di governo ed indirizzo delle partecipazioni detenute, sia nel trattenimento ed impiego dei dividendi percepiti.
Cass. civ. n. 20390/2023
In tema di imposte sui redditi, la disciplina introdotta dall'art. 2, comma 1-quater, del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., in l. n. 214 del 2011, che consente di chiedere il rimborso delle maggiori imposte versate in conseguenza dell'intervenuta deducibilità analitica dell'IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente, trova applicazione soltanto con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla data di entrata in vigore del d.l. cit., era ancora pendente il termine di quarantotto mesi per richiedere il rimborso previsto a pena di decadenza dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, essendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di tale previsione, nella parte in cui non consente l'estensione delle richiamate disposizioni ai periodi d'imposta precedenti, perché, in materia di agevolazioni, il legislatore ha un potere ampiamente discrezionale, censurabile solo in caso di palese arbitrarietà o irrazionalità, nella specie insussistenti, tenuto conto dell'ancoraggio della norma al menzionato termine decadenziale e della recessività dell'esigenza di tutelare un eventuale affidamento incolpevole rispetto a quella di dare certezza alle situazioni giuridiche.
Cass. civ. n. 20077/2023
In tema di rimborso infrannuale IVA, di cui all'art. 38-bis, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 a favore del cessionario, per la determinazione degli importi dell'IVA per acquisti o importazioni di beni ammortizzabili effettuati nel trimestre, ai fini dell'imputazione nel periodo rilevante per la richiesta di restituzione del tributo, rileva la sola data in cui il cessionario è venuto in possesso della fattura ed ha, quindi, provveduto alle conseguenti registrazioni contabili.
Cass. civ. n. 20024/2023
In tema di fideiussione prestata ex artt. 30 e 38 bis, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, in caso di richiesta di rimborso del credito IVA non detraibile da parte di società priva di stabile organizzazione in Italia ed operante tramite un rappresentante fiscale, in applicazione del principio di neutralità, come interpretato dalla Corte di Giustizia, e dell'art. 8, comma 4, della l. n. 212 del 2000, il rimborso del costo degli oneri fideiussori spetta al contribuente anche quando sia mancata un'attività di accertamento in ordine alla debenza dell'imposta e la garanzia sia rilasciata per la restituzione del credito di imposta oggetto di rimborso da parte dall'Amministrazione finanziaria.
Cass. civ. n. 19970/2023
Il divieto imposto alle società assicuratrici di compiere operazioni estranee all'oggetto sociale, previsto dagli artt. 130 del r.d. n. 63 del 1925 e 5 della l. n. 295 del 1978 (nel testo applicabile "ratione temporis"), comporta la nullità, per contrarietà a norma imperativa, del contratto
Cass. civ. n. 19749/2023
In tema di protezione internazionale, l'inammissibilità del ricorso per cassazione derivante dalla mancata certificazione, da parte del difensore, della data di rilascio della procura ex art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008, formulata in sede di proposta ex art. 380-bis c.p.c. e decisa in conformità, dà luogo all'applicazione del comma 3, ultima parte, della medesima disposizione, e, segnatamente, in difetto di costituzione della parte intimata, della condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., essendo il ricorrente incorso in colpa grave per avere chiesto la decisione, a fronte della proposta di definizione accelerata di inammissibilità per difetto di valida procura alle liti, senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza o dell'inammissibilità della propria iniziativa processuale.
Cass. civ. n. 19216/2023
La decadenza dall'impugnativa del contratto di somministrazione di lavoro ex art. 39 del d.lgs. n. 81 del 2015 si applica anche all'ipotesi di nullità del contratto stesso per mancanza di forma scritta ai sensi del precedente art. 38, comma 1, poiché attraverso il rinvio operato dal citato art. 39 all'art. 38, comma 2, del d.lgs. in questione, che, a sua volta, richiama le condizioni di cui all'art. 33, comma 1, la predetta ipotesi della nullità viene ad essere inclusa nell'ambito di operatività della disciplina in tema di decadenza.
Cass. civ. n. 19144/2023
In tema di espropriazione per pubblico interesse, gli immobili costruiti abusivamente non sono suscettibili di indennizzo, salvo che, alla data dell'evento ablativo, risulti essere stata già rilasciata la concessione in sanatoria.
Cass. civ. n. 18486/2023
In tema di rescissione del giudicato, l'istanza relativa a una sentenza emessa dal giudice di pace deve essere presentata presso la Corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, posto che, in assenza di specifiche disposizioni dettate dal d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, trova applicazione la disciplina codicistica.
Cass. civ. n. 17416/2023
Nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto.
Cass. civ. n. 17204/2023
In tema di trattamento di fine servizio (t.f.s.) per i pubblici dipendenti, nella base di calcolo dell'indennità va considerato lo stipendio relativo alla qualifica di appartenenza e non quello corrisposto per il temporaneo esercizio delle superiori mansioni di dirigente affidate al dipendente al di fuori della previsione di cui all'art. 52, comma 2, del d.lgs n. 165 del 2001, attesa la intrinseca precarietà dell'incarico che, se non impedisce il riconoscimento di quanto dovuto a titolo retributivo corrente per il lavoro svolto dal dipendente medesimo, comporta che non sia integrata la fattispecie, denotata da rigorosa tassatività, propria del t.f.s.; peraltro è ininfluente, al riguardo, la durata ultra triennale dell'incarico dirigenziale di fatto, poiché l'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, nel disporre che l'incarico dirigenziale possa essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato, e che, ai fini della liquidazione del trattamento, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni, non implica, nell'ipotesi di durata ultra triennale, la non operatività della limitazione della base di calcolo del t.f.s alle sole retribuzioni dovute secondo l'inquadramento formale di provenienza, avendo il predetto articolo il solo scopo di evitare che un incarico effettivo e formalmente attribuito di dirigenza a persona la cui vita lavorativa residua sia inferiore al triennio possa avere incidenza ai fini del calcolo del t.f.s..
Cass. civ. n. 16660/2023
La prescrizionea, a pena di perdita del diritto, di un termine di scadenza per richiedere la detrazione dell'IVA "a monte" non è incompatibile col regime della direttiva UE n. 112 del 2006, a condizione che si applichi allo stesso modo ai diritti in materia fiscale fondati sul diritto interno e a quelli fondati sul diritto dell'Unione Europea (secondo il cd. principio di equivalenza) e che ciò non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto alla detrazione (secondo il cd. principio di effettività).
Cass. civ. n. 15988/2023
La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la propria incompetenza per valore comporta necessariamente la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto opposto, con la conseguenza che l'opponente ha diritto alla liquidazione delle spese di lite, a prescindere dall'esito del giudizio ordinario (innanzi al giudice "ad quem") avente ad oggetto l'accertamento del credito dedotto nel ricorso per ingiunzione.
Cass. civ. n. 15427/2023
In sede di convalida dell'arresto, il giudice, verificata l'osservanza dei termini stabiliti agli artt. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., deve valutare l'operato della polizia giudiziaria secondo il parametro della ragionevolezza, sulla base degli elementi al momento conosciuti, in relazione allo stato di flagranza ed alla ipotizzabilità di uno dei reati indicati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una prospettiva che non deve riguardare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, né la responsabilità dell'indagato, in quanto apprezzamenti riservati a distinte fasi del procedimento. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza di mancata convalida dell'arresto, siccome contenente pregnanti valutazioni di merito inerenti alla credibilità della alternativa versione dei fatti prospettata dall'indagato).
Cass. civ. n. 15211/2023
Ammissibilità - Richiesta di rimborso - Ammissibilità entro il termine ex art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973. In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi in danno del contribuente, la dichiarazione integrativa per la loro correzione va presentata, ai sensi dell'art. 2, comma 8 bis, d.P.R. n. 322 del 1998, non oltre il termine di presentazione di quella riguardante il periodo di imposta successivo, portando in compensazione il credito eventualmente risultante, mentre, in caso di avvenuto pagamento di somme maggiori rispetto a quelle dovute, il contribuente, indipendentemente dal rispetto del suddetto termine, può in ogni caso opporsi, in sede contenziosa, alla maggior pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria, senza però poter opporre in compensazione tali somme, e può chiederne il rimborso entro il termine di quarantotto mesi dal versamento, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973.
Cass. civ. n. 14813/2023
Nel giudizio di cassazione non trova applicazione il disposto dell'art. 346 c.p.c., relativo alla rinuncia alle domande ed eccezioni non accolte in primo grado; pertanto, sulle questioni esplicitamente o implicitamente dichiarate assorbite dal giudice di merito, e non riproposte in sede di legittimità all'esito di tale declaratoria, non si forma il giudicato implicito, ben potendo le suddette questioni, in caso di accoglimento del ricorso, essere riproposte e decise nell'eventuale giudizio di rinvio.
Cass. civ. n. 14624/2023
In tema di giudizio di rinvio, poiché il giudice nazionale deve verificare la compatibilità del diritto interno con le disposizioni unionali vincolanti, applicandole anche d'ufficio, nel caso di ricorso per cassazione avverso la decisione adottata in sede di rinvio, il giudice di legittimità è tenuto a rendere la decisione finale conforme alle regole eurounitarie, anche discostandosi dal principio di diritto precedentemente formulato e superando il vincolo derivante dall'art. 384, comma 2, c.p.c. in caso di contrasto con il diritto unionale.
Cass. civ. n. 14448/2023
In tema di requisiti per l'assunzione, la previsione di un medesimo limite staturale per uomini e donne configura discriminazione indiretta ove non oggettivamente giustificato, né comprovato nella sua pertinenza e proporzionalità alle mansioni comportate dalla qualifica attribuita.
Cass. civ. n. 13253/2023
In tema di locazione di beni immobili ad uso diverso dall'abitativo, perché ricorra la vendita in blocco non è indispensabile che essa riguardi l'intero edificio in cui è compreso quello locato, ma è sufficiente che i vari beni alienati, tra loro confinanti, costituiscano un "unicum" e siano venduti non come una pluralità di immobili casualmente appartenenti ad un unico proprietario, ma come complesso unitario, costituente un "quid" diverso dalla mera somma delle singole unità immobiliari. Pertanto, l'indagine del giudice del merito non deve essere condotta solo sulla base della situazione oggettiva, esistente al momento della vendita, ma dal punto di vista soggettivo deve accertare se le parti hanno o meno considerato la vendita dei vari cespiti come un complesso unitario non frazionabile. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva affermato l'esistenza di una vendita in blocco dando esclusiva rilevanza alla circostanza che i cespiti venduti si trovavano sul medesimo piano e che erano stati alienati con il medesimo atto, senza indagare sulla loro unità funzionale).
Cass. civ. n. 12948/2023
L'eccezione di tardività dell'opposizione proposta ex art. 617 c.p.c. per omessa allegazione, da parte dell'opponente, del momento in cui ha avuto effettiva conoscenza della procedura esecutiva, ove non decisa dal giudice del merito e dunque non coperta da giudicato interno, può e deve essere delibata in sede di legittimità, ancorché non dedotta come motivo di ricorso, trattandosi di eccezione relativa ad un termine di decadenza processuale la cui inosservanza è rilevabile d'ufficio e che comporta la cassazione senza rinvio della sentenza ex art. 382, comma 3, c.p.c., in quanto l'azione non poteva proporsi.
