Art. 39 – Codice di procedura civile – Litispendenza e continenza di cause
Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza [42, 43] e dispone con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo [279].
Nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con ordinanza la continenza e fissa un termine perentorio [153] entro il quale le parti debbono riassumere la causa [50; disp. att. 125] davanti al primo giudice. Se questi non è competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciate [42, 44].
La prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione [137, 163] ovvero dal deposito del ricorso.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 2211/2025
Tra la causa di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali e la causa di impugnazione della delibera di approvazione e ripartizione della spesa su cui il medesimo decreto ingiuntivo è fondato può ravvisarsi la relazione di continenza, ai sensi dell'art. 39, comma 2, c.p.c., stante l'identità di soggetti e il collegamento di interdipendenza tra le domande contrapposte con riferimento ad un unico rapporto, essendo la validità e l'efficacia della delibera il necessario presupposto logico-giuridico per la definizione del giudizio sulla pretesa monitoria. Ne consegue che, laddove non possa farsi luogo alla riunione del procedimenti o alla declaratoria di continenza per ragioni di ordine processuale, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo può sospendere la causa, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 337, comma 2, c.p.c., in relazione alla pendenza del giudizio pregiudiziale in cui sia stata impugnata la relativa delibera condominiale.
Cass. civ. n. 25176/2024
Il provvedimento dichiarativo dell'estinzione ex art. 75 c.p.p. è impugnabile con reclamo ex art. 308 c.p.c., tale essendo il rimedio tipico apprestato dal legislatore per la verifica dei presupposti integrativi della fattispecie estintiva, e non con regolamento di competenza, operante per le sole ipotesi di litispendenza interne alla giurisdizione civile.
Cass. civ. n. 23833/2024
Non sussiste violazione del principio del ne bis in idem tra il giudizio civile introdotto dalla P.A., avente ad oggetto l'accertamento del danno derivante dalla lesione di un suo diritto soggettivo conseguente alla violazione di un'obbligazione civile, contrattuale o legale, o della clausola generale di danno aquiliano, da parte di soggetto investito di rapporto di servizio con essa, ed il giudizio promosso per i medesimi fatti innanzi alla Corte dei conti dal Procuratore contabile, nell'esercizio dell'azione obbligatoria che gli compete, poiché la prima causa è finalizzata al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare della singola Amministrazione attrice, mentre l'altra, invece, è volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione essenzialmente o prevalentemente sanzionatoria.
Cass. civ. n. 12547/2024
La revoca della costituzione di parte civile nel processo penale, intervenuta prima della pronuncia di estinzione del giudizio civile precedentemente proposto, determina la prosecuzione dell'azione risarcitoria in sede civile, perfezionandosi così la fattispecie di cui all'art. 75, comma 2, c.p.c., la quale impedisce l'efficacia di giudicato della sentenza penale di assoluzione, a norma dell'art. 652, comma 1, c.p.p..
Cass. civ. n. 4814/2024
La litispendenza presuppone la contemporanea pendenza della stessa causa dinnanzi a giudici diversi, assumendo all'uopo rilievo la situazione processuale, anche sopravvenuta, rispetto all'introduzione dei giudizi per come sussistente al momento della decisione. (Nella specie, la S.C. ha negato la sussistenza della litispendenza parziale, affermata dal giudice di merito relativamente alla riconvenzionale, atteso che il giudizio precedentemente instaurato, al momento della pronuncia, si era già estinto in ragione della sua mancata tempestiva riassunzione a seguito della disposta cancellazione dal ruolo).
Cass. civ. n. 2399/2024
L'ordinanza dichiarativa della litispendenza è equiparabile a una declaratoria di incompetenza, dovendo pertanto essere corredata dalla statuizione sulle spese, tipica di ogni pronuncia che definisce un processo.
Cass. civ. n. 10183/2023
Gli istituti della litispendenza e della continenza, operando soltanto tra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, non sono applicabili se le cause identiche o connesse pendano dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, anche se in gradi diversi, di talché, non essendo l'omessa riunione motivo di invalidità, sarà opponibile il giudicato prima intervenuto, ovvero, qualora non dedotto o rilevato, opererà la regola della prevalenza del successivo, salvo l'utilizzo dell'art. 337, comma 2, c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che, nell'ambito di un giudizio di risoluzione contrattuale, nel quale era stata proposta domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, non aveva ritenuto motivo di invalidità la mancata declaratoria di litispendenza o l'omessa riunione con altro precedente giudizio, in cui era stata proposta autonomamente identica domanda risarcitoria).
