Cass. civ. n. 21637 del 20 luglio 2023

Testo massima n. 1


IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE Trasferimento dalla Presidenza del Consiglio (S.I.S.De.) al Ministero dell'Interno - Personale direttamente assunto - Inquadramento - Applicabilità dell'art. 7, commi 2 e 3, del d.P.C.M. n. 7 del 1980 - Esclusione.


Al personale direttamente assunto dalla Presidenza del Consiglio per svolgere attività a favore degli Organismi di informazione e sicurezza (nella specie S.I.S.De.) e successivamente trasferito all'Amministrazione civile dell'Interno, ai fini dell'inquadramento nell'amministrazione ricevente, non si applica l'art. 7, commi 2 e 3, del d.P.C.M. n. 7 del 1980, che riguarda esclusivamente il personale rientrato nell'Amministrazione di originaria appartenenza dopo il servizio prestato nei predetti organismi, bensì l'art. 9 del medesimo d.P.C.M., recante disciplina specifica per il personale assunto per chiamata diretta.

Massime precedenti

Sezioni Unite: Cass. civ. n. 4904 del 1989

Normativa correlata

Legge 24/10/1977 num. 801 CORTE COST.
DPCM 21/11/1980 art. 7 com. 2
DPCM 21/11/1980 art. 7 com. 3
DPCM 21/11/1980 art. 9
Legge 03/08/2007 num. 124 art. 44 com. 1

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