Cass. civ. n. 11974/2023
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per preteso contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 6, commi 2 e 3, d.l. n. 185 del 2008, conv. con modif., dalla l. n. 2 del 2009, nella parte in cui stabilisce che, in relazione ai periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2008, la deduzione forfettaria dalle imposte sui redditi del 10% dell'IRAP non si applica ai contribuenti che non abbiano comunque presentato istanza per il rimborso della quota delle imposte sui redditi corrispondente alla quota dell'IRAP riferita agli interessi passivi ed oneri assimilati ovvero alle spese per il personale dipendente e assimilato entro il termine di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, qualora detto termine non sia ancora pendente alla data di entrata in vigore dello stesso d.l. n. 185 del 2008.
Cass. civ. n. 11409/2023
L'istanza di rimborso del credito IVA, che, in presenza di disguidi tecnici della trasmissione telematica, non è visibile da parte dell'Amministrazione finanziaria, non è idonea alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile, in quanto l'Amministrazione finanziaria non è posta nelle condizioni di provvedere.
Cass. civ. n. 11262/2023
In materia di sopravvenuta deducibilità dell'Irap ai fini delle imposte sul reddito ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 1 quater, del d.l. n. 201 del 2011, per i contribuenti che al 2 marzo 2012 abbiano già inoltrato istanza di rimborso relativa a periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, per i quali era ancora pendente il termine ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973, l'eventuale presentazione, con le modalità di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 140973 del 2012 dell'istanza di rimborso in via telematica relativa ai medesimi periodi, non ha determinato la perdita di efficacia dell'istanza già presentata e non preclude la prosecuzione del giudizio introdotto avverso il silenzio-rifiuto formatosi su quest'ultima, al fine di accertare, nel merito la fondatezza dell'invocato diritto alla ripetizione.
Cass. civ. n. 11189/2023
In tema di rimborso delle imposte sul reddito, gli interessi di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 602 del 1973 - che non presuppongono la mora dell'Amministrazione e mirano a reintegrare la diminuzione patrimoniale subita dal contribuente per non aver goduto della somma di denaro già versata al fisco oggetto di restituzione - maturano, indipendentemente dalla buona o mala fede dell'"accipiens", al compimento di ogni singolo semestre, escluso il primo, successivo alla data del versamento (non già della domanda) e fino a quella dell'ordinativo di pagamento.
Cass. civ. n. 9660/2023
Nel procedimento per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione (ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c.), la sospensione prevista dall'art. 401 c.p.c. è ammissibile per le sole sentenze astrattamente suscettibili di esecuzione e, quindi, solo per quelle emesse ai sensi dell'art. 384, comma 2, ultima parte, c.p.c..
Cass. civ. n. 9531/2023
In tema di IVA, alla domanda di rimborso, avanzata dagli operatori economici domiciliati e residenti in Stati non appartenenti all'Unione europea, in assenza di una specifica previsione normativa, si applica il termine generale di decadenza, previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, di due anni dal pagamento o, se posteriore, di due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
Cass. civ. n. 9114/2023
In tema di giudizio disciplinare nei confronti dei professionisti (nella specie, medico odontoiatra), va esclusa la sussistenza delle stesse garanzie, per l'incolpato, previste dalla CEDU a favore dell'imputato in un giudizio penale, poiché la sanzione disciplinare ha come destinatari gli appartenenti a un ordine professionale ed è preordinata all'effettivo adempimento dei doveri inerenti al corretto esercizio dei compiti loro assegnati, sicché ad essa non può attribuirsi - secondo le statuizioni della sentenza della Corte EDU 4 marzo 2014, Grande Stevens ed altri c/o Italia - natura sostanzialmente penale.
Cass. civ. n. 8675/2023
realtà, a sindacare il merito amministrativo delle scelte compiute dalla P.A. in relazione all'affidamento di un appalto pubblico).
Cass. civ. n. 8218/2023
Nel caso in cui, in ragione della mancata costituzione del convenuto all'udienza di prima comparizione, sia rinnovata – su iniziativa dello stesso attore, all'esito del differimento disposto per soddisfare la condizione di procedibilità della domanda – la citazione nulla per vizio della "vocatio in ius" – e segnatamente per la mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 163, terzo comma, n. 7, c.p.c. in ordine alla decadenza di cui all'art. 38 c.p.c., benché sia previsto l'avvertimento relativo alle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. –, con la notifica di una nuova citazione, sanata del vizio, per l'udienza già stabilita dal giudice, il convenuto è rimesso in termini ai fini della tempestiva costituzione in giudizio, indipendentemente dal tipo di vizio che inficiava l'originaria citazione, sicché può proporre la domanda riconvenzionale nel termine di venti giorni prima della nuova udienza fissata.
Cass. civ. n. 8093/2023
In tema di mutuo fondiario, stipulato anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 385 del 1993, il mancato pagamento di una rata comporta, ai sensi degli artt. 14 del d.P.R. n. 7 del 1976, 16 della l. n. 175 del 1991 e 38 del r.d.l. n. 646 del 1905, l'obbligo di corrispondere gli interessi di mora sull'intera rata, inclusa la parte che rappresenta gli interessi di ammortamento, configurandosi una speciale ipotesi di anatocismo legale, che si sottrae al divieto generale di cui all'art. 1283 c.c., poiché solo la disciplina successiva al d.lgs. n. 385 del 1993, trasformando il credito fondiario in un contratto di finanziamento a medio e lungo termine, garantito da ipoteca di primo grado su immobili, ha implicato l'operatività delle limitazioni di cui all'art. 1283 c.c..
Cass. civ. n. 7929/2023
In tema di responsabilità dei rappresentanti delle associazioni, poiché i gruppi parlamentari non sono equiparabili ai partiti politici, di cui non rappresentano una mera proiezione parlamentare, deve ritenersi che l'esenzione dalla responsabilità personale prevista dall'art. 6 bis della l. n. 157 del 1999 - con carattere di specialità rispetto al regime previsto dall'art. 38 c.c. - per le obbligazioni assunte dagli amministratori dei partiti politici in relazione alle attività di questi ultimi, non possa trovare applicazione nei confronti di coloro che hanno la rappresentanza dei gruppi parlamentari.
Cass. civ. n. 7323/2023
In tema di sanzioni disciplinari ai detenuti, per la configurabilità dell'illecito di cui all'art. 77, comma 1, n. 15, reg. es. ord. pen., è indispensabile che la comunicazione, con qualsiasi mezzo realizzata, sia diretta all'offeso, che, se presente, sia in grado di percepirla e di interloquire con l'offensore. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità dell'illecito, in quanto le espressioni offensive del detenuto, nei confronti del comandante della polizia penitenziaria e del direttore, erano state pronunciate nel corso di un colloquio in istituto con un familiare).
Cass. civ. n. 6967/2023
In tema di imposte sui dividendi azionari corrisposti da società italiana a società estera (nella specie, di diritto austriaco), sottoposta a scissione parziale, la legittimazione a richiedere il credito d'imposta sui dividendi, maturato dalla società scissa, spetta alla società beneficiaria, poiché la scissione societaria produce effetti traslativi, dando luogo ad una successione a titolo particolare nelle posizioni giuridiche trasferite.
Cass. civ. n. 6950/2023
Ai fini del riconoscimento della maggiorazione di cui all'art. 38 della l. n. 448 del 2001, la verifica del rispetto dei requisiti reddituali va effettuata computando anche l'ammontare della stessa prestazione da incrementare, perché il beneficio non è volto ad aumentare in modo incondizionato le prestazioni assistenziali, ma è invece diretto a far sì che ciascun avente diritto venga assistito dallo Stato limitatamente ad una soglia minima di sostentamento. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione della Corte di merito, la quale aveva rigettato la domanda tesa ad ottenere la maggiorazione in quanto la somma dei redditi derivanti dalla corresponsione delle due prestazioni - pensione di vecchiaia ed assegno sociale - già godute dalla ricorrente risultava superiore al limite reddituale previsto dalla norma).
Cass. civ. n. 6614/2023
La domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado o del decreto ingiuntivo può essere proposta nel giudizio d'appello senza che ciò implichi violazione del divieto di domande nuove posto dall'art. 345 c.p.c., dovendo applicarsi, in via analogica, il principio generale in base al quale, per ragioni di economia processuale, la domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 2, c. p. c. può essere proposta anche in grado di appello, come pure la domanda di riduzione in pristino ed ogni altra conseguente davanti al giudice di rinvio (art. 389 c.p.c.).
Cass. civ. n. 6421/2023
In tema di arresto, ricorre lo stato di quasi flagranza nel caso in cui l'individuazione del responsabile avvenga, poco dopo la commissione di un furto, attraverso un dispositivo elettronico di geolocalizzazione posto sul bene oggetto di sottrazione, in quanto l'arresto è stato eseguito a seguito di un inseguimento "virtuale", non integrante un atto di indagine della polizia giudiziaria.
Cass. civ. n. 5366/2023
In tema di impugnazione tardiva nel processo tributario, in caso di notifica inesistente si presume "iuris tantum" la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario ed è onere dell'altra parte dimostrare che lo stesso ha avuto comunque contezza del processo, mentre nell'ipotesi di notificazione nulla si presume la conoscenza della pendenza del giudizio da parte dell'impugnante, il quale è tenuto a fornire, anche mediante presunzioni, la prova di circostanze di fatto positive da cui si possa desumere il difetto di anteriore conoscenza o l'avvenuta conoscenza solo in una certa data.
Cass. civ. n. 4824/2023
La riduzione del termine "lungo" di impugnazione da un anno a sei mesi, disposta con riferimento all'ordinario rito civile, si applica anche ai giudizi tributari - in ragione del rinvio "mobile" all'art. 327, comma 1, c.p.c. operato dall'art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 - nel caso in cui nessuna delle parti provveda alla notificazione della sentenza.
Cass. civ. n. 3908/2023
In tema di rimborso Iva in favore di soggetti non residenti in Italia e stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità Europea, il riconoscimento del diritto al rimborso presuppone necessariamente la condizione di reciprocità, di cui all'art. 38-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, in assenza della quale la relativa procedura, prevista dall'art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, non può essere attivata.
Cass. civ. n. 2829/2023
In tema di procedimenti per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, l'emersione nel giudizio di reclamo di comportamenti dei genitori pregiudizievoli al figlio, rilevanti ex art. 333 c.c., pone in capo al giudice il dovere di nominare un curatore speciale al minore, in ragione del sopravvenuto conflitto di interessi con i genitori, la cui inottemperanza determina la nullità del giudizio di impugnazione e, in sede di legittimità, la cassazione con rinvio alla Corte d'appello, dovendo escludersi il rinvio al primo giudice, perché contrario al principio fondamentale della ragionevole durata del processo (espresso dall'art. 111, comma 2, Cost. e dall'art. 6 CEDU), di particolare rilievo per i procedimenti riguardanti i minori, e comunque precluso dalla natura tassativa delle ipotesi di cui agli artt. 353, 354 e 383, comma 3, c.p.c. (Nell'affermare il principio, la S.C. ha ritenuto la nullità del solo giudizio di reclamo, ove la gravità delle condotte genitoriali, emerse all'esito di più approfondite indagini peritali, avevano indotto il giudice ad attribuire ai servizi sociali già nominati la responsabilità esclusiva di tutte le decisioni riguardanti il figlio e delle modalità di frequentazione con il genitore non convivente, senza prima procedere alla nomina di un curatore speciale).