Cass. civ. n. 8170/2013
La sussistenza di un rapporto di continenza tra cause, in quanto oggetto di eccezione in senso lato, può essere rilevata anche di ufficio dal giudice, e deve, altresì, essere decisa con riguardo alla situazione processuale esistente al momento della pronuncia della relativa statuizione.
Cass. civ. n. 20600/2007
Ai sensi dell'art. 39, comma secondo, c.p.c., la continenza di cause ricorre non solo quando due cause siano caratterizzate da identità di soggetti (identità non esclusa, peraltro, dalla circostanza che in uno dei due giudizi sia presente anche un soggetto diverso) e di titolo e da una differenza quantitativa dell'oggetto, ma anche quando fra le cause sussista un rapporto di interdipendenza, come nel caso in cui sono prospettate, con riferimento ad un unico rapporto negoziale, domande contrapposte o in relazione di alternatività e caratterizzate da una coincidenza soltanto parziale delle causae petendi nonché quando le questioni dedotte con la domanda anteriormente proposta costituiscano il necessario presupposto (alla stregua della sussistenza di un nesso di pregiudizialità logico-giuridica) per la definizione del giudizio successivo, come nell'ipotesi in cui le contrapposte domande concernano il riconoscimento e la tutela di diritti derivanti dallo stesso rapporto e il loro esito dipenda dalla soluzione di una o più questioni comuni. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, le Sezioni unite hanno ritenuto la sussistenza di un rapporto di continenza tra la domanda proposta nelle forme monitorie da una società nei confronti di un'altra società, avente ad oggetto il pagamento di alcune prestazioni eseguite e per le quali non era stato corrisposto il prezzo, e quella proposta dalla società ingiunta nei riguardi di quella ingiungente, avente ad oggetto la risoluzione dello stesso rapporto contrattuale al quale si riferivano le prestazioni dedotte a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo).
Cass. civ. n. 13514/2007
In tema di scontro fra veicoli, la relazione fra le controversie che due soggetti, rimasti danneggiati nella qualità di proprietari dei veicoli coinvolti e, quindi, di responsabili ai sensi dell'art. 2054, terzo comma, c.c. (come nella specie: ma la stessa cosa vale in caso di domande contrapposte fra i due conducenti o fra un conducente ed un responsabile o fra conducente e responsabile da un lato e conducente e responsabile dall'altro), introducano avanti a diversi giudici, ognuno nei confronti dell'altro ed eventualmente - come nella specie - dei rispettivi assicuratori per la responsabilità civile di ciascuno dei responsabili, addebitandosi la responsabilità esclusiva della causazione del sinistro stesso, si caratterizza come situazione di connessione nel contempo per parziale o totale coincidenza del fatto storico della dinamica dello scontro e, quindi, di una parte della causa petendi e per l'esistenza di un nesso di incompatibilità delle rispettive causae petendi delle domande e, quindi, anche del petitum di ognuna, posto che dette causae petendi sono basate o su una ricostruzione della dinamica del sinistro e, quindi, del fatto storico diversa, di modo che l'una esclude l'altra, oppure, nel caso di deduzione coincidente di quella dinamica, su un opposto apprezzamento delle condotte dei conducenti sotto l'aspetto soggettivo, di modo che nell'uno e nell'altro caso l'accertamento della invocata responsabilità esclusiva dell'uno è, non solo logicamente, ma anche giuridicamente incompatibile con quello della responsabilità civile dell'altro. Peraltro, in ciascuna delle cause il nesso di incompatibilità al livello di decisione si presenta soltanto eventuale, in quanto il giudice investito di ciascuna delle due domande può ravvisare una situazione di concorrente ed eguale responsabilità, ai sensi della norma particolare del secondo comma dell'art. 2054 c.c., che può rendere le decisioni perfettamente fra loro compatibili sia sul piano logico che su quello giuridico. La descritta situazione, allorquando i due danneggiati non abbiano coinvolto i rispettivi assicuratori, non è riconducibile, sia in ragione della coincidenza soltanto parziale della causa petendi sia per la detta incompatibilità delle causae petendi e dei petita in alcun modo alla litispendenza, in quanto le domande non presentano per l'una e l'altra ragione né identità di causa petendi né identità di petitum e nemmeno alla continenza, atteso che non sussiste tale nesso, che ricorre allorquando una causa (intesa come ragione dedotta in giudizio) comprenda in sé l'altra (mentre in questo caso l'una esclude l'altra). Allorquando, poi, siano stati evocati nei giudizi i rispettivi assicuratori l'esclusione della litispendenza (o continenza) emerge anche per il venir meno della identità dei soggetti. In entrambi i casi ricorre una situazione di connessione ed il coordinamento fra le cause, ove non sia possibile attraverso l'art. 40, primo comma, c.p.c., è possibile solo nella prima ipotesi attraverso la sospensione della causa prevenuta in attesa della definizione di quella preveniente, mentre nella seconda ipotesi, non essendo possibile la sospensione per la diversità soggettiva, l'eventuale accertamento in modo difforme del fatto storico non dà luogo ad un contrasto pratico di giudicati, ma soltanto ad un contrasto logico, atteso che i crediti risarcitori riconosciuti a ciascuno dei danneggiati sulla base di tale diverso accertamento, concernono pretese a beni della vita diversi, che, attesa la fungibilità del danaro, possono entrambe trovare soddisfazione senza che ne venga implicata la negazione dell'altro.
