Cass. civ. n. 21560 del 31 luglio 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Omessa dichiarazione dei redditi - Incarico affidato ad un professionista - Esonero da responsabilità del contribuente - Prova del comportamento fraudolento del professionista - Necessità.


In tema di omessa dichiarazione dei redditi, il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia delle Entrate, essendo egli sempre tenuto a vigilare il suo puntuale adempimento, sicché la sua responsabilità è esclusa solo con la prova del comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 11832 del 2016

Normativa correlata

Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 6 CORTE COST.
Legge 11/10/1995 num. 423 art. 1 CORTE COST.
DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 CORTE COST.
DPR 22/07/1998 num. 322 art. 3

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