Cass. civ. n. 2661/2023
In tema di mutuo fondiario, ex artt. 38 e ss. del d.lgs. n. 385 del 1993, l'acquirente di singola unità immobiliare che abbia integralmente corrisposto al costruttore il prezzo di acquisto, senza parziale accollo del mutuo a garanzia del quale era stata iscritta ipoteca sull'intero fabbricato, ha diritto ad ottenere la suddivisione del finanziamento in misura proporzionale all'unità medesima, nonché il correlativo frazionamento, nei limiti di tale quota, dell'ipoteca predetta, ma non la cancellazione di quest'ultima, a tal fine occorrendo, invece, che, contestualmente o successivamente al frazionamento, venga corrisposto, alla banca mutuante, l'importo di tale quota, giacché, in caso contrario, l'istituto di credito pur senza essere stato soddisfatto, perderebbe la propria garanzia ipotecaria per la sola ragione che "inter alios" si è conclusa una vendita o un'assegnazione senza nessun accollo del mutuo.
Cass. civ. n. 2331/2023
La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa deve essere verificata in base all'originaria prospettazione contenuta nella "causa petendi" posta a fondamento della domanda attorea, senza che rilevino le contestazioni del convenuto, non essendo il giudice tenuto a svolgere una apposita istruttoria per verificare eventuali allegazioni contrarie. (Nella specie, la S.C. ha confermato la competenza per materia della sezione specializzata istituita dal d.lgs. n. 168 del 2003, affermata dalla sentenza impugnata in relazione alla domanda di condanna alla riattivazione di accounts aperti sulla piattaforma YouTube, sospesi per la violazione di diritti d'autore in ragione della pubblicazione di materiale coperto da "copyright", alla luce del tenore dell'atto introduttivo e dei riferimenti ivi contenuti alla materia del diritto d'autore e all'asserita violazione delle regole ad essa relative).
Cass. civ. n. 2090/2023
Le questioni concernenti l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore dichiarato fallito non sono questioni di competenza, ma attinenti al rito; pertanto, qualora una domanda sia diretta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria soggetta al regime del concorso, il giudice adìto è tenuto a dichiarare non la propria incompetenza bensì, secondo i casi, l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'improponibilità della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge e, quindi, inidonea a conseguire una pronuncia di merito. (Nella specie la S.C. ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza d'appello che, in sede di rinvio dalla Corte di cassazione conseguente ad annullamento agli effetti civili della sentenza penale ex art. 622 c.p.p., aveva dichiarato improponibile la domanda risarcitoria in ragione del fallimento dell'imputato intervenuto prima della costituzione di parte civile, ritenendo non integrata la lamentata violazione della designazione del giudice del rinvio operata dalla Corte).
Cass. civ. n. 2082/2023
In tema di convalida dell'arresto, la valutazione del giudice, pur non potendo estendersi all'accertamento dell'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, deve, comunque, avere ad oggetto la sussistenza delle condizioni legittimanti la privazione della libertà personale, tra le quali è inclusa la configurabilità del reato per cui si procede e la sua attribuibilità alla persona arrestata. (Fattispecie relativa ad arresto in flagranza per il reato di reingresso, senza autorizzazione, successivo ad espulsione, di cui all'art. 13, comma 13-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in cui la Corte ha ritenuto la necessità di verificare l'effettiva esecuzione dell'espulsione e la conseguente trasgressione del divieto di reingresso).
Cass. civ. n. 1669/2023
Il principio di economia processuale (quale riflesso della garanzia costituzionale del giusto processo) giustifica il potere della Corte di cassazione di correggere, ex art. 384, comma 4, c.p.c., la motivazione della sentenza impugnata anche con riferimento all'"error in procedendo", in particolare all'"error in iudicando de modo procedendi" (cioè all'errore di applicazione della norma processuale che sfocia in un corrispondente vizio di attività), indipendentemente dalla circostanza che la falsa applicazione dipenda dall'erronea soluzione di una "quaestio iuris" o di una "quaestio facti", trattandosi di fatto processuale rispetto al quale la Corte ha potere d'indagine autonoma sul fascicolo.
Cass. civ. n. 327/2023
domandato al giudice di poter notificare ad altro convenuto rimasto contumace la propria comparsa di costituzione e risposta, contenente una domanda riconvenzionale cd. trasversale).
Cass. civ. n. 225/2023
L'art. 35, comma 35 quinquies (aggiunto dall'art. 38, comma 1, lett. c), del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 111 del 2011), del d.l. n. 223 del 2006 (che subordina la notificazione del titolo esecutivo e la promozione di azioni esecutive nei confronti degli enti previdenziali alla condizione che sia spirato il termine di centoventi giorni decorrente dalla ricezione della prescritta richiesta stragiudiziale di pagamento delle somme dovute a titolo di spese, competenze e altri compensi in favore di procuratori legalmente costituiti) – non è incompatibile con l'art. 14 del
Cass. civ. n. 14971/2022
L'annullamento, su ricorso del pubblico ministero, dell'ordinanza di non convalida dell'arresto deve essere disposto senza rinvio, posto che il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai perenta, è finalizzato alla sola definizione della correttezza dell'operato della polizia giudiziaria, sicché l'eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di concreti effetti giuridici.
Cass. civ. n. 1121/2022
La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice "ad quem" non è più una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio. In tale giudizio riassunto è, pertanto, ammissibile l'istanza di autorizzazione alla chiamata del terzo, seppur non avanzata in precedenza, potendo la riassunzione cumulare in sé anche la funzione introduttiva di un nuovo giudizio e non traducendosi ciò in una violazione del contraddittorio, in quanto il chiamato non resta assoggettato alle preclusioni e alle decadenze eventualmente già maturate nella precedente fase del giudizio. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 01/10/2020).
Cass. civ. n. 41230/2021
In seguito alla declaratoria di incompetenza del giudice adìto in sede monitoria, la riassunzione della causa, ex art. 50 c.p.c., opera con riferimento non al giudizio di opposizione (definito dal giudice funzionalmente competente ex art. 645 c.p.c.), ma al giudizio di cognizione sul merito della controversia, sebbene introdotto con l'opposizione, il quale, dopo la caducazione del decreto ingiuntivo implicitamente contenuta nella sentenza dichiarativa di incompetenza, è destinato a "proseguire" nelle forme ordinarie; ne consegue che, ove il processo debba essere riassunto nei confronti di una amministrazione dello Stato, l'atto di riassunzione, non potendo considerarsi atto "istitutivo" di giudizio "ex novo", ai sensi dell'art. 11, comma 1, del r.d. n. 1611 del 1933, deve essere notificato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza, ai sensi del comma 2 del citato art. 11. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/05/2019).
Cass. civ. n. 39028/2021
In tema di obbligazione pecuniaria, ai fini della determinazione del "forum destinatae solutionis", ma anche agli effetti della "mora ex re", la liquidità dell'obbligazione ricorre esclusivamente quando il titolo ne determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare nessun margine di discrezionalità; i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c. e ricorrono quando non è necessario ulteriore titolo negoziale o giudiziale, in quanto il titolo indica il criterio per determinare il compenso, a nulla rilevando le eventuali contestazioni riferite all'"an" e al "quantum". (Rigetta, TRIBUNALE ASTI, 08/02/2016).
Cass. civ. n. 25939/2021
In tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale. (Regola competenza).
Cass. civ. n. 14607/2020
In tema di riassunzione del giudizio a seguito del verificarsi di una causa di interruzione, la questione relativa all'estinzione del processo per irritualità di tale riassunzione ha carattere preliminare rispetto all'eventuale eccezione di incompetenza (nella specie, per territorio) sollevata da una parte, poiché la cognizione della controversia ad opera del giudice, incluso il profilo della competenza, è possibile solo a condizione che il processo sia correttamente uscito dallo stato di quiescenza in cui era entrato per effetto di detta interruzione. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 31/07/2018).
Cass. civ. n. 20553/2019
L'eccezione di incompetenza territoriale del convenuto non introduce nel processo un tema sul quale è possibile lo svolgimento di un'istruzione secondo le regole della fase dell'istruzione in funzione della decisione nel merito, di modo che il giudice non può procedere alla decisione su di essa sulla base di prove costituende o documentali introdotte nel giudizio all'esito dello svolgimento di detta fase. L'eccezione deve essere decisa sulla base delle risultanze emergenti dagli atti introduttivi e dalle produzioni documentali effettuate con essi, o in replica o controreplica alla prima udienza di cui all'art. 183 c.p.c., salvo il caso in cui, in ragione di quanto reso necessario dal tenore dell'eccezione del convenuto o del rilievo del giudice, il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa non esiga, secondo quanto prevede l'art. 38, ultimo comma, c.p.c., un'eventuale istruzione di natura sommaria "in limine litis", se del caso anche non documentale, diretta a chiarire il contenuto di quanto già risulta dagli atti. Tale istruzione, però, deve essere non solo sollecitata dalla parte interessata, ma deve aver luogo nella stessa prima udienza del giudizio o, se non sia possibile, in un'eventuale udienza appositamente fissata in breve, restando invece esclusa ogni possibilità di un suo svolgimento su sollecitazione successiva di una delle parti.
Cass. civ. n. 16284/2019
In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. impone al convenuto, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c., l'onere non solo di indicare in comparsa di risposta il giudice ritenuto competente ma anche di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore, salvo che quest'ultimo non abbia indicato un determinato foro quale unico idoneo a determinare la scelta del giudice. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza impugnata che aveva rigettato l'eccezione in quanto non formulata dal convenuto anche con riferimento al criterio del luogo di esecuzione dell'obbligazione per la tutela della quale l'attore aveva proposto azione revocatoria).
Cass. civ. n. 14170/2019
Il rilievo officioso dell'incompetenza inderogabile deve essere svolto dal giudice non oltre la prima udienza, in modo chiaro ed univoco e sulla base dei documenti ritualmente acquisiti. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che la rilevazione dell'incompetenza effettuata dal giudice in prima udienza fosse tempestiva, ancorché irritualmente svolta attraverso la rimessione degli atti al Presidente del Tribunale per l'eventuale assegnazione alla Sezione specializzata agraria, ma invalida in quanto basata su un documento prodotto da una parte non ancora costituita in giudizio).
Cass. civ. n. 29266/2017
Le questioni di competenza, come desumibile dall'art. 10, comma 1, c.p.c., debbono essere verificate in "limine", alla stregua della domanda e dei fatti costitutivi in essa allegati, senza che rilevino le contestazioni del convenuto, non essendo il giudice tenuto a svolgere una apposita istruttoria per verificare eventuali allegazioni contrarie. (Nella specie, relativa ad un contratto di franchising con concessione del diritto di utilizzazione del marchio, la S.C. ha escluso la competenza per materia della sezione specializzata istituita dal d.l.vo n. 168 del 2003).
Cass. civ. n. 14540/2017
Il convenuto che eccepisca l'incompetenza territoriale del giudice adito in virtù di una convenzione derogatoria, pattuita da tutte le parti del lato passivo del rapporto, non ha l'onere di contestare tutte le ragioni di competenza nei confronti dell'altro convenuto in base ai criteri richiamati dall'art. 33 c.p.c. ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione.
Cass. civ. n. 14476/2017
In tema di competenza per territorio, il terzo chiamato in causa ad istanza del convenuto il quale, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., chieda di essere garantito, ma che non abbia proposto alcuna eccezione di incompetenza nei termini e nei modi di legge (come pure nel caso in cui vi sia stato un accordo tra attore e convenuto chiamante in garanzia), non può eccepire l'incompetenza per territorio del giudice davanti al quale è stato chiamato, sia con riferimento alla causa principale (non eccepita dal convenuto) sia con riferimento alla sola causa di garanzia (al fine di impedire il "simultaneus processus" con la causa principale), ove si tratti di garanzia cd. propria, ossia della garanzia del godimento di diritti che si sono trasferiti (garanzia per evizione nella compravendita, nella donazione, nella permuta, nel trasferimento dei crediti) o costituiti (locazione) o di quella che derivi da vincoli di coobbligazione (fideiussione, obbligazioni solidali contratte nell'interesse esclusivo di uno solo dei debitori), che si caratterizzano tutte per una connessione tra la pretesa dell'attore (della causa principale) e la posizione del garante (chiamato in causa) particolarmente intensa.