Cass. civ. n. 9313/2007
Non sussiste litispendenza tra una causa pendente in primo grado e un'altra definita con sentenza da un giudice di secondo grado, ancorché non siano decorsi i termini per impugnarla, sia perché, per la configurabilità della litispendenza, è necessario che cause identiche pendano dinanzi a giudici diversi, ma nel medesimo grado, sia perché, finché l'impugnazione non è proposta, non c'è un giudice investito della lite, con conseguente inconfigurabilità della contemporanea pendenza di due giudizi sull'identica causa.
Cass. civ. n. 4089/2007
Sussiste la continenza quando due cause sono caratterizzate da identità di soggetti e titolo e da una differenza soltanto quantitativa dell'oggetto, o quando le stesse sono legate da un rapporto di interdipendenza per contrapposizione o alternatività. (Nella specie, la S.C. ha escluso un nesso di continenza tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal creditore nei confronti del fideiussore e il giudizio promosso da debitore principale e fideiussore per l'accertamento negativo del credito, uniti soltanto da un rapporto di connessione per garanzia ex art. 32 c.p.c.).
Cass. civ. n. 15905/2006
Ai sensi dell'art. 39, secondo comma, c.p.c., il giudice che ravvisi la continenza tra una causa propostagli ed altra precedentemente instaurata dinanzi a un giudice diverso deve verificare la competenza (per materia, territorio, derogabile e inderogabile, e valore) di quest'ultimo in relazione non soltanto alla causa da rimettergli ma anche a quella presso di lui già pendente, con indagine estesa a tutti i criteri di competenza.
Cass. civ. n. 10943/2006
In tema di litispendenza, nel caso in cui la stessa causa, in ragione di un'incertezza dell'indicazione dell'ufficio giudiziario adìto nella citazione e, quindi, della sua nullità, venga iscritta a ruolo avanti a due giudici diversi, rispettivamente dall'attore e dal convenuto, la prevenzione di cui all'art. 39, primo comma, c.p.c., non si può determinare sulla base dell'anteriorità della notificazione della citazione, cioè dell'efficacia della vocatio in ius, atteso che vi è stata una sola notificazione e si deve d'altro canto escludere - in base al secondo comma dell'art. 164 c.p.c. (nel testo vigente ex lege n. 353 del 1990) - che, in caso di ordine di rinnovo della citazione rivolto all'attore dal giudice avanti al quale egli abbia compiuto l'iscrizione a ruolo, la notificazione da assumersi agli effetti della litispendenza sia quella eseguita in esecuzione di quell'ordine e non l'originaria notificazione della citazione nulla. Ne consegue che la litispendenza dev'essere individuata, per analogia iuris, dando rilievo al momento di efficacia dell'attività processuale successiva alla notificazione originaria, cioè alla costituzione in giudizio e, quindi, attribuendo la prevenzione a quella fra le due costituzioni che risulti avvenuta per prima.
Cass. civ. n. 1626/2006
La litispendenza, che essendo rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo può essere pronunciata anche nel giudizio di cassazione, presuppone la contemporanea ed effettiva pendenza della stessa causa dinanzi a giudici diversi, e non è ravvisabile nell'ipotesi in cui il giudizio precedente sia stato cancellato dal ruolo ai sensi dell'art. 309 c.p.c., e non sia stata fornita la prova dell'avvenuta riassunzione nel termine annuale previsto dall'art. 307 c.p.c.
