Cass. civ. n. 21675 del 20 luglio 2023

Testo massima n. 1


RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA Pericolosità della cosa - Condotta colposa del danneggiato - Interruzione del nesso causale tra cosa ed evento - Configurabilità - Presupposti - Fattispecie.


In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la condotta imprudente del danneggiato è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del gestore, che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, sul rilievo dell'agevole prevedibilità e percepibilità della situazione di pericolo da parte della vittima, aveva escluso la responsabilità della società gestrice di una piscina per la caduta occorsa a una donna mentre camminava a piedi nudi sul bordo della stessa, nonostante la prospettata violazione, da parte del custode, delle norme di sicurezza regionali).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 34886 del 2021

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1227 com. 1 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

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