Art. 44 – Codice di procedura civile – Efficacia della sentenza che pronuncia sulla competenza
L'ordinanza che, anche a norma degli articoli 39 e 40, dichiara l'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata, se non è impugnata con l'istanza di regolamento [47], rende incontestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza del giudice in essa indicato se la causa è riassunta nei termini di cui all'articolo 50 [disp. att. 125], salvo che si tratti di incompetenza per materia o di incompetenza per territorio nei casi previsti nell'articolo 28.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 14684/2025
In materia di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c., non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. l'ordinanza di inammissibilità del ricorso per difetto dei relativi presupposti, trattandosi di provvedimento che non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale - attesa la possibilità per l'interessato di promuovere il giudizio di merito - ed è comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui al secondo comma del menzionato art. 445-bis, essendo il procedimento sommario già giunto a conclusione. (Fattispecie relativa a ricorso proposto ex art. 445-bis c.p.c. per l'accertamento del requisito sanitario per il godimento dell'indennità di accompagnamento, a seguito di revoca della prestazione, dichiarato inammissibile per la mancanza di preventiva nuova domanda amministrativa).
Cass. civ. n. 14603/2025
In tema di provvidenze in favore delle vittime del dovere, in caso di ritardata corresponsione dell'elargizione di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), n. 1, del d.P.R. n. 243 del 2006, trova applicazione l'art. 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991, stante la natura assistenziale della stessa e la necessità di assicurare, inalterato nel tempo, il valore reale dell'importo fissato dalla norma, dovendosi invece escludere l'applicazione del regime del cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi legali, previsto dall'art. 442 c.p.c. (come integrato dalle sentenze Corte cost. nn. 156 del 1991 e 196 del 1993), il quale non rappresenta il fisiologico adeguamento di un importo determinato in misura fissa dal legislatore bensì la risposta dell'ordinamento a un inadempimento, o a un non esatto adempimento, del soggetto obbligato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva riconosciuto gli interessi sulle prestazioni economiche dovute, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa).
Cass. civ. n. 13237/2025
In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., la diversità delle conclusioni rassegnate dal CTU nel giudizio per la mancata conferma dell'assegno ordinario di invalidità, rispetto a quelle del CTU nominato in altro procedimento che aveva dato luogo al riconoscimento di tale assegno, non consente di ravvisare alcuna violazione di giudicato se prospettata in relazione a stati patologici la cui valutazione è ex se variabile nel tempo, e per i quali può dunque escludersi la sovrapponibilità del quadro clinico accertato dai due consulenti.
Cass. civ. n. 13234/2025
In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445-bis c.p.c., le contestazioni - anche parziali - alla CTU precludono l'emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che al giudice adito a seguito di ricorso ai sensi del comma 6 della citata disposizione è rimesso l'accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e non solo sui motivi di opposizione.
Cass. civ. n. 12275/2025
Ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022, l'abrogazione delle norme del rito cd. Fornero opera per i procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023, sicché, per i procedimenti instaurati anteriormente a tale data, il gravame è assoggettato alle forme del reclamo anziché a quelle dell'appello, tenuto conto, da un lato, che la coincidenza temporale tra l'abrogazione delle norme preesistenti e l'applicazione delle nuove, prevista dal decreto, ne assicura la contestuale operatività; dall'altro, che l'espressa volontà legislativa si mostra coerente con il principio della perpetuatio iurisdictionis, in forza del quale il processo civile è regolato nella sua interezza dal rito vigente al momento della proposizione della domanda; infine, che l'art. 37 del medesimo d.lgs., che dispone l'abrogazione dell'art. 1, commi da 47 a 69, della l. n. 92 del 2012, non prevede alcuna disciplina intertemporale.
Cass. civ. n. 11130/2025
Nel giudizio di opposizione promosso avverso le risultanze conclusive della consulenza tecnica d'ufficio svolta in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., la soccombenza, quale criterio determinativo della statuizione sulle spese, deve essere valutata con riferimento al complesso dell'attività processuale svolta, comprensiva sia della fase di istruzione preventiva che di quella contenziosa di merito. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che, nell'accogliere due delle tre domande originariamente proposte dal ricorrente, aveva condannato l'INPS al pagamento della metà delle spese di lite della fase di istruzione preventiva, compensandole per la restante metà, e posto, invece, a carico del ricorrente quelle del giudizio di opposizione, sulla scorta di una valutazione della soccombenza parcellizzata in rapporto alle due fasi suddette).
