Cass. civ. n. 21560 del 31 luglio 2024
Testo massima n. 1
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Omessa dichiarazione dei redditi - Incarico affidato ad un professionista - Esonero da responsabilità del contribuente - Prova del comportamento fraudolento del professionista - Necessità.
In tema di omessa dichiarazione dei redditi, il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia delle Entrate, essendo egli sempre tenuto a vigilare il suo puntuale adempimento, sicché la sua responsabilità è esclusa solo con la prova del comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 11/10/1995 num. 423 art. 1 CORTE COST.
DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 CORTE COST.
DPR 22/07/1998 num. 322 art. 3