Cass. civ. n. 9230/2017
In caso di litisconsorzio facoltativo, va escluso che sia improduttiva di effetti l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i litisconsorti convenuti, tanto più a seguito della sentenza n. 41 del 2006 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la parziale illegittimità del combinato disposto degli artt. 38 e 102 c.p.c. nella parte in cui comportano l'improduttività di effetti dell'eccezione nel caso di litisconsorzio necessario.
Cass. civ. n. 3220/2017
L’incompetenza per territorio, nei casi previsti dall’art. 28 c.p.c., al pari di quella per valore e per materia, è rilevata, anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 38, comma 1, c.p.c., non oltre la prima udienza di trattazione. Tale "rilievo", tuttavia, non implica necessariamente una contestuale "decisione" sulla competenza, essendo sufficiente che il giudice indichi alle parti la sussistenza della relativa questione in modo chiaro e preciso. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio esposto, ha ritenuto che il tribunale, dopo aver tempestivamente indicato alle parti la questione di competenza, avesse, poi, correttamente concesso alle stesse i termini per le memorie ex art. 183 c.p.c., invitandole a dedurre sul punto).
Cass. civ. n. 21769/2016
In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., con l'indicazione specifica del giudice ritenuto competente in relazione a ciascuno di essi, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice adito possa rilevare d'ufficio profili d'incompetenza non prospettati, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato.
Cass. civ. n. 11764/2016
L'art. 38, comma 2, c.p.c., può trovare applicazione solo in tema di competenza per territorio derogabile, mentre, ove sia sollevata un'eccezione di incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile, l'ordinanza che l'accoglie (e che potrebbe anche essere pronunciata d'ufficio) ha natura decisoria, indipendentemente dal fatto che la controparte vi abbia aderito, sicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire anche sulle spese del procedimento.
Cass. civ. n. 17474/2015
In un giudizio risarcitorio da illecito civile instaurato contro un condominio, l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile dallo stesso sollevata deve contenere la contestazione di tutti i fori concorrenti, ossia del foro generale del condominio, da identificarsi in relazione al luogo di ubicazione dello stabile condominiale qualora in esso si trovino i locali destinati allo svolgimento o alla gestione delle cose e dei servizi comuni, idonei, come tali, a configurare l'ufficio dell'amministratore, del foro dell'insorgenza dell'obbligazione da fatto illecito, identificabile in riferimento al luogo di verificazione del preteso fatto dannoso, nonché, infine, del "forum destinatae solutionis", coincidente con il domicilio del debitore ai sensi dell'articolo 1182 c.c.
Cass. civ. n. 11002/2015
L'eccezione di incompetenza per territorio non è proponibile dalla parte contumace dopo la definizione del giudizio di primo grado, salvo che ricorrano gli estremi per la rimessione in termini ai sensi dell'art. 294 cod. proc. civ.
Cass. civ. n. 26424/2014
L'incompetenza per materia, da qualunque causa dipenda ed al pari di quella per valore e per territorio nei casi previsti dall'art. 28 cod. proc. civ., dev'essere eccepita o rilevata, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 38, primo comma, cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla modifica operata dall'art. 45 della legge 18 giugno 2009 n. 69), non oltre la prima udienza di trattazione; ne consegue che, qualora il convenuto sia rimasto contumace in primo grado, senza che l'incompetenza sia stata perciò eccepita né rilevata dal giudice, e nessuna censura sia stata proposta avverso la declaratoria di contumacia, la questione di competenza rimane preclusa in sede di gravame.
Cass. civ. n. 13030/2014
In tema di competenza, l'art. 38, primo comma, cod. proc. civ., nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla modifica operata dall'art. 45, secondo comma, della legge 18 giugno 2009, n. 69, nel consentire il rilievo dell'incompetenza per materia, per valore e per territorio inderogabile, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione, preclude alla corte di appello - erroneamente adita per la determinazione della giusta indennità, ai sensi dell'art. 85 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, dal proprietario di un terreno edificabile di cui sia stata disposta l'occupazione annuale ai fini di ricerca archeologica - di dichiarare, direttamente in sentenza (nella specie, resa ad oltre sette anni dalla instaurazione del giudizio e senza aver preventivamente prospettato la questione alle parti), la propria incompetenza per materia in favore del tribunale, dovendo essa ritenersi investita definitivamente della cognizione della controversia. Né ha valore che, per effetto del mancato tempestivo rilievo, la causa si svolga in un unico grado di merito, atteso che, da un lato, le parti, con il loro comportamento, hanno implicitamente accettato tale conseguenza mentre, dall'altro, il principio del doppio grado di giudizio non gode di garanzia costituzionale.
Cass. civ. n. 5225/2014
Ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ., l'incompetenza per materia, al pari di quella per valore e per territorio nei casi previsti dall'art. 28 del codice di rito, è rilevata, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione, la quale, nel rito ordinario, si identifica con l'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ.; ne deriva che il giudice non può rilevare tale incompetenza nell'ordinanza con la quale, all'esito, ovvero fuori della predetta udienza a norma dell'art. 187, comma settimo, cod. proc. civ., decida in ordine all'ammissione dei mezzi di prova.
Cass. civ. n. 3845/2014
Ai fini della decisione sull'eccezione di incompetenza per territorio, fondata su una clausola contrattuale di deroga alla competenza per territorio, non rileva la circostanza che una delle parti abbia negato che il contratto contenente quella clausola fosse valido ed efficace, dovendo la questione di competenza essere risolta, ai sensi dell'art. 38, quarto comma, cod. proc. civ., sulla base delle risultanze emergenti dagli atti introduttivi e dalle produzioni documentali effettuate con essi.
Cass. civ. n. 3537/2014
Nel regime della rilevazione della questione di competenza di cui all'art. 38 cod. proc. civ., nel testo sostituito dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, ove il convenuto abbia sollevato un'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile nella comparsa di risposta depositata direttamente all'udienza di prima comparizione ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ., anziché nel termine di cui all'art. 166 cod. proc. civ. e, dunque, tardivamente, il potere di rilevazione ufficioso della stessa eccezione o di una diversa eccezione di incompetenza territoriale inderogabile dev'essere esercitato necessariamente ed espressamente dal giudice nella detta udienza, restando, in mancanza, la competenza radicata avanti al giudice adìto.
Cass. civ. n. 17794/2013
L'eccezione di incompetenza territoriale del convenuto non introduce nel processo un tema sul quale è possibile lo svolgimento di un'istruzione secondo le regole della fase dell'istruzione in funzione della decisione nel merito, di modo che il giudice non può procedere alla decisione su di essa sulla base di prove costituende o documentali introdotte nel giudizio all'esito dello svolgimento di detta fase. L'eccezione deve essere decisa sulla base delle risultanze emergenti dagli atti introduttivi e dalle produzioni documentali effettuate con essi, o in replica o controreplica alla prima udienza di cui all'art. 183 c.p.c., salvo il caso in cui, in ragione di quanto reso necessario dal tenore dell'eccezione del convenuto o del rilievo del giudice, il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa non esiga, secondo quanto prevede l'art. 38, ultimo comma, c.p.c., un'eventuale istruzione di natura sommaria "in limine litis", se del caso anche non documentale, diretta a chiarire il contenuto di quanto già risulta dagli atti. Tale istruzione, però, deve essere non solo sollecitata dalla parte interessata, ma deve aver luogo nella stessa prima udienza del giudizio o, se non sia possibile, in un'eventuale udienza appositamente fissata in breve, restando invece esclusa ogni possibilità di un suo svolgimento su sollecitazione successiva di una delle parti.
Cass. civ. n. 5725/2013
In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a persona giuridica, la mancata contestazione in comparsa di risposta - alla quale è da equiparare quella formulata senza motivazione articolata ed esaustiva - della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, primo comma, ultima parte, c.p.c. (contestazione da compiersi adducendo l'inesistenza, nel luogo in cui è territorialmente competente il giudice adito, di uno stabilimento della persona giuridica e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, da ritenere, pertanto, come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito.
Cass. civ. n. 22047/2012
In tema di competenza territoriale derogabile, qualora sia stata sollevata l'eccezione di incompetenza, le circostanze, fattuali o normative, integranti controeccezioni sono rilevate d'ufficio, essendo il giudice investito della decisione sull'eccezione e non sussistendo il monopolio delle parti nella rilevazione delle controeccezioni. (Nella specie, enunciando il principio, la S.C., in sede di regolamento di competenza, ha rilevato d'ufficio che il contratto, recante una clausola di foro, non era un contratto per adesione, soggetto alla disciplina degli artt. 1341 e 1342 c.c., mentre le parti si erano limitate, l'una, ad eccepire l'incompetenza sulla base della clausola e, l'altra, a controeccepire la mancata approvazione scritta della clausola medesima).
Cass. civ. n. 8189/2012
Qualora la parte, convenuta in giudizio per l'adempimento di un contratto, eccepisca l'incompetenza territoriale del giudice adito, affermando che il contratto in contestazione non si è concluso ovvero è nullo, e che, ammesso che si sia concluso, si sarebbe perfezionato e avrebbe dovuto avere esecuzione in un luogo diverso, il problema della competenza deve essere risolto alla stregua della prospettazione dell'attore, attenendo al merito l'accertamento relativo all'effettiva conclusione del contratto ovvero alla sua nullità. Né al riguardo possono avere rilevanza le contestazioni formulate dal convenuto e la diversa prospettazione dei fatti da lui avanzata, dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza, con la conseguenza che sulla determinazione del "forum contractus", con riferimento all'art. 20 c.p.c., non può influire l'eccezione del convenuto che neghi l'esistenza del contratto ovvero deduca la sua conclusione in altro luogo, unico limite alla rilevanza dei fatti prospettati dall'attore ai fini della determinazione della competenza essendo l'eventuale prospettazione artificiosa, finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge.
Cass. civ. n. 5609/2012
Ai sensi dell'art. 38, terzo comma, cod. proc. civ., l'incompetenza per materia, valore o territorio, nei casi previsti dall'art. 28, cod. proc. civ., è rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'art. 183 del codice di rito, la quale, nel processo ordinario, si identifica con l'udienza di trattazione della causa, e, nel processo del lavoro, corrisponde all'udienza di discussione della causa fissata con il decreto giudiziale disciplinato dall'art. 415 cod. proc. civ. Ne consegue che, pur volendosi attribuire al concetto di "udienza" un carattere identificativo contenutistico, piuttosto che meramente temporale (tale, dunque, da prescindere dal numero di udienze in cui si sia in concreto svolta la fase processuale), è comunque tardivo il rilievo dell'incompetenza per materia compiuto dal giudice dopo aver posto in essere attività (quale, nella specie, l'ammissione e l'espletamento di una CTU), che logicamente presuppongano l'affermazione della propria competenza.