Cass. civ. n. 9972/2025
Esula dalla competenza per materia del giudice del lavoro e resta devoluta alla cognizione del giudice competente secondo il generale criterio del valore la domanda di risarcimento dei danni proposta dai congiunti del lavoratore deceduto non "jure hereditario", per far valere la responsabilità contrattuale del datore di lavoro nei confronti del loro dante causa, bensì "jure proprio", quali soggetti che dalla morte del loro congiunto hanno subìto danno e, quindi, quali portatori di un autonomo diritto al risarcimento che ha la sua fonte nella responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c.
Cass. civ. n. 9471/2025
Costituisce errore di fatto deducibile come motivo di revocazione della sentenza ex art. 395, n. 4, c.p.c. quello che si verifica in presenza non già di sviste di giudizio ma della percezione, in contrasto con gli atti e le risultanze di causa, di una falsa realtà documentale, in conseguenza della quale il giudice sia stato indotto ad affermare l'esistenza o l'inesistenza di un fatto o di una dichiarazione che, invece, incontrastabilmente non risulta o risulta dai documenti di causa. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso volto a censurare l'erroneità della condanna alle spese di lite in presenza di dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c. in calce alla procura, siccome proposto ai sensi dell'art. 360 c.p.c. anziché secondo lo schema della revocazione ex art. 395 c.p.c.).
Cass. civ. n. 614/2025
In tema di riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, l'art. 11 della l. n. 222 del 1984 preclude la presentazione di un'ulteriore domanda amministrativa per la stessa prestazione finché non si è esaurito l'iter della precedente o, in caso di ricorso giudiziario, fino al passaggio in giudicato della sentenza, con la conseguenza che va esclusa l'improponibilità del ricorso per ATP ex art. 445-bis c.p.c. depositato avverso l'esito di una prima istanza amministrativa e dopo la presentazione di una nuova domanda all'Inps per la medesima prestazione, in quanto la norma non impedisce iniziative giudiziarie a tutela dell'assistito ed è volta unicamente a soddisfare esigenze di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
Cass. civ. n. 24347/2024
Il procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, di cui all'art. 445-bis c.p.c., si distingue dagli atti di istruzione preventiva, che si esauriscono con il deposito della relazione tecnica e con la fase istruttoria, concludendosi con l'emissione di un provvedimento dichiarativo che rende incontestabile le risultanze del mezzo acquisito e che resta limitatamente impugnabile. Ciò comporta che le prestazioni del difensore non si limitano a quelle relative alla fase istruttoria ma comprendono, anche, quelle in tutto corrispondenti a quelle della fase decisoria, con la conseguente spettanza del relativo compenso professionale in analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti.
Cass. civ. n. 23552/2024
La domanda amministrativa di una prestazione previdenziale, per la quale costituisce presupposto necessario l'accertamento di un fatto demandato ad un'amministrazione diversa da quella tenuta alla sua erogazione, dev'essere corredata dalla documentazione contenente detto accertamento, risultando altrimenti incompleta nei suoi elementi essenziali, con conseguente improcedibilità della successiva domanda giudiziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva respinto il ricorso dell'assicurato in ragione dell'omessa allegazione, alla domanda amministrativa rivolta all'INPS di rivalutazione contributiva per l'esposizione qualificata ad amianto, della certificazione INAIL inerente tale esposizione).
Cass. civ. n. 17090/2024
Non è configurabile un'omologa parziale dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., preclusa dalle contestazioni anche solo parziali mosse alla CTU, e pertanto, una volta introdotto il giudizio di opposizione di cui al comma 6, è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione avverso la regolazione delle spese di lite della fase di accertamento preventivo disposta in un decreto di omologa parziale, emesso nonostante detta preclusione, poiché le doglianze concernenti l'irrituale statuizione sulle spese vanno proposte nei confronti della liquidazione eseguita in esito all'opposizione.
Cass. civ. n. 15270/2024
In tema di valutazione della prova, il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi impone al giudice di confrontare le deposizioni raccolte e di apprezzarne la credibilità in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti, esponendo poi le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe.
