Cass. civ. n. 21597 del 20 luglio 2023

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Concordato preventivo - Procedimento ex art. 162 l.fall. - Necessaria coincidenza del suo oggetto con quanto indicato nel decreto di convocazione - Esclusione.


In tema di concordato preventivo, il procedimento ex art. 162 l. fall., come evincibile dall'impiego dell'espressione "sentito il debitore in camera di consiglio", non richiede particolari formalità di rito, né impone una necessaria corrispondenza tra le questioni oggetto del decreto di convocazione previsto dalla norma in parola e quelle effettivamente dibattute ai fini della verifica delle condizioni di ammissibilità del concordato, postulando, ai fini della regolarità procedimentale, la sola osservanza del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 6876 del 2023

Normativa correlata

Legge Falliment. art. 162 CORTE COST.

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