Cass. civ. n. 417 del 7 febbraio 1969

Testo massima n. 1


La determinazione della quota di legittima va fatta con riguardo al valore della massa risultante dalla riunione fittizia, con detrazione dei debiti ereditari, senza che possa tenersi conto degli oneri e delle obbligazioni non preesistenti e che vengono a costituirsi per volontà del testatore con espressa imposizione a carico dell'istituto nella disponibile.

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