Cass. civ. n. 25635/2023
Non è consentito fare ricorso alle presunzioni semplici per desumere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., dal fatto noto uno ignoto, quando quest'ultimo ha costituito oggetto di prova diretta, in quanto, da un lato, ciò esclude che il fatto possa considerarsi "ignoto" e, dall'altro, lo stesso contrasto fra le risultanze di una prova diretta e le presunzioni semplici priva queste dei caratteri di gravità e precisione, con la conseguenza che il giudice di merito, il quale intenda basare la ricostruzione del fatto su presunzioni semplici, ha prima l'obbligo di illustrare le ragioni per cui ritiene inattendibili le prove dirette che depongono in senso contrario, non potendosi limitare ad una generica valutazione di maggiore persuasività delle dette presunzioni. (Nella specie, relativa alla responsabilità di un intermediario finanziario ex art. 23, comma 6, TUB, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria del cliente, ritenendo di poter trarre la prova presuntiva che egli non avesse fornito specifiche istruzioni volte a indirizzare gli investimenti verso operazioni non rischiose dalla mera circostanza che aveva effettuato ulteriori acquisti di titoli ad alto rischio, in tal modo obliterando le risultanze di segno contrario evincibili dalle prove testimoniali raccolte nel processo).
Cass. civ. n. 23860/2023
– Richiesta di assunzione di prove testimoniali – Omessa indicazione dei nominativi dei testi – Inammissibilità della richiesta di prova – Fondamento – Riferimento implicito agli informatori assunti in sede sommaria – Esclusione. Nel giudizio possessorio - articolato in due fasi, l'una, necessaria, di natura sommaria, e l'altra, eventuale, a cognizione piena, quale prosecuzione della prima ed avente ad oggetto il merito della pretesa possessoria - è inammissibile la richiesta di assunzione di prove testimoniali effettuata nella seconda fase, ove sia stata omessa l'indicazione dei nominativi dei testi, in quanto il giudizio di merito possessorio, quanto ad oggetto ed istruttoria, deve svolgersi con le garanzie e nel rispetto delle norme del processo ordinario di cognizione, tra cui quella di cui all'art. 244 c.p.c., essendo l'indicazione dei testi necessaria per consentire alle parti di eccepire eventuali incapacità a testimoniare e per articolare la prova contraria, dovendo peraltro escludersi che detta indicazione possa essere tratta dal ricorso possessorio, in assenza di esplicito richiamo.
Cass. civ. n. 17772/2023
Nel procedimento per convalida di sfratto, la domanda riconvenzionale può essere proposta dall'intimato in seno alla comparsa di risposta della fase sommaria, senza necessità di chiedere lo spostamento dell'udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c. né, per il giudice, di concedere termini differenziati per le memorie integrative e fissare l'udienza tenendo conto della possibilità del convenuto di proporre una nuova riconvenzionale.
Cass. civ. n. 14779/2023
Nel procedimento per convalida di (licenza o) sfratto, l'opposizione dell'intimato dà luogo alla trasformazione dello stesso in un processo di cognizione, destinato a svolgersi nelle forme di cui all'art. 447-bis c.p.c., con la conseguenza che, essendo previsti specifici contenuti degli atti introduttivi del giudizio, il "thema decidendum" risulta cristallizzato solo in virtù della combinazione degli atti della fase sommaria e delle memorie integrative di cui all'art. 426 c.p.c., potendo, pertanto, l'originario intimante, in occasione di tale incombente, non solo emendare le
Cass. civ. n. 14692/2023
L'inesistenza della notificazione di un decreto ingiuntivo è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, nel caso in cui la relativa attività sia del tutto mancante ovvero sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (identificabili nella trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, e nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto inesistente la notificazione del decreto ingiuntivo, eseguita per mezzo del servizio postale dalla creditrice, in ragione della sua consapevolezza della condizione di incapacità naturale del debitore, proprio fratello convivente, senza tener conto – tra l'altro – che l'erede di quest'ultimo aveva spiegato opposizione avverso i due precetti che, successivamente, le erano stati notificati, nella seconda delle quali aveva pure chiesto la conversione dell'azione ex art. 615 c.p.c. in quella ex art. 650 c.p.c.).