Cass. civ. n. 17020/2011
In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38, primo comma, c.p.c., come sostituito dall'art. 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69 - la quale, con riguardo a detta specie di competenza, ha riproposto i contenuti del terzo comma del testo previgente dell'art. 38, sia in punto di necessaria formulazione dell'eccezione "a pena di decadenza" nella comparsa di risposta, sia quanto alla completezza dell'eccezione - comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. (e, nel caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell'art. 33 c.p.c., in relazione a tutti i convenuti), indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato. Vertendosi in tema di eccezione di rito ed in senso stretto, l'attività di formulazione dell'eccezione richiede un'attività argomentativa esplicita sotto entrambi gli indicati profili.
Cass. civ. n. 15348/2011
L'eccezione d'incompetenza territoriale da parte del convenuto non introduce nel processo un tema che necessiti d'istruzione con possibilità di prove costituende, ma va decisa sulla base delle risultanze processuali disponibili, dovendosi tenere distinte le questioni concernenti il merito della causa, da decidersi all'esito dell'istruzione probatoria, da quelle relative alla competenza da decidersi allo stato degli atti.
Cass. civ. n. 7530/2011
In tema di competenza per territorio, la contestazione in ordine all'avvenuto perfezionamento del contratto nel luogo rientrante nella competenza del giudice adito, pone a carico di chi sollevi l'eccezione l'onere di provare le circostanze di fatto determinanti la competenza per territorio.
Cass. civ. n. 19410/2010
Ai sensi dell'art. 38 c.p.c., sostituito dall'art. 4 legge 26 novembre 1990, n. 353, l'incompetenza per materia, al pari di quella per valore e per territorio nei casi previsti dall'art. 28 del codice di rito, è rilevata, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione, la quale, nel rito ordinario, si identifica con l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., e, nel processo del lavoro, corrisponde alla (prima) udienza di discussione fissata con il decreto giudiziale disciplinato dall'art. 415 c.p.c.; pertanto, alla stregua del nuovo assetto attribuito dal riformato art. 38 c.p.c. al rilievo dell'incompetenza, anche la disposizione del primo comma dell'art. 428 c.p.c. (secondo la quale nei processi davanti al giudice del lavoro l'incompetenza territoriale può essere rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c.) va intesa nel significato che detta incompetenza può essere rilevata non oltre il termine dell'udienza fissata con il predetto decreto contemplato dal citato art. 415, con la conseguente inammissibilità del regolamento di competenza d'ufficio che dovesse essere sollevato superandosi tale preclusione.
Cass. civ. n. 17452/2010
Nel procedimento davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, il regolamento di competenza d'ufficio non può essere richiesto oltre la prima udienza di trattazione essendo applicabile anche un tale giudizio, in virtù del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, l'art. 38 c.p.c., ai sensi del quale dopo la prima udienza di trattazione non possono essere più sollevate, neanche d'ufficio, questioni di competenza.
Cass. civ. n. 12455/2010
L'eccezione di incompetenza territoriale da parte del convenuto non introduce nel processo un tema che necessiti di istruzione con possibilità di assunzione di prove costituende, ma va decisa sulla base delle prove costituite già acquisite agli atti, senza che possa indurre a diverse conclusioni il riferimento del novellato art. 38 c.p.c. a "sommarie informazioni" eventualmente da assumersi da parte del giudice, posto che tale riferimento va inteso come limitato a chiarire il contenuto delle prove costituite o comunque ad accertare circostanze agevolmente rilevabili o documentabili. (Nella specie, nel regolare la competenza con riferimento alla richiesta di un decreto ingiuntivo per una somma determinata, costituente il corrispettivo di una fornitura, la S.C. ha rilevato che il "forum destinatae solutionis" era, ai sensi dell'art. 1182, comma terzo, c.c., identificabile con il domicilio del creditore).
Cass. civ. n. 12997/2009
Allorché il convenuto contesti tempestivamente, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., la competenza territoriale in ragione dell'esistenza di un foro esclusivo, omettendo di eccepire, in via subordinata, l'incompetenza con riguardo ai fori territoriali derogabili, così come è precluso al giudice di esaminare la competenza con riguardo a questi ultimi, è precluso parimenti al convenuto, il quale proponga istanza di regolamento di competenza avverso la decisione che abbia disatteso l'eccezione di incompetenza sollevata, di proporre a fondamento dell'istanza, in via subordinata, una questione afferente ai fori derogabili. (Fattispecie relativa all'avvenuta contestazione, nella comparsa di risposta in primo grado, dell'incompetenza territoriale soltanto sulla base dell'art. 152 del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196, avendo il convenuto omesso di eccepire, sia pure subordinatamente, l'insussistenza della competenza territoriale anche ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c.
Cass. civ. n. 9783/2009
In sede di regolamento di competenza avverso sentenza dichiarativa dell'incompetenza del giudice adito con riferimento ai criteri di competenza territoriale derogabile, la Corte di cassazione, cui appartiene il potere di riscontrare la competenza o meno del giudice adito ancorché per ragioni diverse da quelle sostenute dalla parte ricorrente, è tenuta ad accertare d'ufficio l'osservanza del disposto dell'art. 38, comma terzo, c.p.c. con riguardo alla rituale e valida proposizione dell'eccezione di incompetenza, che, pur espressamente esaminata e decisa in senso affermativo dalla sentenza, non sia stata adeguatamente censurata dal ricorrente, il quale si sia limitato a contestare la declinatoria di incompetenza sotto il profilo dell'inesatta applicazione dei criteri di collegamento della competenza territoriale. (Nella specie, la S.C., adita in sede di regolamento, ha affermato la competenza territoriale del giudice che si era dichiarato incompetente sul presupposto che, in una controversia in materia di obbligazioni, la relativa eccezione, accolta con la sentenza impugnata, era stata formulata in modo incompleto, siccome proposta esclusivamente con la contestazione del "forum destinatae solutionis", senza alcun riferimento agli altri criteri di collegamento riguardanti gli ulteriori fori concorrenti).
Cass. civ. n. 6579/2009
L'impugnazione della sentenza per violazione delle regole sulla competenza per valore presuppone, oltre alla sussistenza del vizio in questione, la tempestiva proposizione dell'eccezione d'incompetenza da parte del convenuto, con chiara affermazione delle ragioni che la giustificano, ed il mantenimento di tale eccezione, con altrettanta chiarezza, nelle conclusioni precisate e negli scritti difensivi presentati ad illustrazione delle stesse, determinandosi altrimenti una preclusione processuale al rilievo della questione di competenza, che il giudice ha il potere di rilevare d'ufficio soltanto entro la prima udienza di trattazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso, rilevando che l'eccezione d'incompetenza sollevata nelle conclusioni della comparsa di risposta non era accompagnata dall'illustrazione delle relative ragioni, e non era stata ribadita nella comparsa conclusionale, in cui il convenuto aveva insistito per il rigetto della domanda nel merito).
Cass. civ. n. 4007/2009
L'incompetenza per materia, da qualunque causa dipenda ed al pari di quella per valore e per territorio nei casi previsti dall'art. 28 cod. proc. civ., dev'essere eccepita o rilevata, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 38, primo comma, cod. proc. civ. (nel testo introdotto dall'art. 4 della legge n. 353 del 1990, in vigore dal 30 aprile 1995) non oltre la prima udienza di trattazione; ne consegue che, in difetto, diviene insindacabile e irretrattabile la competenza del giudice dinnanzi a cui l'incompetenza non sia stata eccepita o rilevata. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso una sentenza del giudice di pace, resa in materia di tasse automobilistiche, essendosi l'Amministrazione finanziaria costituita in primo grado dopo la prima udienza di trattazione, allorchè la causa era stata rinviata ad altra udienza per il deposito di note e la pronuncia di decisione e solo allora avendo essa eccepito l'incompetenza per materia).
Cass. civ. n. 21899/2008
L'eccezione di incompetenza per territorio derogabile, sollevata da una persona giuridica, si ha per non proposta se non contiene l'indicazione di tutti i fori alternativi possibili, ivi compreso quello del luogo dove la convenuta ha un rappresentante abilitato a stare in giudizio, a nulla rilevando che l'esistenza di uno stabilimento della società convenuta nel luogo dove siede il giudice adìto sia stata rilevata d'ufficio.
Cass. civ. n. 16557/2008
La questione di competenza ha natura assolutamente pregiudiziale, per cui vi è una manifesta inconciliabilità, sul piano logico e giuridico, tra la richiesta di una pronuncia sul merito in via principale (che implica necessariamente il riconoscimento della esistenza in concreto della potestas iudicandi del giudice adito ) e la proposizione di una eccezione di incompetenza dello stesso giudice, da esaminare solo nella ipotesi di pronuncia sfavorevole alla parte che l'ha sollevata, con la conseguenza che, qualora l'eccezione di incompetenza sia stata formulata nei detti termini, essa deve considerarsi ed aversi come non proposta. In tal caso il giudice, mancando una rituale eccezione da esaminare, qualora possa rilevare d'ufficio l'incompetenza (come nella specie, venendo in evidenza la competenza territoriale inderogabile relativa al foro del consumatore ), deve farlo entro la prima udienza di trattazione, a norma dell'art. 38 c.p.c. ; la violazione della preclusione alla rilevazione è deducibile in sede di regolamento di competenza ed è rilevabile d'ufficio dalla Corte di Cassazione.
Cass. civ. n. 14383/2008
L'abbandono tacito dell'eccezione di incompetenza può desumersi soltanto in presenza di condotte processuali inequivocabilmente incompatibili con la volontà di coltivarla. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che la proposizione contemporaneamente all'eccezione di incompetenza territoriale dell'istanza volta all'emissione di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. non potesse essere interpretata quale condotta inequivocabilmente incompatibile con detta eccezione, potendo essere considerata o come istanza subordinata oppure come istanza diretta ad ottenere l'ordinanza di ingiunzione, sia pure dal giudice incompetente ).
Cass. civ. n. 11657/2008
In applicazione degli artt. 38, secondo comma, 166, 171, secondo comma e 167, secondo comma, c.p.c. (quest'ultimo nel testo vigente a decorrere dal 22 giugno 1995 e fino all'entrata in vigore, in data 1 marzo 2006, delle modifiche introdotte con il decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005, conv. con mod. nella legge 14 maggio 2005, n. 80 ), l'eccezione di incompetenza per territorio derogabile è formulata tempestivamente nella comparsa di costituzione, anche se essa è depositata con la costituzione del convenuto «fino alla prima udienza » mentre, successivamente alla entrata in vigore del D.L. n. 35 del 2005, l'eccezione è tempestivamente proposta soltanto se contenuta nella comparsa di risposta depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione. (Principio enunciato dalle S.U. ai sensi dell'art. 363 c.p.c. nell'ambito di una pronuncia di inammissibilità del ricorso ).
Cass. civ. n. 11185/2008
Quando a seguito della declaratoria di incompetenza da parte del giudice adito la causa prosegue in riassunzione davanti al giudice ritenuto competente, questi può rilevare, a sua volta, la propria incompetenza non oltre la prima udienza di trattazione, rimanendo altrimenti preclusa per lui la possibilità di chiedere il regolamento di competenza ; né rileva, a tal fine, che una delle parti abbia riproposto l'eccezione nell'udienza di comparizione, perché la parte che dissente dalla declaratoria di incompetenza pronunciata dal giudice non ha altro potere che quello di impugnarla.
