Cass. civ. n. 21590 del 31 luglio 2024
Testo massima n. 1
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Iscrizione ipotecaria conseguente a un'ordinata progressione di atti e divenuta definitiva per mancata impugnazione - Diniego di autotutela - Sindacato del giudice tributario - Ammissibilità - Condizioni.
Rispetto ad un atto - nella specie, di iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 - formatosi nell'ambito di una corretta pretesa tributaria secondo un'ordinata progressione di atti e divenuto definitivo per mancata impugnazione ex art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, il sindacato del giudice tributario sul diniego dell'Amministrazione finanziaria, tempestivamente impugnato, di procedere in sede di autotutela all'annullamento della cartella di pagamento sottesa all'iscrizione è consentito qualora ricorrano ragioni (originarie o sopravvenute) di rilevante interesse generale alla sua rimozione, che giustificano l'esercizio del potere.
Massime precedenti
Normativa correlata
DPR 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST.
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77