Cass. civ. n. 9439 del 18 luglio 2000
Testo massima n. 1
L'art. 38, primo comma, c.p.c., ove prevede che l'incompetenza per valore è rilevata anche d'ufficio non oltre la prima udienza, non può trovare applicazione nell'ipotesi in cui la causa sia relativa a somme di denaro e la somma richiesta rientri, in astratto o per espressa determinazione fatta dall'attore o in virtù della presunzione di cui all'art. 14 c.p.c., nella competenza del giudice adito. È infatti irrilevante ai fini della determinazione della competenza che la pretesa sia prima facie infondata, o che gli elementi offerti al giudice siano tali da non poter mai giustificare una pronunzia nei termini richiesti, atteso che in tale evenienza il giudice deve, eventualmente rigettare la domanda, o accoglierla nei limiti in cui risulti fondata, ma non può dichiararsi incompetente ratione valoris (la Suprema Corte ha affermato il principio in un caso in cui il giudice adito con una domanda di risarcimento dei danni prodotti dalla circolazione stradale aveva ritenuto la propria incompetenza per valore, considerando che l'eventuale fondatezza della domanda non potesse, comunque, nel quantum raggiungere la soglia del valore di competenza del giudice adito).
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