Cass. civ. n. 9356/2023
Il decreto di omologa dell'accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445-bis c.p.c. è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., se pronunziato dal giudice senza la previa fissazione - con decreto comunicato alle parti e all'esito delle operazioni di consulenza - di un termine non superiore a trenta giorni per contestare le conclusioni del c.t.u., perché proprio dallo spirare del predetto termine (posto a salvaguardia del diritto di difesa) deriva, in difetto di contestazioni, l'intangibilità dell'accertamento.
Cass. civ. n. 5955/2023
Nel procedimento di convalida di sfratto per finita locazione l'opposizione dell'intimato determina la conclusione del procedimento sommario e l'instaurazione di un autonomo processo di cognizione ordinaria, con la conseguenza che il locatore può introdurre a fondamento della domanda una "causa petendi" diversa da quella originariamente formulata, purché la nuova domanda risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta con l'atto introduttivo del procedimento sommario. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, a fronte dell'iniziale domanda di sfratto per finita locazione di un contratto transitorio, proposta nell'atto introduttivo del procedimento sommario, aveva ritenuto inammissibile quella di risoluzione per inadempimento, formulata dal locatore nella memoria integrativa successiva al mutamento di rito ex art. 667 c.p.c., per il caso in cui il contratto fosse stato ritenuto di durata quadriennale).
Cass. civ. n. 2980/2023
La motivazione deve ritenersi affetta dal vizio di contraddittorietà insanabile e viola, quindi, il "minimo costituzionale", qualora il giudice di merito rigetti la domanda ritenendola non provata dopo aver respinto una richiesta non inammissibile di prova. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, dopo avere erroneamente escluso l'esame testimoniale degli autori delle perizie stragiudiziali prodotte, siccome finalizzato a confermarne il contenuto, aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta nei confronti di una struttura sanitaria, ritenendola insufficientemente provata).
Cass. civ. n. 2329/2023
grado, che, riqualificando il rapporto intercorso tra le parti, indicato in ricorso come "contratto di servizi", alla stregua di un rapporto di natura locativa, aveva dichiarato tardiva l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta con citazione depositata oltre il termine di quaranta giorni).
Cass. civ. n. 51/2023
Laddove il debitore, nel proporre opposizione al precetto intimatogli sulla base di un decreto ingiuntivo, deduca l'inesistenza della notificazione di quest'ultimo, la prova della tempestiva effettuazione della stessa incombe sul creditore, che deve assolvervi mediante la produzione dell'originale dell'ingiunzione corredato della relazione di notificazione, non essendo all'uopo sufficiente il mero deposito della copia del provvedimento monitorio munito del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.
Cass. civ. n. 1/2023
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il termine di trenta giorni per la notifica del decreto di accoglimento della domanda decorre, sebbene l'art. 5, comma 2, della l. n. 89 del 2001, faccia riferimento al deposito, dalla data di comunicazione dello stesso alla parte istante, atteso che il comma 4 della medesima norma ne prevede la comunicazione "altresì" al Procuratore Generale della Corte dei conti ed ai titolari dell'azione disciplinare e tenuto conto del disposto dell'art. 5 nella formulazione originaria, nonché della circostanza che, a differenza di quanto avviene nell'ipotesi di inefficacia ex art. 644 c.p.c., nel caso di tardività della notifica la domanda non è riproponibile ex art. 5, comma 2, della stessa l. n. 89 del 2001.
Cass. civ. n. 2149/2021
In tema di prova testimoniale, l'apprezzamento circa la specificità dei capitoli di prova dedotti dalla parte istante deve essere compiuto dal giudice del merito, con adeguata motivazione, non solo alla stregua della loro formulazione letterale, ma ponendo il loro contenuto in relazione agli altri atti di causa e alle deduzioni delle altre parti. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/04/2018).
Cass. civ. n. 9823/2021
Nel rito del lavoro, è corretto l'operato del giudice che, nell'ambito di una controversia promossa per accertare la natura subordinata di un rapporto di lavoro, chieda al testimone di precisare, al di fuori delle circostanze capitolate, se venisse rispettato un orario di lavoro, quali fossero le mansioni svolte dal prestatore nonché in quale posizione materiale la prestazione fosse effettuata, dovendosi ritenere che la possibilità di porre tali domande sia consentita, se non anche imposta, dall'art. 421 c.p.c., e ciò tanto più ove al ricorso siano stati allegati conteggi elaborati sul presupposto dello svolgimento di determinate mansioni e orari e la controparte abbia contestato, oltre alla natura subordinata del rapporto, anche lo svolgimento di un orario a tempo pieno. (Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 26/02/2018).
