Cass. civ. n. 1347 del 10 febbraio 1994
Testo massima n. 1
La sentenza che dichiara l'incompetenza del giudice adito, anche se pronunciata in tema di competenza per materia, se non è impugnata con l'istanza di regolamento (necessario) di competenza e il giudice indicato come competente non solleva conflitto, ai sensi dell'art. 45 c.p.c., rende incontestabili l'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata e la competenza del giudice dinanzi al quale la causa sia stata tempestivamente riassunta, con la conseguenza che, nei successivi gradi del giudizio, né le parti, né il giudice possono rimettere in discussione l'incompetenza dichiarata dal giudice originariamente adito.
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