Cass. civ. n. 2157 del 30 gennaio 2025

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTA' E DIGNITA' DEL LAVORATORE - PERSONALE DI VIGILANZA Diritto ai permessi ex art. 33 l. n. 104 del 1992 - Utilizzo per finalità diverse dall'assistenza al familiare disabile - Licenziamento per giusta causa - Configurabilità - Accertamento dell'abuso per mezzo di agenzie investigative - Liceità - Fattispecie.


L'utilizzo dei permessi di cui all'art. 33 della l. n. 104 del 1992 in attività diverse dall'assistenza al familiare disabile, tali da violare le finalità per le quali il beneficio è concesso e da far venir meno il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al soggetto in condizione di handicap, è comportamento idoneo a fondare il licenziamento per giusta causa ed accertabile dal datore anche attraverso agenzie investigative, cui può essere demandato il compito di verifica di condotte del prestatore fraudolente o integranti ipotesi di reato. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato che legittimamente il datore si era avvalso di un'agenzia investigativa per la verifica dell'uso fraudolento dei permessi, nella specie sistematicamente adoperati dal dipendente per praticare sport).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 15094 del 2018

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2104
Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.
Legge 05/02/1992 num. 104 art. 33 CORTE COST.
Legge 20/05/1970 num. 300 art. 2
Legge 20/05/1970 num. 300 art. 3

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