Cass. civ. n. 22254/2021
L'onere di allegazione concerne unicamente i fatti, non le prove (documentali e non), delle quali basta la specifica indicazione prevista, nel rito speciale, dagli artt. 414 e 416 c.p.c., senza che le parti siano gravate dall'onere ulteriore di spiegarne la rilevanza e idoneità dimostrativa, che invece vanno valutate d'ufficio dal giudice. Pertanto, la specificazione dei fatti oggetto di richiesta di prova testimoniale è soddisfatta quando, sebbene non definiti in tutti i loro minuti dettagli, essi vengono esposti nei loro elementi essenziali per consentire al giudice di controllarne l'influenza e la pertinenza e all'altra parte di chiedere prova contraria, giacché la verifica della specificità e della rilevanza dei capitoli di prova va condotta non soltanto alla stregua della loro letterale formulazione, ma anche in relazione agli altri atti di causa e a tutte le deduzioni delle parti, nonché tenendo conto della facoltà del giudice di domandare ex art. 253, comma 1, c.p.c. chiarimenti e precisazioni ai testi. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/05/2014).
Cass. civ. n. 2145/2021
Nel regime introdotto dall'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, le controversie, regolate dal processo del lavoro, di opposizione ad ordinanza-ingiunzione che abbiano ad oggetto violazioni concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro, di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, diverse da quelle consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un'omissione contributiva, non rientrano tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c. per le quali l'art. 3 della l. n. 742 del 1969 dispone l'inapplicabilità della sospensione dei termini in periodo feriale; ne consegue che, ai fini della tempestività dell'impugnazione, avverso la sentenza resa in tema di opposizione a ordinanza ingiuntiva del pagamento di una sanzione amministrativa per violazioni inerenti al rapporto di lavoro o al rapporto previdenziale, deve tenersi conto di detta sospensione. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 08/01/2018).
Cass. civ. n. 41571/2021
In materia di prestazioni previdenziali e assistenziali, la domanda amministrativa diretta a ottenere un determinato beneficio costituisce atto recettizio, in quanto determina nell'ente previdenziale l'obbligo di provvedere ed acquista, pertanto, efficacia nel momento in cui giunge a conoscenza dell'ente destinatario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato improponibile la domanda giudiziale in quanto il ricorso introduttivo era stato depositato in data anteriore a quella in cui la domanda amministrativa era pervenuta all'INPS). (Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 20/04/2016).
Cass. civ. n. 2163/2021
In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., è improponibile il ricorso, di cui al comma 6 dello stesso articolo, presentato avverso il decreto di omologa dell'accertamento sanitario, che sia stato emesso dal giudice in assenza di contestazioni ai sensi del comma 5, non potendo essere equiparate al dissenso le semplici osservazioni alla relazione tecnica del c.t.u. formulate dal consulente di parte. (Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE VICENZA, 20/01/2015).
Cass. civ. n. 36382/2021
L'accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., espletato ai fini del conseguimento di una determinata prestazione, non può essere utilizzato, in caso di rigetto della domanda per insussistenza del relativo requisito sanitario, quale presupposto per l'ottenimento di una prestazione diversa, dal momento che l'indicazione, nel ricorso, della specifica prestazione invocata è essenziale sul piano dell'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., non potendo ritenersi ammissibile la richiesta di un accertamento sanitario genericamente individuato. (Rigetta, TRIBUNALE FOGGIA, 02/07/2019).
Cass. civ. n. 36496/2021
Qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda a rituale notificazione del medesimo, ancorché dopo il decorso del termine d'efficacia fissato dall'art 644 c.p.c. (anche in ipotesi di precedente infruttuoso tentativo di notificazione in detto termine), le ragioni del debitore, comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla citata norma, possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine di legge, e non anche attraverso gli strumenti previsti dagli artt. 188 disp. att. c.p.c. (ricorso per la declaratoria d'inefficacia del decreto) e 650 c.p.c. (opposizione tardiva), i quali presuppongono, rispettivamente, la mancanza o la giuridica inesistenza della notificazione del decreto, e il difetto di tempestiva conoscenza del decreto stesso per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. Ne discende che, ove il decreto sia stato notificato (ancorché tardivamente), il ricorso proposto dal debitore ai sensi dell'art. 188 disp. att. c.p.c. per la declaratoria di inefficacia del decreto stesso è inammissibile, sicché l'ordinanza resa dal tribunale, con cui venga erroneamente pronunciata la nullità del decreto, attenendo a valutazioni da rendersi nel procedimento da adottare (ossia, l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c.), ha natura di sentenza, impugnabile mediante l'appello e non già, come nella specie, col ricorso per cassazione. (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BOLOGNA, 05/07/2018).