Cass. civ. n. 9316/2008
Pur essendo possibile eccepire l'incompetenza territoriale del giudice adito invocando l'operatività di una clausola attributiva di competenza esclusiva, senza contestare l'operatività degli altri criteri di collegamento generali che discendono dalla natura e dall'oggetto della causa, in caso di inefficacia della clausola derogativa della competenza eccepita in via principale sarà necessario che il convenuto, perchè la causa non si radichi davanti allo stesso giudice adito, provveda contestualmente, ancorchè in via subordinata ed eventuale, all'indicazione dei diversi giudici ritenuti competenti in base alla disciplina processuale applicabile in relazione al tipo di domanda formulata, rispetto alla quale potrà sortire la sua efficacia la dichiarazione di adesione dell'attore ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ.
Cass. civ. n. 4024/2008
In tema di competenza per territorio, se con la domanda è fatta valere un'obbligazione di pagamento di somma di denaro, che si assuma essere stata d'accordo tra le parti sostituita ad una precedente obbligazione di consegna cose mobili determinate ed il convenuto contesta che tale novazione vi sia stata, ai fini dell'applicazione del criterio di collegamento del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio deve essere eseguita (art. 20 c.p.c. ed art. 1182, commi primo e terzo, c.c.), non è dato compiere un accertamento allo stato degli atti sulla circostanza dell'intervenuta novazione, giacché questa rileva come fatto costitutivo del diritto dedotto in giudizio ed il suo accertamento appartiene alla decisione sul merito della domanda, che, in caso di esito negativo, deve essere rigettata.
Cass. civ. n. 24277/2007
In tema di eccezione di incompetenza per territorio derogabile, allorquando nelle controversie in materia di obbligazioni, sia convenuta una persona fisica, la contestazione da parte di quest'ultima della sussistenza del foro del giudice adito e la conseguente necessaria indicazione del giudice competente deve essere svolta con riferimento, oltre che ai fori speciali concorrenti, di cui all'art. 20 c.p.c., anche in riferimento ad entrambi i fori generali di cui al precedente art. 18, cioè sia con riguardo alla residenza che al domicilio, poiché quest'ultimo ha consistenza di criterio di collegamento autonomo rispetto a quello della residenza. Peraltro, il convenuto non è esentato dal suddetto onere neppure in caso di indicazione, nella citazione, della sua residenza ovvero del suo domicilio in un luogo non riconducibile alla giurisdizione territoriale del giudice, sia perché nella prima ipotesi l'individuazione della residenza non può lasciar presumere la coincidenza con essa del domicilio (atteso che l'art. 163, n 2, c.p.c. prevede l'indicazione alternativa dell'una e dell'altro), sia perché in entrambe le ipotesi il secondo comma, secondo inciso, dell'art. 38 c.p.c. esclude ogni operatività del principio di ammissione, onerando il convenuto eccipiente in ogni caso di una specifica contestazione, là dove gli impone di indicare il giudice competente e, quindi, in caso di concorrenza di fori, di contestare ed indicare tutti i fori possibilmente concorrenti.
Cass. civ. n. 17399/2007
L'indicazione del foro ritenuto competente da parte del convenuto che eccepisce l'incompetenza per territorio del giudice adito è imposta dall'art. 38, secondo comma, c.p.c. in funzione dell'eventuale adesione dell'attore, dalla quale deriva la cancellazione della causa dal ruolo. Ne consegue che l'erronea indicazione di detto foro non rende per ciò stesso irrituale l'eccezione, comportando soltanto che il giudice adito, in difetto di adesione della controparte alla indicazione stessa, provvede alla individuazione del giudice competente in base ai criteri di collegamento previsti dalla legge. In altri termini, una volta che la parte ha correttamente e tempestivamente eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito sulla base dei vari criteri di collegamento da applicare per individuare tale competenza territoriale, l'erronea indicazione del giudice competente non rende irrituale l'eccezione, provvedendo il giudice della decisione ad individuare sulla base del criterio esatto di collegamento, indicato dal convenuto, il giudice esatto.
Cass. civ. n. 5829/2007
Posto che le questioni relative ai rapporti tra il tribunale in composizione ordinaria e la sezione specializzata agraria sono di competenza e non di giurisdizione, anche nel caso della eventuale incompetenza per materia di detta sezione specializzata trova applicazione la disciplina dell'art. 38 c.p.c., alla stregua della quale essa non può essere eccepita dalle parti o rilevata d'ufficio dopo la prima udienza di trattazione, per cui la competenza rimane definitivamente radicata presso il giudice adito anche se in relazione alla natura della controversia si debba disporre il mutamento del rito (da lavoristico ad ordinario o viceversa), in quanto il relativo provvedimento non incide sulla preclusione già verificatasi spostando il termine per l'eccezione o il rilievo d'ufficio.
Cass. civ. n. 2306/2007
Nel procedimento davanti al giudice di pace, qualora, alla prima udienza, questi abbia dichiarato la contumacia del convenuto, procedendo alla celebrazione di una seconda e di una terza udienza, al convenuto che si costituisca tardivamente è preclusa la facoltà di eccepire l'incompetenza per territorio derogabile, in quanto la relativa eccezione, in siffatto giudizio — la struttura del quale è articolata in una tendenziale unica udienza di trattazione — non può essere proposta oltre la prima udienza. Né rileva che il giudice di pace, ai sensi del quarto comma dell'art. 320 c.p.c., possa fissare una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova, atteso che detta disposizione non consente di esperire attività contrastanti con la struttura della udienza prevista nel citato articolo, nella quale si deve concentrare l'attività della trattazione preliminare della causa, l'attività istruttoria e quella conclusiva, senza che si possa scindere l'udienza di prima comparizione da quella di trattazione.
Cass. civ. n. 22526/2006
In tema di competenza territoriale derogabile, con riguardo al caso di litisconsorzio facoltativo, l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito può essere formulata anche soltanto da alcuni dei convenuti.
Cass. civ. n. 22055/2006
Secondo il disposto dell'art. 38, primo comma, c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 4 della legge 26 novembre 1990, n. 353 in vigore dal 30 aprile 1995 (in base alle disposizioni transitorie di cui all'art. 90 della stessa legge e successive modificazioni), l'incompetenza per materia - al pari di quella per valore e di quella per territorio nei casi previsti dall'art. 28 c.p.c. - è rilevata, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione, con la conseguenza che - diversamente dalla previgente disciplina - il giudice non può rilevare tale incompetenza in ogni stato e grado, ma è tenuto al rilievo officioso entro detta udienza, salvo esaminare l'eventuale eccezione ritualmente proposta dalle parti. Da ciò deriva che la parte può impugnare la decisione di primo grado per ragioni di incompetenza per materia solo ove abbia tempestivamente eccepito l'incompetenza e che, anche in presenza della tempestiva eccezione, la stessa parte è onerata della specifica impugnazione sul punto, ove il giudice abbia invece deciso nel merito, atteso che - venuta meno la possibilità del rilievo officioso durante tutti i gradi del giudizio - l'impugnazione nel merito non implica più la devoluzione al giudice di appello anche della questione di competenza per materia (così come di quella territoriale inderogabile di cui all'art. 28 c.p.c.). (Nella specie, la S.C., alla stregua del principio enunciato, ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza, con la quale il giudice di appello aveva rilevato d'ufficio l'incompetenza per materia, malgrado si fosse formata in primo grado l'inerente preclusione e nonostante il giudice di prima istanza avesse deciso la causa nel merito senza che l'appellante avesse proposto alcuna censura relativa alla competenza per materia).
Cass. civ. n. 19055/2006
A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 38 e 102 c.p.c. pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 41 del 2006, in ipotesi di litisconsorzio necessario produce effetti nei confronti di tutti i litisconsorzi l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile sollevata da alcuni soltanto dei convenuti.
Cass. civ. n. 6593/2006
A norma dell'art. 38 c.p.c., nel testo introdotto dall'articolo della legge n. 353 del 1990, l'incompetenza per materia o per territorio, nei casi previsti dall'art. 28 c.p.c., non può più essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ma deve essere eccepita dalla parte o rilevata d'ufficio entro la prima udienza di trattazione. Ne discende che davanti al giudice di pace, ove la trattazione si esaurisca in unica udienza e il giudice si riservi la decisone concedendo un termine per note, detta eccezione non può essere sollevata negli scritti difensivi autorizzati, che sono riservati all'illustrazione delle conclusioni già rassegnate.
Cass. civ. n. 24903/2005
Nelle cause relative a diritti di obbligazione, l'attore non ha alcun onere di specificazione del criterio di competenza scelto e delle ragioni per le quali ha ritenuto di incardinare la controversia presso il giudice adito, essendo sufficiente che detto foro corrisponda a uno di quelli concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 o 20 c.p.c. È il convenuto che, al fine di evitare che la causa resti radicata presso il giudice scelto dall'attore, ha l'onere di eccepire l'incompetenza di quest'ultimo sotto tutti i profili ipotizzabili sin dal primo atto difensivo con motivazione articolata ed esaustiva, non potendo aggiungere nuovi motivi rispetto a quelli prospettati in limine né ad essi apportare qualsiasi mutamento. Ne consegue che, in mancanza di una tempestiva e completa contestazione, l'eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta e, pertanto, definitivamente radicata la sua competenza.
Cass. civ. n. 16404/2005
L'art. 38, secondo comma, primo periodo, c.p.c., escludendo, nelle cause ordinarie, dalla preclusione ivi stabilita l'eccezione di incompetenza per territorio nei casi previsti dall'art. 28 c.p.c., si riferisce alle sole ipotesi che in tale norma risultano eccettuate dalla derogabilità convenzionale e non al caso del foro stabilito per deroga convenzionale, per il quale vale il principio generale della deducibilità dell'eccezione di incompetenza soltanto nella comparsa di risposta.
Cass. civ. n. 2344/2005
In tema di incompetenza per territorio, fuori dei casi previsti dall'art. 28 c.p.c., il convenuto, dopo aver contestato in comparsa di risposta il foro prescelto dall'attore indicando il giudice ritenuto competente, non può, nel successivo corso del giudizio di primo grado, modificare la propria indicazione, prospettando una situazione di fatto diversa da quella inizialmente rappresentata, in quanto ciò comporterebbe la formulazione di un'eccezione di incompetenza nuova, oltre la scadenza del termine stabilito a pena di decadenza dall'art. 38, secondo comma, c.p.c., nè può, a maggior ragione, dedurre tale modificazione in sede di impugnazione, dopo la conclusione del giudizio di primo grado, non rilevando in senso contrario, al fine di rendere possibile una modificazione dell'originaria indicazione, situazioni sopravvenute all'instaurazione del giudizio (come, ad esempio, la successione nel processo di un nuovo soggetto a quello venuto meno a seguito di fusione per incorporazione), atteso che la competenza deve essere determinata, a termini dell'art. 5 c.p.c., con riguardo alla situazione di fatto esistente al momento della proposizione della domanda. (Nel caso di specie, nel censurare, con il regolamento di competenza, la sentenza impugnata per avere affermato la competenza territoriale di un certo tribunale, il ricorrente aveva indicato come giudice competente un giudice diverso da quello indicato nella precedente fase di giudizio, quando era stata eccepita, nei tempi e nei modi prescritti dall'art. 38, secondo comma, c.p.c., l'incompetenza territoriale del giudice adito dall'attore; enunciando il principio di cui in massima, la Corte Cass. ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza).
Cass. civ. n. 5283/2004
Il convenuto per l'adempimento di più obbligazioni derivanti dallo stesso contratto ha l'onere di contestare, a pena di preclusione, il foro territoriale scelto dall'attore rispetto al luogo di adempimento di ciascuna di esse, perché la competenza del giudice adito è sufficiente sussista per una soltanto, così come più in genere nel caso di pluralità di domande nei confronti della stessa parte.