Cass. civ. n. 18819/2004
In tema di continenza di cause, le norme dettate dall'art. 39 c.p.c. non operano sia con riguardo a cause pendenti in gradi diversi che nella ipotesi in cui la causa preveniente sia già in fase di decisione.
Cass. civ. n. 14557/2004
Il fenomeno della litispendenza e l'operatività del principio della prevenzione, di cui all'art. 39 c.p.c., sono configurabili con riferimento a procedimenti pendenti dinanzi a giudici parimenti muniti di competenza e non anche, pertanto, in ipotesi di contemporanea pendenza della medesima causa davanti all'autorità giudiziaria e ad un collegio arbitrale. Tale vicenda, infatti, investendo sfere di competenza a carattere esclusivo e inderogabile, va risolta con l'affermazione o negazione della competenza del giudice adito, in relazione all'esistenza, al contenuto e ai limiti di validità del compromesso o della clausola compromissoria.
Cass. civ. n. 3529/2004
La litispendenza è istituto che concorre alla identificazione in concreto del giudice che deve decidere la causa, sicchè la pronuncia con cui il giudice dichiari la litispendenza, essendo sostanzialmente assimilabile al provvedimento con cui vengono decise le questioni di competenza, può essere impugnata soltanto con il regolamento necessario di competenza, a meno che sia stata emessa dal giudice di pace.
Cass. civ. n. 1302/2004
La litispendenza è un rapporto tra due o più cause - e non tra più procedimenti - che consente di individuare il giudice competente in base al criterio della prevenzione, qualora tra esse vi sia identità di causa pretendi, di petitum ed esse pendano tra le stesse parti; ne consegue che, se il secondo procedimento è stato iniziato in relazione a due domande, per una sola delle quali sussistano i presupposti della litispendenza, essa può essere dichiarata in relazione a quella domanda, rimanendo irrilevante che in relazione all'altra domanda, proposta congiuntamente, siano stati convenuti in giudizio soggetti che non siano parte dell'altro giudizio.
Cass. civ. n. 268/2003
Tenuto conto che la litispendenza, prevista dall'art. 39 c.p.c. per evitare l'eventuale conflitto di giudicati, presuppone che la medesima causa sia pendente dinanzi a giudici diversi, non sussiste la litispendenza, in considerazione della diversità dei soggetti convenuti, fra la causa promossa dal danneggiato nei confronti del danneggiante e quella proposta nei confronti dell'assicuratore ai sensi dell'art. 18 legge n. 990 del 1969, posto che soltanto in quest'ultima ipotesi è previsto dall'art. 23 legge n. 990 del 1969 il litisconsorzio necessario fra l'assicuratore e il responsabile del danno.
Cass. civ. n. 13548/2002
Ai fini dell'accertamento della litispendenza nel giudizio d'appello, deve prescindersi del tutto dalla valutazione circa la eventuale irritualità della riproposizione delle domande, in grado di appello, da parte di uno dei soggetti in lite.
Cass. civ. n. 12995/2002
La nozione di continenza di causa ai sensi dell'art. 39 c.p.c. comprende anche quelle situazioni caratterizzate dalla pendenza di cause in cui le questioni dedotte con la domanda, ed anche con le eccezioni, anteriormente proposte, e da risolvere con efficacia di giudicato, costituiscano il necessario presupposto per la definizione del giudizio successivo, nel senso che tra le due cause sussiste un nesso di pregiudizialità logico-giuridica, come nel caso in cui le contrapposte domande concernano il riconoscimento e la tutela di diritti derivanti dallo stesso rapporto e il loro esito dipenda dalla soluzione di una o più questioni comuni. Sussiste, pertanto, continenza tra due giudizi, il primo dei quali promosso dalla società committente per ottenere decreto ingiuntivo per il pagamento delle penali da ritardo nella consegna delle opere appaltate - decreto opposto dalla intimata, che abbia eccepito in via riconvenzionale il mancato guadagno per le opere appaltate e non fatte eseguire dalla stessa committente - ed il secondo dei quali promosso dalla curatela del fallimento della società appaltatrice per ottenere decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo residuo delle opere eseguite - decreto opposto dalla committente che abbia eccepito la compensazione in forza dei crediti fatti valere nel giudizio preventivamente proposto.