Cass. civ. n. 14629/2021
L'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., che l'accertamento medico-legale, richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad una concreta utilità per il ricorrente - la quale potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione "prima facie", altri presupposti della predetta prestazione -, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario. (Nella specie, la S.C. ha negato la sussistenza dell'interesse ad agire del soggetto carente del requisito anagrafico per fruire dell'assegno mensile di invalidità). (Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE LAMEZIA TERME, 17/04/2019).
Cass. civ. n. 190/2020
L'ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore stabiliti dall'art. 2721 c.c. costituisce un potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio, o mancato esercizio, è insindacabile in sede di legittimità ove sia correttamente motivato. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 25/02/2014).
Cass. civ. n. 12573/2020
Nel rito del lavoro, qualora nell'atto introduttivo del giudizio la parte abbia richiesto una prova testimoniale, articolando i relativi capitoli senza indicare le generalità dei testi, l'omissione non determina decadenza dalla relativa istanza istruttoria, ma concreta mera irregolarità, che, ai sensi dell'art. 421, comma 1, c.p.c., consente al giudice ad assegnare alla parte un termine perentorio per porre rimedio alla riscontrata irregolarità, nell'esercizio dei poteri officiosi riconosciutigli dalla disposizione citata, in funzione dell'esigenza di contemperamento del principio dispositivo con la ricerca della verità, cui è ispirato il rito del lavoro per il carattere costituzionale delle situazioni soggettive implicate. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 12/02/2018).
Cass. civ. n. 3338/2020
Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, nel cui ambito vanno ricomprese, ai sensi dell'art. 442 c.p.c., tutte quelle "derivanti dalla applicazione" di norme di natura previdenziale, sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha residenza l'attore; tale previsione, di natura speciale, prevale anche sulla regola del foro erariale, applicabile nel caso di partecipazione al processo di una P.A., essendo l'ordinamento orientato verso un "favor" nei confronti dell'assistito connesso all'esigenza di facilitare l'accesso al giudice della parte più bisognosa di assistenza. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che rientrasse nelle controversie assistenziali anche quella di risarcimento del danno da ritardo nella riattivazione delle provvidenze assistenziali sospese, ai sensi dell'art. 2, comma 58, della l. n. 92 del 2012). (Regola competenza).
Cass. civ. n. 2587/2020
L'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., che l'accertamento medico-legale, richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad una concreta utilità per il ricorrente - la quale potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione "prima facie", altri presupposti della predetta prestazione -, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario. (Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE FOGGIA, 16/03/2017).
Cass. civ. n. 24134/2020
Qualora sia proposta una domanda volta a ottenere una delle prestazioni indicate dall'art. 445-bis, comma 1, c.p.c., senza che sia stato espletato l'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, il giudice, davanti al quale sia tempestivamente sollevata l'eccezione di improcedibilità, è tenuto ad assegnare alle parti il termine di quindici giorni per la sua presentazione, previsto dal comma 2 dello stesso art. 445-bis; è invece nulla, poiché determina un concreto impedimento all'accesso alla tutela giurisdizionale della parte istante, l'ordinanza con cui il giudice dichiari il ricorso immediatamente improcedibile, ed al giudice d'appello, in ossequio al principio di cui all'art. 162 c.p.c., si impone di rinnovare l'atto procedendo esso stesso all'assegnazione del termine, non potendo né limitarsi a una pronuncia di mero rito dichiarativa della nullità, né rimettere la causa al primo giudice. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 20/01/2014).
