Cass. civ. n. 21573 del 20 luglio 2023
Testo massima n. 1
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE Assegno sociale - Rinunzia al mantenimento o agli alimenti - Diritto alla corresponsione del beneficio - Sussistenza - Eccezioni.
Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, spetta anche a chi, pur avendo diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, vi abbia rinunciato, atteso che la condizione reddituale, legittimante l'accesso alla prestazione assistenziale, rileva nella sua mera oggettività, fatto salvo l'accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 6 CORTE COST.