Cass. civ. n. 16136/2003
In tema di regolamento di competenza (nella specie, per territorio), la disposizione dettata dall'art. 38 c.p.c. è volta a regolare, oltre il tempo, anche i modi dell'eccezione, ed alla sua osservanza è condizionato il dovere del giudice di decidere su tale aspetto della controversia, sicché questioni che riguardino l'applicazione della norma alla concreta situazione processuale, benché attinenti al merito (come, nella specie, la questione relativa ai singoli fori solutionis di cui agli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c. non sono legittimamente distinguibili, né separabili, dalla questione di competenza considerata nel suo complesso.
Cass. civ. n. 15280/2003
Configura questione di competenza territoriale quella derivante dal mutamento di una circoscrizione giudiziaria — nella specie, per i procedimenti pendenti dinanzi al Tribunale di Salerno dopo dell'istituzione del Tribunale di Nocera Inferiore: art. 3 (N.d.R.) legge 11 febbraio 1992, n. 127 — e perciò la parte che intende sollevare tale eccezione soggiace alle preclusioni stabilite dall'art. 38 c.p.c.
Cass. civ. n. 468/2003
L'indicazione del foro ritenuto competente da parte del convenuto che eccepisce l'incompetenza per territorio del giudice adito è imposta dall'art. 38, secondo comma, c.p.c. in funzione dell'eventuale adesione dell'attore, dalla quale deriva la cancellazione della causa dal ruolo. Ne consegue che la erronea indicazione di detto foro non rende per ciò stesso irrituale la eccezione, comportando soltanto che il giudice adito, in difetto di adesione della controparte alla indicazione stessa, provvede alla individuazione del giudice competente in base ai criteri di collegamento previsti dalla legge. *
, Cass. civ.,, sez. III,, 15 gennaio 2003, n. 468,, Alessio c. Milano Assic. Spa ed altro.
Cass. civ. n. 10685/2002
È tardiva l'eccezione d'incompetenza per valore del giudice adito, sollevata per la prima volta con l'atto di appello dal convenuto anche nell'ipotesi in cui la natura petitoria dell'azione proposta dall'attore sia stata affermata - come tale - soltanto con la sentenza di primo grado.
Cass. civ. n. 1638/2002
A norma dell'art. 38 c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 4 della legge n. 353 del 1990, l'incompetenza per materia (alla pari di quella per valore e per territorio, nei casi previsti dall'art. 28 c.p.c.) deve essere eccepita dalla parte o rilevata d'ufficio entro la prima udienza di trattazione. Qualora l'eccezione di incompetenza sia stata tempestivamente sollevata, il giudice non ha l'obbligo di emettere alcun formale provvedimento per eventualmente riservare la decisione al prosieguo, potendo invece rinviarla ad un momento successivo individuabile liberamente nel rispetto dell'ordine logico delle questioni, posto che, ai sensi degli artt. 187, 189, 190 bis c.p.c., solo se egli intende decidere separatamente la questione di competenza, deve invitare le parti a precisare le conclusioni. La regola sopra enunciata è applicabile anche ai processi di esecuzione forzata, attesa la portata generale del principio di cui all'art. 38 c.p.c.
Cass. civ. n. 13414/2001
Il giudice di primo grado ha la facoltà e non l'obbligo di rilevare d'ufficio la propria incompetenza non oltre la prima udienza di trattazione ai sensi dell'art. 38 c.p.c., sì che la causa resta definitivamente radicata presso di lui se non sia avvalso di tale potere e le parti non abbiano tempestivamente sollevato alcuna eccezione.
Cass. civ. n. 10210/2001
Il terzo chiamato in causa ad istanza del convenuto che chiede di essere da lui garantito, non può eccepire l'incompetenza per territorio del giudice davanti al quale è stato chiamato qualora il convenuto, non avendo proposto alcuna eccezione di incompetenza nei termini e nei modi di legge, abbia reso non più contestabile la competenza del giudice adito. Tale principio si applica anche in ipotesi di garanzia impropria che si verifica ogniqualvolta pur sussistendo un'obbligazione indennitaria, il collegamento del relativo rapporto con quello principale è meramente occasionale ed estrinseco, ferma restando l'opportunità del simultaneus processus.
Cass. civ. n. 4021/2001
A norma dell'art. 38 c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 4 della legge n. 353 del 1990, l'incompetenza per materia (alla pari di quella per valore e per territorio, nei casi previsti dall'art. 28 c.p.c.) deve essere eccepita dalla parte o rilevata d'ufficio entro la prima udienza di trattazione. Ne consegue che, qualora l'incompetenza, da qualunque causa dipendente, non sia eccepita o rilevata alla prima udienza di trattazione, non può più esserlo nel successivo corso del processo, neppure se in relazione alla natura della controversia (nella specie, in materia di locazione) si debba disporre il mutamento del rito da ordinario a speciale; infatti, il relativo provvedimento non incide sulla preclusione già verificatasi, spostando il termine per l'eccezione o per il rilievo.
Cass. civ. n. 9733/2000
Alla stregua dell'art. 38 c.p.c., nella formulazione risultante dalla novellazione operata dall'art. 4 della legge n. 353 del 1990 - espressione del principio della rapida formazione delle preclusioni -, la competenza territoriale rappresenta un criterio «debole» di individuazione del giudice, in quanto essa, tendenzialmente, resta fissata in quella indicata nell'atto introduttivo del giudizio, potendo essere modificata, nei casi di foro stabilito convenzionalmente, ex art. 28 c.p.c., soltanto attraverso la contestazione nella comparsa di risposta, e non potendo, al di fuori di detti casi, essere rilevata, neppure d'ufficio, oltre la prima udienza di trattazione. (In applicazione di tale principio, la Suprema Corte, in sede di regolamento di competenza richiesto dalla parte attrice, a seguito della pronuncia del giudice adito, che, solo in sentenza, aveva ritenuto la propria incompetenza territoriale, ha escluso che tale rilevazione tardiva possa prevalere sulla competenza già individuata con l'atto introduttivo del giudizio).
Cass. civ. n. 9692/2000
La competenza territoriale a conoscere delle controversie relative ai contratti conclusi con un operatore commerciale per la fornitura di beni o la prestazione di servizi fuori dai locali commerciali spetta, ai sensi dell'art. 12 del D.L.vo n. 50 del 1992, al giudice del luogo della dimora o del domicilio del consumatore; trattandosi di competenza territoriale inderogabile, la relativa eccezione di incompetenza deve essere proposta, ai sensi dell'articolo 38 c.p.c., entro l'udienza di trattazione e non con la comparsa di risposta (nella specie, il giudice di pace nella prima udienza aveva ritenuto necessario verificare la regolare costituzione delle parti rinviando a tal fine e per la comparizione delle stesse e il tentativo di conciliazione ad un'udienza successiva in cui veniva eccepita l'incompetenza; la Suprema Corte ha ritenuto tempestiva l'eccezione, dovendo ritenersi prima udienza di trattazione quella cui il giudice aveva rinviato per le dette attività).
Cass. civ. n. 9439/2000
L'art. 38, primo comma, c.p.c., ove prevede che l'incompetenza per valore è rilevata anche d'ufficio non oltre la prima udienza, non può trovare applicazione nell'ipotesi in cui la causa sia relativa a somme di denaro e la somma richiesta rientri, in astratto o per espressa determinazione fatta dall'attore o in virtù della presunzione di cui all'art. 14 c.p.c., nella competenza del giudice adito. È infatti irrilevante ai fini della determinazione della competenza che la pretesa sia prima facie infondata, o che gli elementi offerti al giudice siano tali da non poter mai giustificare una pronunzia nei termini richiesti, atteso che in tale evenienza il giudice deve, eventualmente rigettare la domanda, o accoglierla nei limiti in cui risulti fondata, ma non può dichiararsi incompetente ratione valoris (la Suprema Corte ha affermato il principio in un caso in cui il giudice adito con una domanda di risarcimento dei danni prodotti dalla circolazione stradale aveva ritenuto la propria incompetenza per valore, considerando che l'eventuale fondatezza della domanda non potesse, comunque, nel quantum raggiungere la soglia del valore di competenza del giudice adito).
Cass. civ. n. 5033/2000
Sebbene, ai fini della determinazione della competenza per materia, si debba aver riguardo all'oggetto della domanda ed ai fatti posti a fondamento della stessa, senza che il giudice adito possa, al riguardo, compiere attività istruttoria, egli deve, tuttavia, verificare, sulla base delle deduzioni delle parti e della documentazione da esse prodotta, se prima facie non sia in effetti configurabile la propria competenza. (Alla stregua del principio di cui in massima, la S.C., in sede di regolamento di competenza richiesto d'ufficio da un pretore innanzi al quale era stata riassunta, a seguito di declaratoria di incompetenza per materia e per valore del giudice di pace, una causa, per risarcimento dei danni riportati all'abitazione dell'attore dell'incendio sprigionatosi da un'autovettura in sosta nella pubblica strada — causa proposta innanzi al predetto giudice sul presupposto che il danno fosse stato causato da circolazione di veicolo — ha ritenuta corretta la pronuncia del giudice di pace, che aveva, invece, escluso la ricorrenza di un evento riconducibile alla circolazione stradale).
Cass. civ. n. 5030/2000
Il principio secondo cui la parte che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito, invocando l'operatività di un foro convenzionale esclusivo, non è tenuta altresì a contestare espressamente i vari fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali va coordinato con il principio secondo cui il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, può subire deroga nel caso di connessione oggettiva, ai sensi dell'art. 33 c.p.c.; ne consegue che il soggetto convenuto presso un foro diverso da quello convenzionale, al fine di impedire che si estenda nei propri confronti per ragioni di connessione la competenza territoriale relativa all'altro convenuto, ha l'onere di eccepire l'insussistenza di una ragione di competenza nei confronti di quest'ultima in base ai criteri degli artt. 18 o 10 (Foro generale delle persone fisiche e delle persone giuridiche), richiamati dall'art. 33 ai fini dell'operatività della relativa ragione di modificazione della competenza. (Nella specie, in applicazione del riportato principio, la Corte regolatrice ha ritenuto opponibile alla parte che invocava una competenza convenzionale esclusiva la competenza del giudice adito nei confronti dell'altro convenuto, definitivamente radicatasi in mancanza di eccezioni di incompetenza da parte di quest'ultimo.
Cass. civ. n. 347/2000
L'obbligazione risarcitoria derivante da un fatto dannoso unico imputabile a più persone è solidale, non cumulativa, e perciò non sussiste litisconsorzio necessario passivo tra costoro. Pertanto l'eccezione di incompetenza territoriale formulata da magistrati convenuti per la responsabilità civile, è inefficace nei confronti dei componenti del medesimo collegio giudicante non costituitisi, con la conseguenza che il giudizio contro questi ultimi può proseguire dinanzi al giudice adito dall'attore, mentre nei confronti degli eccipienti dinanzi al giudice dichiarato competente per territorio.
Cass. civ. n. 13055/1999
La disposizione di cui all'art. 38 c.p.c., nel nuovo testo di cui all'art. 4 della legge n. 353 del 1990 (in vigore dal 30 aprile 1995), laddove ha introdotto una generale barriera temporale preclusiva ai fini della possibilità di rilevare tutti i tipi di incompetenza, fissandola nella prima udienza di trattazione, deve ritenersi applicabile non soltanto ai processi di cognizione ordinaria, ma anche ai processi di tipo camerale, almeno allorché questi siano utilizzati dal legislatore per la tutela giurisdizionale di diritti. Da ciò consegue che essa si renda operativa anche allorché vertasi in materia di avvenuta violazione delle norme relative alla competenza funzionale (sancita dagli artt. 28 e 29 della legge n. 794 del 1942) del capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo, a liquidare le spese ed i compensi dell'avvocato nei confronti del proprio cliente.
