Cass. civ. n. 21656 del 01 agosto 2024
Testo massima n. 1
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE Rimborso IVA - Onere della prova di assolvimento dell'imposta ai fini della detrazione – Restituzione dell'eccedenza sull'IVA detraibile - Sussistenza.
In tema di rimborso IVA, il richiedente, quale soggetto rilevante ai fini dell'IVA, quando formula una pretesa direttamente nei confronti dell'amministrazione per la restituzione dell'eccedenza dell'IVA detraibile, è tenuto a dimostrare, con idonea documentazione, di avere, a sua volta, assolto all'imposta, da cui è maturata detta eccedenza, in difetto della quale il credito deve essere disconosciuto, non derivando alcuna definitività da quanto indicato in dichiarazione.
Massime precedenti
Normativa correlata
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 74 bis CORTE COST.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST.