Cass. civ. n. 21706 del 01 agosto 2024

Testo massima n. 1


CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione - Creditore insoddisfatto - Concorrente esperimento del processo esecutivo e del giudizio di ottemperanza - Ammissibilità - Conseguenze - Termine ex art. 4 l. n. 89 del 2001 - Decorrenza.


In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l'esperimento del giudizio di ottemperanza non presuppone il preventivo infruttuoso esperimento della procedura esecutiva da parte del creditore insoddisfatto, potendo i due rimedi essere azionati anche in via concorrente, con la conseguenza che, in tale ultimo caso, il termine di decadenza di cui all'art. 4 della l. n. 89 del 2001 decorre dal momento in cui uno dei due procedimenti sia stato definito con l'effettiva estinzione dell'obbligazione azionata.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 33764 del 2022

Normativa correlata

Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST.
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 1
Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST.
Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 55 CORTE COST.
Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST.

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