Cass. civ. n. 7757/1999
La parte che eccepisce l'incompetenza per valore del giudice adito non ha l'onere di indicare, a pena di improponibilità dell'eccezione, il giudice che essa ritiene competente, come nel caso di eccezione di incompetenza territoriale.
Cass. civ. n. 6632/1999
La deduzione con cui si sostiene l'incompetenza per territorio (nei casi in cui la competenza territoriale non è inderogabile) è una eccezione in senso proprio, la quale non soltanto deve essere sollevata dalla parte interessata, ma deve essere altresì corredata dalla prova dei fatti su cui si fonda, secondo il disposto dell'art. 2697 c.c., cosicché spetta a chi eccepisce l'incompetenza l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi dell'eccezione.
Cass. civ. n. 3474/1999
Nel caso in cui il convenuto, nel contestare la propria legittimazione, chiami in causa un terzo deducendo che il medesimo è il legittimato passivo, si verifica estensione automatica della domanda ad un terzo, onde il giudice può direttamente emettere nei confronti di lui una pronuncia di condanna anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza con ciò incorrere nel vizio di ultrapetizione. Nella suddetta ipotesi la causa è unica ed inscindibile, con la conseguenza che l'eccezione di incompetenza per territorio derogabile sollevata dal chiamato rimane priva di effetti a causa dell'incontestabilità della competenza nei confronti del convenuto che non ha sollevato la relativa eccezione.
Cass. civ. n. 1368/1999
L'incompetenza per valore, al pari di quella per materia e per territorio nei casi previsti dall'art. 28 c.p.c., può essere rilevata d'ufficio non oltre la prima udienza di trattazione.
Cass. civ. n. 3407/1998
La parte che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito invocando l'operatività di un foro convenzionale esclusivo, non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l'effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano perciò inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga detta pattuizione.
Cass. civ. n. 2491/1998
L'indicazione del giudice che la parte ritiene competente, che, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., deve essere necessariamente contenuta nell'eccezione di incompetenza, deve essere contemporanea all'eccezione stessa nonché compiutamente motivata e, pur potendo essere formulata in via di pluralità alternativa, deve essere specifica e completa con riguardo a tutti i possibili concorrenti criteri determinativi di competenza. In difetto di ciò, si considera radicata la competenza in base al criterio non contestato, a meno che l'attore abbia specificato il criterio di collegamento per la scelta del giudice adito pur non essendone onerato, nel qual caso l'onere d'eccezione resta correlativamente delimitato al criterio indicato dall'attore.
Cass. civ. n. 12376/1997
Poiché ai fini della determinazione della competenza per materia si deve aver riguardo all'oggetto della domanda proposta dall'attore, restando irrilevanti le contrarie contestazioni del convenuto, quando il primo lamenta la violazione di un suo diritto allegando uno specifico fatto relativo ad un determinato rapporto giuridico, senza che il secondo eccepisca la evidente strumentalità dell'allegazione, il giudice competente è quello indicato dalla legge in relazione a tale rapporto; dal che ulteriormente deriva, nella sopraindicata ipotesi, il divieto per il giudice di merito di acquisire ed esaminare prove dedotte dalle parti, attesane l'inutilità ai fini della decisione da assumere, come è del resto confermato dalla nuova formulazione dell'art. 38 c.p.c., risultante dall'art. 4 della legge 26 novembre 1990, n. 353, il quale dopo aver posto il limite della prima udienza di trattazione per il rilievo, anche d'ufficio, della incompetenza per materia prescrive che la relativa questione deve esser decisa solamente allo stato degli atti.
Cass. civ. n. 10532/1997
In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, l'art. 38 del c.p.c., come modificato dall'art. 4 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (che, innovando il testo previgente, dispone che l'incompetenza per territorio fuori dei casi previsti nel precedente articolo 28 - ossia fuori dei casi in cui essa è inderogabile - è eccepita «a pena di decadenza» nella comparsa di risposta e, confermando il precedente dettato normativo, impone di considerare l'eccezione come «non proposta se non contiene l'indicazione del giudice competente») letto in coordinamento sistematico con gli articoli 112, 167, primo comma e 171, comma secondo dello stesso codice (nella parte in cui, rispettivamente, prevedono: il divieto per il giudice di pronunziare d'ufficio su eccezioni riservate alle parti; l'onere del convenuto di proporre tutte le sue difese nella comparsa di risposta; la soggezione del convenuto, tardivamente costituitosi, alle decadenze già verificatesi in suo danno) consente di ritenere confermato il principio per cui nelle cause relative a diritti di obbligazione il convenuto deve eccepire nella comparsa di risposta, a pena di decadenza, l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli articoli 18, 19 e 20 c.p.c., indicando specificamente in relazione ai criteri medesimi, a pena di inefficacia dell'eccezione, qual è il giudice che ritiene competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti o supplire alla genericità o incompletezza dell'eccezione stessa, restando la competenza del giudice adito radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato.
Cass. civ. n. 5174/1997
L'adesione dell'attore all'indicazione del giudice territorialmente competente fatta dal convenuto comporta la cancellazione della causa dal ruolo solo in quanto la controversia non rientri fra quelle nelle quali a norma dell'art. 28 c.p.c. la competenza per territorio è inderogabile. Pertanto quando sia convenuta in giudizio una amministrazione dello Stato l'accordo sulla competenza intercorso tra i procuratori delle parti è improduttivo di effetti.
Cass. civ. n. 5785/1996
Quando nella fase di merito la contestazione della competenza per valore sia stata prospettata con specifico riguardo ad una delle pretese azionate nel giudizio, non è consentito dedurre per la prima volta in cassazione che la incompetenza del primo giudice scaturisce dal cumulo fra il valore di tale domanda con domande diverse, o dal cumulo di altre domande.
Cass. civ. n. 1077/1995
La questione di competenza ha natura assolutamente pregiudiziale e, pertanto, vi è una manifesta inconciliabilità, sul piano logico e giuridico, tra la richiesta di una pronuncia sul merito in via principale (che implica necessariamente il riconoscimento della esistenza in concreto della potestas iudicandi del giudice adito) e la proposizione di una eccezione di incompetenza dello stesso giudice, da esaminare solo nella ipotesi di pronuncia sfavorevole alla parte che l'ha sollevata. Nei casi in cui la eccezione di incompetenza sia stata formulata nei detti termini, essa deve considerarsi ed aversi come non proposta.
Ove nel giudizio di primo grado la eccezione di incompetenza per valore del giudice adito sia stata ritualmente proposta ed il giudice abbia omesso di pronunciare su di essa, la parte ha un solo mezzo per evitare che sulla questione si formi una preclusione: quello di riproporre la questione espressamente, appunto perché l'iniziativa del giudice in tema di competenza per valore è limitata al primo grado. Ma, ogni questione al riguardo va proposta, con uno specifico mezzo di impugnazione principale o incidentale ovvero ai sensi dell'art. 346 c.p.c., soltanto dalla parte che ha sollevato l'eccezione in primo grado.
Cass. civ. n. 11152/1994
Il convenuto che, nelle cause relative a diritti di obbligazione, eccepisce l'incompetenza per territorio ha l'onere di contestare tempestivamente, con il primo atto difensivo (nella specie tale era l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo), la competenza del giudice adito, con riferimento a ciascuno dei diversi criteri concorrenti di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., con la conseguenza che, in difetto di tale specifica e tempestiva contestazione, la competenza resta radicata presso il giudice adito, in forza del criterio di competenza non contestato, senza che possa assumere rilievo la successiva indicazione di nuove ragioni di incompetenza (indicazione nella specie avvenuta all'udienza di prima comparizione).
Cass. civ. n. 8199/1991
La preclusione stabilita dall'art. 38 c.p.c., per la proposizione dell'eccezione di incompetenza per territorio, non sollevata nella comparsa di risposta o nel primo atto difensivo del giudizio di primo grado, opera anche nei confronti di chi sia rimasto contumace nel giudizio di primo grado, quando non ricorrono le condizioni per la rimessione in termini, ai sensi dell'art. 294 c.p.c.
Cass. civ. n. 4078/1991
La competenza territoriale in ordine alle controversie di lavoro e previdenziali, nonostante la sua non esatta inquadrabilità nel paradigma del primo e terzo comma dell'art. 38 c.p.c., è inderogabile; pertanto, una volta che sia stata eccepita l'incompetenza per territorio del giudice adito, rientra nel potere-dovere del medesimo l'identificazione del giudice territorialmente competente (ancorché diverso da quello indicato da chi ha sollevato l'eccezione o dalle altre parti), essendo in contrario irrilevante che l'attore abbia aderito all'eccezione sollevata dal convenuto o che quest'ultimo abbia posto in essere una (inamissibile) rinuncia all'eccezione già ritualmente proposta.
Cass. civ. n. 3415/1985
In tema di competenza per territorio, l'adesione della controparte, ai sensi del terzo comma dell'art. 38 c.p.c., alla indicazione del giudice ritenuto competente dalla parte che ha eccepito l'incompetenza del giudice adito comporta che questi, nel rimettere al giudice competente la causa cancellata dal ruolo, non possa pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a sé, dovendo riguardo ad esse provvedere il giudice cui è rimessa la causa. Tale principio, operando solo nell'ipotesi di competenza territoriale derogabile, non è applicabile nelle controversie soggette al rito del lavoro, attesa la natura inderogabile della competenza territoriale in ordine a tali cause, con la conseguenza che il pretore adito in funzione di giudice del lavoro, il quale si dichiari territorialmente incompetente, deve pronunciare anche sulle spese processuali relative alla fase svoltasi innanzi a sé, ancorché si spogli della causa accogliendo un'eccezione d'incompetenza sulla quale concordino tutte le parti.
Cass. civ. n. 5947/1983
In tema di competenza territoriale i criteri di collegamento vanno individuati con un'indagine che non può limitarsi alle allegazioni dei litiganti, ma deve estendersi, invece, a tutti i fatti che, comunque risultanti dagli atti acquisiti al processo, valgono a determinare la competenza, in quanto questa deve essere ancorata al positivo accertamento del criterio di collegamento operante nel caso concreto, piuttosto che desumersi da una meccanica applicazione del principio di disponibilità delle prove. Pertanto, ove manchi la dimostrazione del criterio di competenza adottato, deve farsi riferimento ai fori alternativi, uno dei quali deve necessariamente prospettarsi in concreto.
Cass. civ. n. 1462/1983
Qualora una delle parti, nel giudizio di primo grado, abbia proposto l'eccezione di incompetenza per valore e poi vi abbia espressamente rinunciato, l'eccezione non può essere ulteriormente dedotta con ricorso per regolamento di competenza perché, per effetto della rinuncia, essa deve intendersi come non proposta, con la conseguente sua preclusione ex art. 38 c.p.c.
Cass. civ. n. 2915/1978
Qualora il convenuto eccepisca tempestivamente l'incompetenza per territorio, indicando il giudice ritenuto competente, e l'attore aderisca a tale indicazione, il giudice adito deve dichiarare la propria incompetenza in favore del giudice indicato come competente senza poter procedere alla designazione di altro foro ugualmente competente, ove tale designazione non sia stata fatta dal convenuto al momento della proposizione dell'eccezione ovvero non sia stata previamente rilevata d'ufficio.