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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7777 del 14 aprile 2005

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7777 del 14 aprile 2005

Testo massima n. 1

Colui il quale propone un’azione di accertamento della proprietà di un bene non ha l’onere della probatio diabolica, ma soltanto quello di allegare e provare il titolo del proprio acquisto, atteso che detta azione mira non già alla modifica di uno stato di fatto, bensì solo all’eliminazione di uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa di cui l’attore è già investito.

Testo massima n. 2

La domanda di revindica, avendo tipica finalità recuperatoria, presuppone necessariamente che all’atto della sua formulazione il bene rivendicato sia nel possesso del convenuto. [ Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che, non avendo i ricorrenti allegato che il bene fosse nel possesso della controparte, aveva escluso la finalità recuperatoria e qualificato la domanda proposta come azione di accertamento del diritto di proprietà ].

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