Cass. civ. n. 9839 del 11 novembre 1996
Testo massima n. 1
L'eccezione di litispendenza è ammissibile per la prima volta in sede di legittimità, ma va esaminata e decisa in base agli elementi di prova già acquisiti nel giudizio di merito, non essendo consentita nel giudizio di Cassazione la produzione di nuovi documenti al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 372 c.p.c.