Cass. civ. n. 3340/2001
La parte che eccepisce la litispendenza ha l'onere di dimostrare non solo l'esistenza, ma anche la persistenza, fino all'udienza di discussione, pur nella fase di giudizio di legittimità, delle condizioni per l'applicabilità dell'art. 39 c.p.c. perché la questione deve esser decisa con riguardo alla situazione processuale esistente al momento della relativa pronuncia, e dunque avuto riguardo anche agli eventi processuali sopravvenuti. Pertanto l'eccipiente deve produrre la relativa idonea documentazione anche in Cassazione, non essendo soggetti alla preclusione disposta dall'art. 372 c.p.c. gli atti concernenti questioni proponibili in ogni grado di giudizio e rilevabili d'ufficio, quale quella della litispendenza.
Cass. civ. n. 792/2001
Ai fini del giudizio sulla litispendenza, l'identità delle cause può essere desunta dai limiti oggettivi del potenziale giudicato, nel senso che tale identità deve essere riconosciuta quando il bene della vita attribuibile ad una parte nei confronti dell'altra, ove fosse oggetto di giudicato in una delle due cause, non potrebbe più essere posto in discussione nella seconda causa, fra le medesime parti, quali che siano i profili di fatto e di diritto preesistenti al giudicato in base al quale il detto bene venga ad essere nuovamente contestato.
Cass. civ. n. 15193/2000
Le norme dettate in tema di continenza dall'art. 39 c.p.c. non operano con riguardo a procedimenti pendenti dinanzi ad uffici giudiziari diversi e che si trovino l'uno in fase di gravame, l'altro in primo grado, in considerazione del carattere funzionale della competenza del giudice di secondo grado, da individuarsi inderogabilmente in base al criterio fissato dall'art. 341 c.p.c., nonché delle peculiarità del processo d'impugnazione, circoscritto alle questioni specificamente riproposte e non compatibili con l'inserimento a posteriori di problematiche ulteriori (ancorché incluse nel dibattito del precedente grado).
Cass. civ. n. 11404/2000
Il fenomeno della litispendenza e l'operatività del principio della prevenzione, di cui all'art. 39 c.p.c., sono configurabili con riferimento a procedimenti pendenti dinanzi ai giudici parimenti muniti di competenza e non anche, pertanto, in ipotesi di contemporanea pendenza della medesima causa davanti all'autorità giudiziaria e ad un collegio arbitrale. Tale vicenda, infatti, investendo sfere di competenza a carattere esclusivo e inderogabile, va risolta con l'affermazione o negazione della competenza del giudice adito, in relazione all'esistenza, al contenuto e ai limiti di validità del compromesso o della clausola compromissoria.
Cass. civ. n. 7360/2000
In caso di stessa domanda proposta dinanzi a giudici diversi, per dichiarare la litispendenza, ai sensi dell'art. 39 primo comma c.p.c., non occorre accertare la competenza del giudice preventivamente adito, ma soltanto la prevenzione, e a questo fine, se in uno dei due giudizi la medesima domanda è introdotta in via riconvenzionale dal convenuto costituitosi ai sensi dell'art. 166 c.p.c., rileva la data del deposito in cancelleria della comparsa di risposta.
Cass. civ. n. 5849/1999
Anche quando trattisi di domande contrapposte che si ricollegano ad un medesimo rapporto giuridico, la continenza non sussiste quando nel giudizio avente un più ampio oggetto non sia esplicitamente od implicitamente contestata la pretesa fatta valere nell'altro giudizio, come nel caso in cui il debitore ingiunto, riconoscendo il debito di cui gli è stato ingiunto il pagamento, ne chieda, nel giudizio di opposizione, soltanto la compensazione con il suo credito nascente dallo stesso rapporto da lui fatto valere nell'altro giudizio.
Cass. civ. n. 2077/1999
La continenza, agli effetti dell'art. 39 c.p.c., ricorre quando due cause pendenti contemporaneamente innanzi a giudici diversi abbiano identità di soggetti e di titoli con una diversità solo quantitativa di “petitum” ovvero quando una di esse investa un rapporto giuridico che non sia meramente pregiudiziale rispetto a quello dell'altra, contenendolo in senso logico e giuridico e, nello stesso tempo, condizionandolo nell'essere e negli effetti, come nel caso di parziale coincidenza delle causae petendi, nel senso che l'una comprenda in sé l'altra, o di controversie aventi ad oggetto domande contrapposte che si collegano ad un medesimo rapporto negoziale. (Nel caso di specie è stata ritenuta sussistente la continenza con riferimento a due cause, con indennità di soggetti, concernenti entrambe la risoluzione del medesimo rapporto e con diversità della causa petendi, nel senso che ciascuna parte addebitava all'altra contrapposti inadempimenti).
