Art. 39 – Codice di procedura civile – Litispendenza e continenza di cause

Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza [42, 43] e dispone con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo [279].

Nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con ordinanza la continenza e fissa un termine perentorio [153] entro il quale le parti debbono riassumere la causa [50; disp. att. 125] davanti al primo giudice. Se questi non è competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciate [42, 44].

La prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione [137, 163] ovvero dal deposito del ricorso.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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