Cass. civ. n. 1874/2019
L'art. 244 c.p.c., nell'esigere l'indicazione specifica dei fatti sui quali è dedotta la prova testimoniale, pur non imponendo alla parte l'onere di precisare in ogni dettaglio le circostanze articolate nei relativi capitoli, richiede che la specificazione ponga il giudice in grado di stabilire se la prova sia influente e pertinente, consentendo altresì alla controparte di esercitare il diritto alla prova contraria.
Cass. civ. n. 11765/2019
L'esigenza di specificazione dei fatti sui quali i testimoni devono deporre è soddisfatta se, ancorché non precisati in tutti i loro minuti dettagli, tali fatti siano esposti nei loro elementi essenziali, per consentire al giudice di controllarne l'influenza e la pertinenza e mettere in grado la parte, contro la quale essa è diretta, di formulare un'adeguata prova contraria, giacché la verifica della specificità e della rilevanza dei capitoli formulati va condotta non soltanto alla stregua della loro letterale formulazione, ma anche in relazione agli altri atti di causa ed alle deduzioni delle parti, nonché tenendo conto della facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni ai testi da parte del giudice e dei difensori.
Cass. civ. n. 3708/2019
L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 244 c.p.c. con riferimento sia alla genericità delle circostanze dedotte nei capitoli di prova sia alla indicazione delle persone indicate come testimoni, determina l'inammissibilità del mezzo istruttorio che, ove erroneamente ammesso ed espletato, non può essere tenuto in considerazione dal giudice.
Cass. civ. n. 22/2019
È inammissibile la domanda di accertamento dell'esistenza di un grado di invalidità finalizzata a fruire di prestazioni previdenziali o assistenziali, non essendo proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può formare oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e, quindi, nella sua interezza.
Cass. civ. n. 24589/2019
In tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra l'ente creditore ed il concessionario del servizio di riscossione qualora il giudizio sia promosso da quest'ultimo o nei confronti dello stesso, non assumendo a tal fine alcun rilievo che la domanda (proposta, nella specie, con l'opposizione allo stato passivo fallimentare) abbia ad oggetto, non la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l'esistenza stessa del credito, posto che l'eventuale difetto del potere di agire o di resistere in ordine a tale accertamento comporta l'insorgenza solo di una questione di legittimazione, la cui soluzione non impone la partecipazione al giudizio dell'ente creditore. La chiamata in causa di quest'ultimo, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, dev'essere, pertanto, ricondotta all'art. 106 c.p.c. ed è, come tale, rimessa alla esclusiva valutazione discrezionale del giudice del merito, il cui esercizio non è censurabile né sindacabile in sede d'impugnazione.
Cass. civ. n. 28986/2019
In tema di risarcimento del danno alla salute, la preesistenza della malattia in capo al danneggiato costituisce una concausa naturale dell'evento di danno ed il concorso del fatto umano la rende irrilevante in virtù del precetto dell'equivalenza causale dettato dall'art. 41 c.p. sicché di essa non dovrà tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno. Può costituire concausa dell'evento di danno anche la preesistente menomazione, vuoi "coesistente" vuoi "concorrente" rispetto al maggior danno causato dall'illecito, assumendo rilievo sul piano della causalità giuridica ai sensi dell'art. 1223 c.c.. In particolare, quella "coesistente" è, di norma, irrilevante rispetto ai postumi dell'illecito apprezzati secondo un criterio controfattuale (vale a dire stabilendo cosa sarebbe accaduto se l'illecito non si fosse verificato) sicché anche di essa non dovrà tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno; viceversa, secondo lo stesso criterio, quella "concorrente" assume rilievo in quanto gli effetti invalidanti sono meno gravi, se isolata, e più gravi, se associata ad altra menomazione (anche se afferente ad organo diverso) sicché di essa dovrà tenersi conto ai fini della sola liquidazione del risarcimento del danno e non anche della determinazione del grado percentuale di invalidità che va determinato comunque in base alla complessiva invalidità riscontrata in concreto, senza innalzamenti o riduzioni.
Cass. civ. n. 31282/2019
In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio; ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione.
Cass. civ. n. 24896/2019
In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda amministrativa, di cui all'art. 443 c.p.c., non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall'INPS o l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura, anche amministrativa, si svolga regolarmente; ne consegue che non costituisce requisito ostativo all'esercizio dell'azione per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento la circostanza che la domanda amministrativa sia corredata da un certificato medico negativo rilasciato all'assistito dal medico curante, non potendo l'istituto previdenziale introdurre nuove cause di improcedibilità ovvero di improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 Cost.
