Cass. civ. n. 9313 del 18 aprile 2007

Testo massima n. 1


Non sussiste litispendenza tra una causa pendente in primo grado e un'altra definita con sentenza da un giudice di secondo grado, ancorché non siano decorsi i termini per impugnarla, sia perché, per la configurabilità della litispendenza, è necessario che cause identiche pendano dinanzi a giudici diversi, ma nel medesimo grado, sia perché, finché l'impugnazione non è proposta, non c'è un giudice investito della lite, con conseguente inconfigurabilità della contemporanea pendenza di due giudizi sull'identica causa.

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