Cass. civ. n. 2064/1999
Il principio del “ne bis in idem”, posto dall'art. 39 c.p.c., che è norma di ordine pubblico processuale, determina l'improcedibilità del processo che nasca dalla indebita reiterazione di controversia già in corso, imponendo la cancellazione dal ruolo della causa che risulti posteriormente iscritta. La omessa cancellazione è emendabile anche in fase di impugnazione, inficiando radicalmente la sentenza, mentre non incide sulla validità della causa prioritariamente iscritta (e della decisione che l'abbia conclusa), in relazione alla quale non sussisteva obbligo di riunione con quella successiva, atteso il carattere solo formale ed apparente della duplicità di procedimenti.
Cass. civ. n. 568/1999
La litispendenza è data dalla contemporanea pendenza di due cause identiche, oltre che nelle parti, anche nel petitum e nella causa petendi, e non già solo nelle questioni di diritto che debbono essere risolte dal giudice per pervenire alla definizione della controversia. Ne consegue che l'esistenza di questioni in astratto identiche non dà luogo a litispendenza se vi sia una diversità in concreto dei suddetti elementi di identificazione dell'azione. (Nella specie, la S.C. ha negato la litispendenza tra due cause relative al pagamento, da parte dello stesso socio di una cooperativa agricola, delle quote di mutuo di ricapitalizzazione societaria relative ad annualità diverse).
Cass. civ. n. 398/1999
Il giudice successivamente adito, al fine di stabilire se sussista la litispendenza, deve fare riferimento alla situazione processuale esistente al momento della sua pronuncia e deve respingere la relativa eccezione ove a tale data il giudizio preventivamente instaurato non sia più pendente per intervenuta estinzione: questa si realizza tra l'altro qualora nel primo giudizio sia intervenuta rinuncia agli atti ritualmente accettata, posto che ai sensi dell'art. 306 c.p.c. l'effetto dell'estinzione non è subordinato ad una espressa declaratoria ma opera di diritto.
Cass. civ. n. 10008/1998
Il rapporto processuale si instaura con una valida notifica e pertanto, nel caso sia rinnovata, gli effetti processuali non retroagiscono alla prima notifica, sì che, per stabilire qual è il giudice preventivamente adito ai fini dell'art. 39 c.p.c., occorre aver riguardo alla data della notifica rinnovata, non rilevando l'utilizzabilità dell'iscrizione a ruolo avvenuta con la prima notifica.
Cass. civ. n. 9839/1996
L'eccezione di litispendenza è ammissibile per la prima volta in sede di legittimità, ma va esaminata e decisa in base agli elementi di prova già acquisiti nel giudizio di merito, non essendo consentita nel giudizio di Cassazione la produzione di nuovi documenti al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 372 c.p.c.
Cass. civ. n. 282/1996
A norma dell'art. 39, comma 1, c.p.c., ricorre la litispendenza quando fra due (o più) giudizi sussista identità oltre che dei soggetti, anche del petitum (inteso come bene della vita del quale si chieda la tutela) e della causa petendi (intesa come fatto costitutivo della domanda), a nulla rilevando, nella ricorrenza (dell'identità) dei due elementi oggettivi, che un soggetto assuma formalmente in un giudizio la qualità di attore e nell'altro (o negli altri giudizi) la qualità di convenuto. (Principio affermato con riguardo a giudizi relativi a licenziamento, del quale la datrice di lavoro aveva chiesto accertarsi la legittimità e il lavoratore accertarsi, invece, l'illegittimità — con tutte le conseguenze di ordine patrimoniale — sia in via riconvenzionale sia con successivo ricorso nei confronti della stessa datrice di lavoro).
Cass. civ. n. 5510/1984
Perché la litispendenza dia luogo ad una questione di competenza, non basta che siano pendenti più processi tra le medesime parti e col medesimo oggetto, ma occorre anche che i processi siano stati instaurati davanti ad organi giurisdizionali diversi e non davanti a giudici del medesimo ufficio giudiziario, in quanto in tal caso può farsi solo questione di riunione a norma degli artt. 273 e 274 c.p.c.
Cass. civ. n. 5243/1981
La litispendenza, ai sensi ed agli effetti dell'art. 39 c.p.c., si riferisce alla proposizione della stessa causa davanti a giudici diversi nell'ambito della giurisdizione ordinaria, e, pertanto, non può valere ad introdurre deroghe ai criteri di riparto della giurisdizione fra giudice ordinario e giudice amministrativo, ancorché aditi con la medesima domanda.