Cass. civ. n. 2760/2019
La preventiva presentazione della domanda amministrativa degli accessori del credito previdenziale o assistenziale, prevista ex art. 44 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. in l. 326 del 2003, a fini deflattivi del contenzioso e di accelerazione delle procedure di liquidazione, costituisce condizione di proponibilità della relativa domanda giudiziale e la sua omissione, attenendo ad un presupposto dell'azione, è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, al pari della mancanza della domanda amministrativa relativa alla prestazione principale.
Cass. civ. n. 8426/2019
In tema di competenza territoriale per le controversie previdenziali ex art. 444 c.p.c., avente natura inderogabile, in quanto si ricollega alla particolare idoneità del giudice di quel luogo a conoscere quei tipi di controversie e costituisce una "condicio iuris" dell'esercizio dell'azione, l'istante non è tenuto all'indicazione specifica del giudice ritenuto competente, trattandosi di competenza funzionale che deve essere verificata d'ufficio, indipendentemente dalle deduzioni delle parti, non gravate sul punto da alcun onere probatorio.
Cass. civ. n. 6178/2019
Ai sensi dell'art. 444, comma 3, c.p.c., le controversie inerenti agli obblighi contributivi dei datori di lavoro e all'applicazione delle relative sanzioni civili rientrano nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, in cui ha sede l'ufficio dell'ente previdenziale, per tale intendendosi quello che, in quanto investito del potere di gestione esterna, sia legittimato a ricevere i contributi, a pretenderne giudizialmente il pagamento e a restituirne l'eventuale eccedenza.
Cass. civ. n. 29096/2019
In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., il decreto di omologa che, in assenza di contestazione delle parti, si discosti dalle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, risulta viziato da una difformità che costituisce mero errore materiale emendabile con la procedura di correzione, a condizione, però, che la predetta difformità non sia frutto di consapevole attività valutativa del giudice, nel qual caso - assumendo il provvedimento giudiziale, esorbitante dallo schema delineato per il procedimento a cognizione sommaria, natura decisoria e, quindi, di sentenza - è ammissibile il rimedio generale del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., a garanzia dell'esercizio del diritto di difesa - altrimenti precluso per mancanza di rimedi endoprocedimentali - della parte pregiudicata dalle conclusioni imprevedibilmente adottate dal giudice all'atto dell'emissione del decreto.
Cass. civ. n. 30860/2019
La previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la cui "ratio" di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicchè la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto inammissibile la formulazione del dissenso, ed escluso la sussistenza del requisito sanitario, perchè l'aggravamento era intervenuto successivamente al deposito della consulenza tecnica in sede di ATP).
Cass. civ. n. 20554/2019
Tutte le controversie in materia di locazioni immobiliari esulano dalla competenza del giudice di pace, perché, a seguito della soppressione dell'ufficio del pretore, con la conseguente abrogazione dell'art. 8 c.p.c. ad opera dell'art. 49 del d.lgs. n. 51 del 1998, la competenza in materia di locazione di immobili urbani è stata attribuita al tribunale.
Cass. civ. n. 14154/2019
La sentenza con la quale il giudice abbia dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere la pensione di anzianità e abbia condannato l'ente previdenziale al pagamento dei relativi ratei e delle differenze dovute, senza precisare in termini monetari l'ammontare di tali differenze, deve essere definita generica e non costituisce valido titolo esecutivo, in quanto la misura della prestazione spettante all'interessato non è suscettibile di quantificazione mediante semplici operazioni aritmetiche eseguibili sulla base di elementi di fatto, contenuti nella medesima sentenza o mediante il mero richiamo ai criteri di legge, ma necessita dell'ulteriore intervento di un giudice diverso, salva la possibilità di procedere a un'interpretazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui si è formato, purché le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata, piuttosto, la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo.
Cass. civ. n. 28041/2019
In tema di controversie aventi ad oggetto il pagamento di canoni di locazione, ancorché di importo non eccedente il limite di cinquemila euro di cui all'art. 7, comma 1, c.p.c., resta esclusa la competenza del giudice di pace, atteso che la pretesa creditoria ha la propria fonte in un rapporto locativo, materia da ritenersi riservata alla competenza del tribunale.